CONVERSIONE IN
LEGGE DEL “DECRETO PER LA CASA” - ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN
MATERIA IMMOBILIARE
E’ stato convertito in legge con modificazioni il Decreto
Legge 31 agosto 2013, n.102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici”. La legge di conversione, in corso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, conferma, in particolare, la definitiva abolizione dell’IMU sul
“magazzino” delle imprese edili, a decorrere dalla seconda rata in scadenza a dicembre
2013.
Di seguito si fornisce un’illustrazione dei temi in ambito
fiscale di immediato interesse per le aziende del settore.
1a) Abolizione
dell’IMU sul “magazzino” delle imprese edili
A seguito delle modifiche apportate in fase di conversione
in legge, il provvedimento prevede:
- l’abolizione della seconda rata
dell’IMU per il 2013 relativamente ai “fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati”. Il Provvedimento specifica, inoltre, che per
il 2013 l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno 2013;
- l’esenzione dall’IMU, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, dovuta per i medesimi fabbricati;
- l’obbligo, a pena di decadenza dai
citati benefici, di presentare la dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito modello
che dovrà essere opportunamente modificato con Decreto del Ministero
dell’economia e finanze.
La dichiarazione IMU richiesta ai fini dell’esenzione degli
immobili merce (c.d. magazzino) dovrà essere presentata entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta.
Pertanto, la dichiarazione dovrà essere presentata:
- entro il 30 giugno 2014, per quel
che riguarda l’abolizione della seconda rata dell’IMU per il 2013;
- entro il 30 giugno 2015
relativamente all’esenzione dall’IMU per il 2014.
Come sopra evidenziato, l’abolizione della seconda rata IMU 2013
e l’esenzione a regime dal 2014 sono subordinate alle tre condizioni di seguito
riepilogate:
1) la classificazione in bilancio dei
fabbricati invenduti tra le rimanenze (si tratta, quindi, dei soli beni merce e
non anche dei fabbricati patrimonializzati);
2) i suddetti fabbricati non devono
essere in ogni caso locati;
3) la presentazione della dichiarazione
IMU per i predetti fabbricati, a pena di decadenza.
Si segnala, inoltre, che l’abolizione dell’IMU viene
riconosciuta a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
fintanto che il fabbricato rimane destinato alla vendita.
1b) Immobili
“merce” ristrutturati
Le disposizioni in tema di esenzione ed esclusione dall’IMU
degli immobili merce non si applicano anche agli immobili acquistati
dall’impresa e sui quali la stessa abbia eseguito interventi di recupero, prima
della loro vendita. Tali immobili, pertanto, restano soggetti all’IMU.
Sul punto l’ANCE ha già intrapreso le più opportune
iniziative volte a far riconoscere l’esenzione dall’IMU anche per i fabbricati
ristrutturati dalle imprese di costruzione e destinati alla vendita. Anche tali
immobili, infatti, sono civilisticamente classificati
tra le rimanenze di bilancio (quali beni finiti destinati alla vendita) e, come
i fabbricati di nuova costruzione, sono oggetto dell’attività tipica delle
imprese di costruzioni, poiché su di essi l’impresa interviene con lavori di
recupero incisivo, al fine della loro reimmissione
sul mercato con caratteristiche del tutto simili alle nuove costruzioni.
1c) Abolizione
dell’IMU sulla “prima casa”
In sede di conversione del decreto viene confermata anche
l’abolizione definitiva della prima rata dell’IMU, dovuta per l’abitazione
principale non di lusso e per le relative pertinenze.
Restano esclusi dall’esenzione gli immobili di lusso,
iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e
A/9 (castelli e palazzi).
Per quanto attiene alle disposizioni relative alla
sospensione della seconda rata dell’IMU e l’esclusione definitiva della prima
casa, le stesse vengono, invece, demandate ad uno dei provvedimenti collegati
alla Legge di Stabilità 2014 (attualmente all’esame del Senato) al quale si
rinvia per un successivo approfondimento.
2) Cedolare
secca per le locazioni a canone concordato
La conversione in legge del D.L. 102/2013 conferma la
riduzione dell’imposizione fiscale per i contratti di locazione a canone
concordato di immobili residenziali, per i quali il locatore abbia optato per
il regime fiscale della cedolare secca.
La tassazione dei citati canoni viene pertanto ridotta dal
19% al 15%. Nelle previsioni dovrebbe risultare più conveniente sottoscrivere
contratti di locazione di tale natura rispetto a quelli concordati sul libero
mercato per i quali continua ad applicarsi la cedolare secca nella misura del
21%.
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2013.
3) Proroga per
l’applicazione del regime agevolato per l’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale
Nella legge di conversione viene confermato l’innalzamento a
11 anni del termine massimo entro il quale deve essere completato l’intervento
edilizio, cui è condizionata l’applicabilità del regime fiscale agevolato per i
trasferimenti di immobili (aree e fabbricati) compresi in piani urbanistici
particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale, comunque denominati.
Si ricorda che il regime fiscale agevolato prevede
l’applicazione dell’imposta di registro all’1% ed ipo-catastali al 4%, per un
prelievo complessivo pari al 5%.
Gli
uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.