DETRAZIONE DEL 50% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO E DEL 65% PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI - CHIARIMENTI
(C.M.
29/E del 18 settembre 2013)
Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del
18 settembre 2013 sono stati forniti importanti chiarimenti in merito alla
corretta applicazione delle detrazioni fiscali, alla luce delle recenti
modifiche normative.
In particolare è stata confermata l’applicabilità della
detrazione IRPEF/IRES del 65%, per l’acquisto di pompe di calore (impianti di
climatizzazione e scaldacqua), a decorrere dal 6 giugno 2013 e dei benefici
fiscali anche ai soggetti IRES per gli interventi antisismici su edifici a
destinazione produttiva situati in zone ad alta pericolosità.
Si provvede, di seguito, a fornire un’illustrazione dei
temi di immediato interesse per le aziende del settore edile.
Efficienza energetica
Interventi agevolabili al 65%
Come noto, con riferimento alla detrazione IRPEF/IRES per
gli interventi di efficienza energetica, il D.L. 63/2013 convertito, con
modificazioni, nella legge 90/2013, ha prorogato e potenziato, dal 55% al 65%,
la detrazione IREPF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici[1],
con effetto dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.
A tal riguardo, la C.M. 29/E/2013, oltre ad offrire una
panoramica su tutte le tipologie di interventi agevolabili, conferma
l’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES anche alle spese, sostenute dal 6
giugno 2013, per l’acquisto di pompe di calore.
Sul punto, si ricorda che nel testo originario del D.L.
63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l’art. 14 prevedeva la proroga
della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica, nella misura
del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con
esclusione degli interventi di:
■ sostituzione di impianti di riscaldamento con
pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia
■ sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Successivamente, nella formulazione definitiva della
legge di conversione 90/2013, tale esclusione è venuta meno, dimodoché
l’agevolazione fiscale si applica, laddove ne ricorrano i presupposti, anche a
tali tipi di intervento.
In merito, la C.M. 29/E/2013 chiarisce che tale modifica
ha effetto retroattivo, dovendo esplicare la sua efficacia a partire dal 6
giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 63/2013, e non dal 4 agosto 2013,
data di entrata in vigore della legge di conversione.
Decorrenza dell’aliquota
maggiorata al 65%
Per chiarire l’applicabilità della più alta percentuale
del 65% in caso di lavori in corso al 6 giugno 2013, la C.M. 29/E/2013
specifica che:
■ per le persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni e gli enti non commerciali, si deve fare riferimento al
momento dell’effettivo pagamento (data del bonifico)delle spese sostenute
(criterio di cassa), indipendentemente dalla data di inizio degli interventi
agevolabili;
■ per le imprese individuali, le società e gli enti
commerciali, si deve avere riguardo alla data di ultimazione degli interventi
cui le spese si riferiscono (criterio di competenza), non rilevando il momento
dell’effettivo pagamento delle spese, né quello di inizio dei lavori.
Tali indicazioni servono per individuare correttamente
sia il momento di decorrenza dell’agevolazione potenziata al 65% (termine
iniziale, 6 giugno 2013), sia il termine finale entro cui sostenere le spese
(31 dicembre 2013)[2].
Interventi su parti comuni condominiali
L’Agenzia delle Entrate fa il punto, altresì,
sull’applicabilità dell’agevolazione IRPEF/IRES anche agli interventi di
efficienza energetica su parti comuni condominiali.
Sul punto, si ricorda che l’art. 14, comma 2, del D.L.
63/2013 ha esteso al 30 giugno 2014 il termine per la fruizione della
detrazione IRPEF/IRES del 65% solo per gli interventi relativi a parti comuni
condominiali degli edifici (artt. 1117 e 1117-bis Cod. civ.)[3], o che interessino
tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
In merito, la C.M. 29/E/2013, alla luce del nuovo art.
1117-bis del c.c., conferma l’applicabilità dell’agevolazione anche ai casi in
cui più unità immobiliari o più edifici o più condominii abbiano parti comuni
ai sensi dell’art. 1117 c.c..
Messa in sicurezza degli edifici esistenti
Come noto, l’art.16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013
convertito, con modificazioni nella legge 90/2013, prevede una nuova detrazione
pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013,da assumere sino ad
un ammontare massimo di 96.000 per unità immobiliare, per interventi di messa
in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della
documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica.
Deve trattarsi, inoltre, di interventi:
■ eseguiti su costruzioni adibite ad “abitazioni
principali” o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003[4]).
■ le cui procedure autorizzatorie
siano avviate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
63/2013 (ossia dopo il 4 agosto 2013)[5].
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M.
29/E/2013, ha chiarito diversi aspetti di questo “nuovo” bonus fiscale,
fornendo precisazioni in ordine a:
■ soggetti beneficiari: possono beneficiare della
detrazione i soggetti IRPEF e IRES (società, cooperative, ecc..) che hanno
sostenuto le spese per tali interventi e detengono il bene immobile in base ad
un titolo idoneo;
■ immobili agevolati: per individuare il tipo di
immobile su cui applicare l’agevolazione, è necessario che ricorrano entrambe
le condizioni:
- localizzazione del bene in zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2, individuate nell’Ordinanza sopra citata),
- destinazione dell’immobile “ad abitazione principale o
ad attività produttiva”[6].
In merito, la Circolare, oltre a precisare che non rileva
la categoria catastale in cui il bene è stato classificato, chiarisce che, nel
caso in cui nello stesso edificio siano presenti più unità abitative, la
detrazione “maggiorata” spetta solo agli immobili destinati ad abitazione
principale, mentre alle altre unità immobiliari residenziali si applicherà,
laddove ne ricorrano i requisiti, la detrazione IRPEF “a regime” (con aliquota
al 50%) prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i)
del TUIR;
■ modalità applicative: per individuare la
disciplina da applicare (modalità di pagamento, documentazione da conservare,
ecc..), si deve fare riferimento alle disposizioni dettate per l’agevolazione
del 36%-50%, prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett.
i) del TUIR.
Ristrutturazioni edilizie
Come noto, il D.L. 63/2013, convertito con modificazioni
nella legge 90/2013, è intervenuto anche in materia di detrazioni IRPEF per le
ristrutturazioni edilizie.
In particolare, l’art.16 del D.L. 63/2013, prevede, per
le spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, la proroga della detrazione IRPEF
per interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni (cd. 36%)[7],
nella misura “potenziata” del 50%, secondo le modalità operative già in vigore.
Sul punto, la C.M. 29/E/2013[8] chiarisce che il
“potenziamento” della detrazione si applica anche per l’acquisto di abitazioni
poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di
costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile, a condizione che il rogito venga
stipulato entro sei mesi dalla fine dei lavori[9] (art. 16-bis, comma 3, del
TUIR – D.P.R. 917/1986).
In sostanza, le spese per l’acquisto di abitazioni
,facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzioni,
sostenute fino 31 dicembre 2013, possono beneficiare della detrazione
“potenziata” al 50%, da calcolarsi sempre su un importo pari al 25% del
corrispettivo d’acquisto, nel limite massimo di 96.000 euro.
Detrazione per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici
L’art.16, co.2, del D.L. 63/2013, convertito, con
modificazioni, nella legge 90/2013, estende la detrazione IRPEF per il recupero
edilizio anche alle spese sostenute, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, per
l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di
ristrutturazione, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta
energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), nella misura
“potenziata” del 50%, fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro, da
ripartire in 10 quote annuali di pari importo[10].
Presupposto per l’accesso al beneficio: gli
interventi di recupero dell’immobile
La C.M. 29/E/2013 conferma che l’agevolazione è
riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione IRPEF
“potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie, applicabile per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che la
detrazione per l’acquisto dei mobili viene riconosciuta nell’ipotesi in cui gli
interventi di recupero vengano eseguiti sia su singole unità immobiliari degli
edifici residenziali, sia sulle parti comuni degli stessi (ad esempio,
guardiola, appartamento del portiere, lavatoi)[11]. Per gli interventi eseguiti
solo sulle parti comuni, viene ulteriormente specificato che è agevolato,
pro-quota, l’acquisto di mobilio relativo a tali ambienti, mentre la detrazione
è esclusa per l’arredo della singola unità immobiliare.
Dà diritto al “bonus mobili”, inoltre, anche l’acquisto
di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati, per il quale
si fruisce della detrazione IRPEF del 50%.
Complessivamente, quindi, il beneficio relativo
all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di:
- manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi
dalla fine dei lavori, alla successiva vendita[12].
Per quanto riguarda, poi, il momento di inizio degli
interventi edilizi che costituiscono il presupposto per fruire anche della
detrazione per i mobili, la C.M. 29/E/2013 specifica che si deve trattare di
lavori le cui spese sono sostenute dal 26 giugno 2012 ed agevolate con la
detrazione IREPF potenziata al 50%. Tale circostanza, a parere dell’Agenzia, è
rappresentativa di “lavori in corso di esecuzione, ovvero terminati da un lasso
di tempo sufficientemente contenuto” e consente di presumere che l’acquisto dei
mobili ed elettrodomestici sia diretto al completamento dell’arredo
dell’immobile oggetto degli interventi di recupero[13].
Ciò premesso, è comunque ammessa la possibilità di
acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori
di recupero[14], a condizione che questi siano stati già avviati. A tal fine,
la data di avvio dei lavori può essere comprovata mediante le abilitazioni
amministrative all’intervento, ove richieste, ovvero, per gli interventi che
non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000 – Provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011).
Beni agevolabili
Al riguardo, la C.M. 29/E/2013 conferma che la detrazione
del 50% è riconosciuta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013
per l’acquisto di:
- mobili, quali, a titolo esemplificativo: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,
credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione, come necessario
completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono
agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il
parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo,
- grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore ad A+, ovvero A per i forni, e apparecchiature per le quali sia
prevista l’etichetta energetica.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di
etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia
ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, la
C.M. 29/E/2013 richiama l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs.
151/2005, ai sensi del quale rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo
esemplificativo, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici possono essere incluse anche le spese di
trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che queste siano
state sostenute con le modalità di pagamento di seguito indicate.
Viene ulteriormente specificato che la detrazione compete
unicamente per mobili ed elettrodomestici “nuovi”, mentre è esclusa per l’acquisto
di quelli usati.
Circa il collegamento tra l’acquisto dei mobili e
l’arredo dell’immobile ristrutturato, viene chiarito che occorre far
riferimento all’immobile nel suo complesso, e non al singolo ambiente dello
stesso.
Quindi, la detrazione spetta anche se l’arredamento è
posizionato in un ambiente diverso da quello oggetto dei lavori, ossia a
prescindere dalla circostanza che gli interventi sull’unità immobiliare
interessino anche la stanza in cui sono posti i mobili.
Importo massimo detraibile
In merito, la C.M. 29/E/2013 chiarisce che l’importo
massimo di 10.000 euro, su cui calcolare la detrazione, è complessivamente
riferito alle spese sostenute per l’acquisto sia dei mobili che dei grandi
elettrodomestici.
In pratica, se la somma delle spese sostenute per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici supera l’importo di 10.000 euro, la
detrazione spetta sull’importo massimo di 10.000 euro.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che il citato
limite di spesa è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle
pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i
cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi,
prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
In caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione su
più unità immobiliari da parte di un unico proprietario, la detrazione del 50%
per le spese relative all’acquisto di mobili viene riconosciuta, come noto, in
via autonoma per ciascuna di esse, cosicché l’importo massimo di 10.000 euro
dovrà essere riferito ad ogni unità immobiliare[15].
Adempimenti
Per fruire della detrazione relativa all’acquisto dei
mobili, il contribuente deve avvalersi della detrazione IRPEF del 50% per le
ristrutturazioni edilizie, rispettando i relativi adempienti (indicazione dei
dati dell’immobile in dichiarazione, e della documentazione individuata dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011,
pagamento delle spese mediante bonifico).
Il pagamento delle spese ai fini della detrazione per
l’acquisto dei mobili, viene ammesso con le seguenti modalità:
■ bonifico (bancario o postale).
Analogamente a quanto disposto ai fini del cd. “36%-50%”,
il bonifico deve contenere la causale relativa ai lavori di ristrutturazione
agevolabili, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero
di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del beneficiario del bonifico
(venditore dei mobili od elettrodomestici);
■ carta di credito o debito.
In quest’ultimo caso, chiarisce la C.M. 29/E/2013 la data
di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta
transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare
stesso.
Viene, invece, esclusa la possibilità di effettuare il
pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”,
conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento[16] e le fatture
di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e servizi acquisiti.
Note
[1] D.L. 63/2013.
[2] Tale termine è posticipato al 30 giugno 2014 per gli
interventi su parti comuni di edifici
condominiali.
[3]In merito, si riporta la nuova formulazione degli
artt.1117 e 1117-bis del Codice civile, in vigore dallo scorso 18 giugno 2013,
ai sensi di quanto stabilito dall’art.32, co.1, della legge 220/2012 (Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici).
