RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - BONUS 65% - NUOVA GUIDA
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata
pubblicata la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico»,
aggiornata al mese di settembre 2013, che riepiloga le ultime novità relative
all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, prorogata e aumentata al 65% dal
D.L. 63/2013.
In
particolare, la Guida dell’Agenzia delle Entrate conferma:
■
la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti (cd. “55%”), nella misura del 65% per le spese sostenute[1]:
-
dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, per gli interventi su singole unità
immobiliari;
-
dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni
condominiali degli edifici (artt.1117 e 1117-bis Cod. civ.) che interessino
tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
■
l’applicabilità del beneficio per tutti gli interventi già agevola[2], ivi
compresi quelli relativi, alla sostituzione di:
-
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti
geotermici a bassa entalpia;
-
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria[3].
Per
tali interventi, vengono confermati i chiarimenti della C.M. 29/E/2013[4]
secondo cui sono agevolabili le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di
entrata in vigore del D.L. 63/2013) e non dal 4 agosto (entrata in vigore della
legge di conversione 90/2013);
i
riferimenti temporali ai fini dell’applicabilità del “65%” a seconda del
soggetto che esegue gli interventi:
-
per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti
non commerciali, conta il momento dell’effettivo pagamento (data del bonifico)
delle spese sostenute (criterio di cassa), indipendentemente dalla data di
inizio degli interventi agevolabili;
-
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si deve avere
riguardo alla data di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono
(criterio di competenza), non rilevando il momento dell’effettivo pagamento
delle spese, né quello di inizio dei lavori.
Tali
indicazioni servono per individuare correttamente sia il momento di decorrenza
dell’agevolazione potenziata al 65% (termine iniziale, 6 giugno 2013), sia il
termine finale entro cui sostenere le spese (31 dicembre 2013 o 30 giugno 2014
per i cd. “lavori condominiali”);
dal
1° gennaio 2014 (ovvero dal 1° luglio 2014, per i cd. “lavori condominiali”),
l’applicabilità, per gli interventi volti al risparmio energetico degli
edifici, della detrazione IRPEF del “36%”[5], in luogo del “65%”.
In
sostanza, dal 1° gennaio 2014, in assenza di ulteriori proroghe, per gli
interventi di riqualificazione energetica si potrà fruire della detrazione
IRPEF del 36%, con le modalità applicative stabilite per quest’ultima
(agevolazione ammessa per i soli soggetti IRPEF limitatamente agli immobili
residenziali e nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare).
Note:
[1]
Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in
misura pari al 55%.
[2]
Si ricorda, in sintesi, che si tratta degli interventi di “riqualificazione
energetica globale”, ovvero sull’involucro dell’edificio (strutture opache
orizzontali e verticali dell’edificio, sostituzione di finestre comprensive di
infissi), di installazione di pannelli solari e degli interventi volti alla
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con strutture più
efficienti dal punto di vista energetico (art.1, co.344-347, legge 296/2006).
[3]
Nel testo originario del D.L. 63/2013 (prima della conversione in legge), tali
interventi erano stati esclusi dalla proroga del beneficio.
[4]
C.M. 29/E del 18 settembre 2013.
[5]
Cfr. Art. 16-bis, comma 1, lett. h, del D.P.R.
917/1986 – TUIR. Al riguardo, si ricorda che il potenziamento della detrazione
in misura pari al 50% opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013
(art.16 del D.L. 63/2013).