INPS
- LEGGE N. 228/2012 - RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE DEI
PERIODI ASSICURATIVI - CIRCOLARE N. 120/2013
Si informa che l’Inps con circolare n. 120 del 6 agosto 2013 ha fornito istruzioni circa
le disposizioni introdotte in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei
periodi assicurativi dall’art. 1, commi 238-249, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
In particolare, il predetto Istituto ha fornito chiarimenti in ordine:
- alla costituzione, a domanda, di
posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla
Cassa pensione per i dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla
Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli
insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) ed alla Cassa per le
pensioni agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il
rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione a tali Casse, senza il
diritto a pensione;
- la facoltà di recesso dalla
ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29;
- la rinuncia alla domanda di
pensione in regime di totalizzazione;
- il cumulo dei periodi
assicurativi non coincidenti, che consente ai soggetti iscritti presso due o
più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8
agosto 1995, n. 335, ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di
conseguire un’unica pensione.