In particolare, rispetto alla versione precedente, in
vigore fino al 17 giugno 2013, i nuovi artt.1117 e 1117-bis ampliano le ipotesi
relative alle parti comuni condominiali, includendo nelle stesse, tra l’altro,
le aree destinate a parcheggio, i sottotetti, gli impianti di condizionamento
dell’aria e per la ricezione radiotelevisiva, o per l’accesso ad altri flussi
di tipo informativo.
Codice civile - Capo II - Del condominio negli edifici
Art.1117 - Parti comuni dell’edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle
singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento
periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso
comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni
di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i
servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche
strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di
trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il
condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e
i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al
punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di
reti pubbliche.
1117-bis - Ambito di applicabilità
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero
più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’articolo 1117.
[4] La predetta O.P.C.M. individua 4 diverse zone, in
ordine decrescente rispetto al grado di rischio sismico e riporta, nel relativo
allegato A, l’elenco di tutti i Comuni italiani con l’attribuzione della zona
di appartenenza.Pertanto, per verificare
l’applicabilità della detrazione “potenziata” al 65%, occorre controllare, nel
citato allegato A, se il Comune in cui è sito l’immobile oggetto
dell’intervento antisismico è classificato in una delle zone 1 o 2.
[5] Anche se la CM 29/E/2013 non fornisce indicazioni in
merito, si ritiene che tale condizione implichi che i benefici fiscali si
applichino solo relativamente agli interventi per i quali la richiesta del
titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013 (data
di entrata in vigore della legge di conversione).
[6]Sul punto, l’Agenzia chiarisce che:
- per costruzione adibita ad abitazione principale si
intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano
abitualmente, secondo la definizione fornita in ambito IRPEF;
- per costruzioni adibite ad attività produttive, si
intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole,
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
[7] Si ricorda che la detrazione potenziata era stata
originariamente prevista fino al 30 giugno 2013 (art.11 D.L. 83/2012,
convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012).
[8] Istruzioni del Modello Unico Persone Fisiche 2013 e
730”- ID n. 9971 del7 febbraio 2013.
[9]In tale ipotesi, l’agevolazione si calcola su un
importo forfettario pari al 25% del corrispettivo d’acquisto, da assumere nel
limite massimo di 96.000 euro (48.000 euro a regime).
[10] Sul punto, la C.M. 29/E/2013 precisa, innanzitutto,
che tale agevolazione si distingue, per alcune differenze, dall’analoga
detrazione per l’acquisto dei mobili riconosciuta nel 2009 (art.2 del D.L.
5/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 33/2009). In particolare, si
trattava della detrazione IRPEF del 20% per le spese relative all’acquisto di
mobili ed elettrodomestici, volte all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione, sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009, nel limite
massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire obbligatoriamente in cinque rate
annuali di pari importo (Cfr. le C.M. nn. 35/E/2009 e
21/E/2010).
[11] Invece, la precedente agevolazione fiscale connessa
all’acquisto dei mobili, introdotta nel 2009, correlava il beneficio unicamente
all’esecuzione di interventi edilizi su singole unità immobiliari.
[12] In tale ipotesi, gli interventi consentono al contribuente
di accedere alla detrazione “potenziata” del 50% per l’acquisto di abitazioni
poste nei fabbricati interamente ristrutturati dalle imprese di costruzione o
recupero (calcolata forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto, da
assumere nel limite massimo di 96.000 euro).
[13]L’Agenzia delle Entrate giunge a tali conclusioni in
virtù sia dell’identità dei soggetti che possono fruire della detrazione IRPEF
per le ristrutturazioni e di quella per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici, sia dell’assenza di ulteriori indicazioni normative, nella
disposizione che agevola l’acquisto dei mobili, sul momento di inizio dei
lavori.
[14]Cfr. anche la C.M. 21/E/2010.
[15] Ad esempio, per il recupero di 5 unità immobiliari
appartenenti ad un unico proprietario, il limite di spesa complessivo per
l’acquisto dei relativi mobili è pari a 50.000 euro.
Per completezza, si ricorda che anche la detrazione per
le spese di ristrutturazione si “moltiplica” in caso di interventi eseguiti su
più abitazioni possedute dal medesimo soggetto.
[16]La C.M. 29/E/2013 cita espressamente le ricevute dei
bonifici, quelle di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di
credito o di debito, ovvero la documentazione di addebito sul conto corrente.