IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - MODIFICHE INTRODOTTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO
2014
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 2013 il
Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, recante “Misure urgenti in materia di
istruzione, università e ricerca”.
Il
decreto, per garantire la copertura finanziaria delle maggiori spese in materia
di istruzione contenute dal provvedimento, dispone significative modifiche agli
importi delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che entreranno in
vigore dal 1° gennaio 2014.
Di
seguito si fornisce una prima illustrazione dei temi in ambito fiscale di
interesse per le aziende del settore.
Trasferimenti immobiliari - Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Ai
fini dell’imposta di registro dovuta per gli atti immobiliari, stipulati dal 1
gennaio 2014, il provvedimento prevede l’introduzione di due sole aliquote:
a)
9% per gli atti a titolo oneroso relativi ad immobili di qualsiasi specie
(residenziali e non), aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà,
ovvero degli altri diritti reali di godimento, nonché per gli atti di
espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi;
La
nuova aliquota sostituirà quella oggi applicabile in caso di acquisto della
seconda casa e di immobili non abitativi (pari al 7%), e per il trasferimento
delle aree (pari all’8%).
b)
2% in caso di acquisto della “prima casa” (tale aliquota sostituirà, quindi,
quella attualmente vigente, pari al 3%).
La
possibilità di fruire dell’aliquota ridotta per l’acquisto della prima casa è
esclusa in caso di acquisto di abitazioni “di lusso”, intendendosi per tali
quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8
(abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico).
Le
imposte ipotecaria e catastale per gli atti immobiliari, stipulati dal 1
gennaio 2014, si applicheranno nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
Per
tutti gli atti diversi da quelli immobiliari illustrati in precedenza, sempre
dal 1 gennaio 2014, la misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale passerà dagli attuali 168 a 200 euro.
Abolizione delle agevolazioni
Il
Decreto in parola, confermando quanto già previsto dal decreto sul federalismo
fiscale (D.Lgs. 23/2011), prevede che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, saranno abolite tutte le esenzioni e le agevolazioni
tributarie attualmente vigenti, anche se previste in leggi speciali.
Fra
le agevolazioni abolite, salvo ripensamenti del legislatore, vi sarà il regime
fiscale agevolato per i trasferimenti di aree e fabbricati finalizzati
all’attuazione di programmi di edilizia residenziale per i quali l’imposta di
registro passerà dall’1% al 9%.
Verranno
penalizzati, inoltre, l’acquisto di immobili di interesse storico, artistico e
archeologico (l’imposta di registro aumenterà dal 3% al 9%), gli acquisti
effettuati dalle imprese per la successiva rivendita nel triennio successivo
(l’imposta di registro aumenterà dal 1% al 9%) oltre che tutti gli acquisti
effettuati dallo Stato e gli altri enti pubblici territoriali e dalle Onlus che dalla tassazione in misura fissa (168 euro)
passerà a quella proporzionale del 9%.
La
nuova disciplina dell’imposta di Registro, se verrà confermata in sede di
conversione, aumenterà ulteriormente la sperequazione fiscale che vi è oggi tra
l’acquisto di immobili dai privati e quello effettuato dalle imprese.
In
tal senso l’ANCE ha già espresso al Governo forti perplessità e preoccupazioni
auspicando che si pervenga, in tempi brevi, ad un’equiparazione del prelievo
fiscale, che renda indifferente per l’acquirente acquistare da un’impresa
piuttosto che da privati.
In
attesa che il provvedimento venga convertito in legge dal Parlamento entro i
prossimi 60 giorni, gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi
chiarimento.