NORMA UNI 10721: IL CONTROLLO TECNICO DELLE OPERE
ormai
un anno fa è stato pubblicato l’aggiornamento della norma UNI 10721,
intitolata “servizi di controllo tecnico
applicati all’edilizia e alle opere di ingegneria civile”.
La
norma ha origini nell’anno 1998 come norma tecnica per regolamentare il
“Servizio di controllo tecnico per nuove costruzioni” ed ha avuto un ruolo di
riferimento nel settore assicurativo (ANIA) per i controlli tecnici nell’ambito
delle procedure di rilascio delle polizze postume decennali obbligatorie per le
nuove costruzioni ex art. 4 del Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005,
riconoscendo agli Organismi di controllo indipendenti, anche nel settore
privato delle costruzioni, come figura centrale nella verifica della qualità e
sicurezza delle opere.
L’esperienza
ha messo però in evidenza una circoscritta rilegata applicazione, sia in
termini di processo che di oggetto, limitando le opportunità di dotare il
sistema delle costruzioni di riferimenti normativi adeguati e condivisi.
Spesso
si sono riscontrate nella pratica istanze di controllo “postumo”, ad opera in
fase di ultimazione o ultimata, come conseguenza dell’obbligatorietà della
verifica per la finalizzazione della postuma decennale.
Con
la collaborazione di alcune associazioni di categoria (tra cui ANCE, ANIA,
ASCOTECO) è stato attivato un gruppo di lavoro denominato “GL 14” con lo scopo
di ampliare la portata concreta della norma anche al di fuori dello stretto
ambito assicurativo.
Il
Gruppo, coordinato un rappresentante ANCE, si è mosso in una logica di
condivisione degli obiettivi e dei contenuti con gli attori principali del
sistema delle costruzioni e in particolare con le imprese, cogliendo
l’occasione anche per affrontare il tema della qualità delle nuove tecnologie
progettuali e costruttive legate alla sostenibilità ambientale e al risparmio
energetico.
Partendo
dal riconoscimento che il successo di un intervento dipende dal contributo di
tutti i partecipanti del processo di costruzione e dalla loro efficace
integrazione, e convenuto che i principali attori (progettista, impresa, DL e
collaudatore) di fatto sono garanti solo del loro stesso operato e non operano
in maniera armonizzata, si è sottolineata l’opportunità di dotare quest’ultimi
di una norma di riferimento comune che permetta loro di agire in modo
coordinato e di affiancare alle verifiche un’attività di controllo affidata ad
Organismi Terzi che possano garantire al Committente la reale qualità
dell’opera, della fattibilità e del rispetto dei tempi e dei costi di
realizzazione.
La
norma ha ampliato il campo di applicazione dell’attività di verifica
estendendola, oltre ai già previsti interventi di nuova costruzione, anche agli
interventi di ristrutturazione/riqualificazione degli edifici e alle opere di
ingegneria civile.
Inoltre
estende l’oggetto del controllo proponendolo come strumento ideale per svolgere
attività di prevenzione, con il più elevato livello di garanzia tecnica
raggiungibile, anche per uno degli aspetti cruciali nel nostro Paese, e cioè la
verifica sismica delle opere, così ponendo le Compagnie di Assicurazione in
condizione di riconsiderare il rischio sismico nelle garanzie di copertura.
La
norma infine pone l’attenzione sulla qualità e affidabilità anche del soggetto
preposto a metter in atto i citati principi e cioè l’Organismo di Controllo,
rilevando come l’accreditamento sia elemento indispensabile per poter operare e
rimarcando la centralità del Piano della qualità e del Piano dei controlli come
strumenti di valutazione dell’operatore.
È
pertanto auspicabile che la norma divenga realmente un punto di riferimento per
tutti gli attori del processo di costruzione e venga anche recepita dai.
Ministeri competenti per le iniziative legate al “Piano Città” e, più in
generale, per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese.