INPS
- RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N. 92/12 - TUTELA DELLA MATERNITÀ -
CONGEDO PARENTALE - VOUCHER PER ACQUISTO DI SERVIZI BABY - SITTING E CONTRIBUTO
PER ASILI NIDO - MESSAGGIO N. 14870/2013
Si informa che l’Inps, con il messaggio n. 14870 del 20 settembre 2013, ha fornito
indicazioni in merito al pagamento delle strutture eroganti i servizi per
l’infanzia così come introdotto dalla la L. n. 92/12, all’art. 4, comma 24,
lettera b), in riferimento alla possibilità per la madre lavoratrice di
richiedere, al termine del congedo di maternità, in alternativa al congedo
parentale, un contributo economico pari a 300 euro mensili per l’acquisto di
servizi di baby-sitting tramite voucher
oppure per sostenere gli oneri dei servizi pubblici o privati
accreditati per l’infanzia, da utilizzare negli undici mesi successivi al
congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi.
La concessione di ale
contributo comporta una proporzionale riduzione del congedo parentale.
L’Istituto
rammenta che il decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 ha definito le
modalità di utilizzo del contributo economico per l’acquisto dei voucher per
baby-sitting o per i servizi per l’infanzia, erogato tenendo conto del limite
di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013, 2014, 2015.
Sulla base delle istruzioni fornite
con la circolare Inps n. 48/2013 (cfr. Not. n. 5/2013) e nel relativo bando,
le madri lavoratrici, per accedere ai benefici, hanno presentato domanda
telematica all’Istituto.
Con riguardo alle lavoratrici che
hanno scelto di richiedere il contributo per far fronte agli oneri dei servizi
pubblici o privati accreditati per l’infanzia e hanno quindi indicato la
struttura erogante tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale, l’Inps precisa che sarà data comunicazione agli
“asili nido” interessati dei nominativi delle beneficiarie e dei relativi
figli, nonché del numero di mesi di beneficio di ciascuna.
L’Inps, a seguito di regolare
fattura, provvederà direttamente al pagamento delle rette
scolastiche a favore degli “asili nido”, fino ad un massimo di 300 euro mensili
per ogni mese di contributo concesso alla madre lavoratrice beneficiaria e per
un massimo di sei mesi.