NELLA PRATICA SOA I LAVORI PUBBLICI PRECEDENTI
IL LUGLIO 2006 POSSONO ESSERE DOCUMENTATI ANCHE CON CERTIFICATI CARTACEI
(Determina Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici n. 35/2013)
I
certificati di esecuzione lavori emessi in forma cartacea prima del luglio 2006
possono essere ancora utilizzati nelle pratiche SOA.
Con la
delibera numero 35/2013, depositata il 29 ottobre 2013, l'Autorità di Vigilanza
è ritornata sul tema dell'obbligo per le imprese (e per gli organismi che
rilasciano la qualificazione a partecipare alle gare, le Soa) di fare
riferimento soltanto ai certificati lavori presenti nel casellario
dell'Autorità di Vigilanza, dunque telematici, per attestare i requisiti
relativi alla esecuzione pregressa di lavori.
La
decisione è stata assunta a parziale correzione di un'altra delibera, la numero
24 del 23 maggio 2013, con cui la stessa Authority aveva circoscritto la
validità dei certificati lavori ai soli documenti già presenti nel casellario
informatico dell’Autorità. Venivano così esclusi i certificati rilasciati a suo
tempo, in ossequio alla normativa vigente, in forma cartacea e mai inseriti
telematicamente nel Casellario. Con
un'unica eccezione: venivano infatti considerati validi anche i documenti
trasmessi, sempre in via telematica, direttamente al casellario dalle stazioni
appaltanti (dunque non da imprese o Soa) secondo gli standard individuati dallo
stesso organismo di vigilanza.
Il
vincolo così imposto dall'Autorità con la delibera n. 24/2013, approvata a
maggio ma diffusa in realtà soltanto luglio, riguardava cioè tutti i
certificati lavori «indipendentemente dalla loro data di emissione». Dunque,
anche i documenti emessi prima del luglio 2006, data di entrata in vigore del
codice appalti (Dlgs 163/2006) che introduceva
l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati. In base alle regole di
qualificazione questi documenti erano utilizzabili. In tal modo, forse al fine
di rendere più snello e certo il lavoro di verifica circa la validità dei
certificati, l’Autorità aveva assunto una posizione in contrasto con la legge
che disciplinava la materia.
Questa
scelta rischiava di impedire l'utilizzo di certificati emessi tra il 2003 e il
2006 perfettamente validi, anche se mai inserititi nel casellario
dell'Autorità, semplicemente perché emessi in un periodo precedente all'obbligo
di inserimento previsto dal codice. Questi documenti, in pratica, risultavano
inutilizzabili perché esistenti soltanto in forma cartacea. E veniva così
introdotto uno sbarramento che escludeva inopinatamente ad alcune imprese la
possibilità prevista dalla norma di utilizzare lavori correttamente eseguiti.
Secondo le stime delle Soa sarebbero infatti ancora oggi circa 50mila i
certificati lavori esistenti soltanto in formato cartaceo e solo per questo
inutilizzabili anche se regolari.
Difficile,
se non impossibile – era l'obiezione delle Soa, che hanno proposto un ricorso
al Tar Lazio contro la prima delibera dell'Autorità – chiedere alle
amministrazioni di emettere nuovamente un certificato risalente a 10 anni fa e
trasmetterlo direttamente in via telematica all'Autorità secondo i nuovi
standard, specie tenendo conto del responsabile del procedimento nel frattempo
cessato dalla carica o non più in forza presso l’ente appaltante. Veniva
infatti esclusa anche la possibilità che le Soa potessero trasmettere il
certificato cartaceo alla Pa facendoselo confermare
per poi trasferirlo al casellario.
Con la
nuova delibera l’Autorità prova a rimettere a posto le cose. Oltre ai
certificati lavori presenti in forma digitale nel casellario sarà infatti ora possibile
utilizzare anche i documenti cartacei
emessi prima del luglio 2006 "previa conferma scritta circa la veridicità
degli stessi da parte della stazione appaltante". Dunque la Pa che emesso il certificato va ricontattata, ma non sarà
più necessario riemettere il certificato esistente, in presenza di "una
conferma scritta" sulla veridicità dei dati presenti sul documento,
rilasciato al termine dell'esecuzione del lavoro pubblico. In assenza però della
conferma scritta i certificati non potranno essere utilizzati. Anche se
l'Autorità ricorda che le Pa che si rifiutano di
collaborare rischiano multe pesanti. Le stazioni appaltanti che omettono
"senza giustificato motivo" di fornire le informazioni richieste
dall'organo di vigilanza sono infatti passibili di sanzioni fino a 25.822 euro.
Si
propongono di seguito i testi delle deliberazioni dell’AVCP, la n. 24 del 23
maggio 2013 e la n. 35 del 29 ottobre 2013.
Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.159 del 9 luglio 2013)
Indicazioni alle stazioni appaltanti,
alle SOA e alle imprese in materia di
emissione dei certificati di esecuzione lavori
Il
Consiglio
Visto
l’art. 40, comma 3, lett.
b) del D.Lgs 12
aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione
per eseguire lavori pubblici, dispone
che tra i requisiti tecnico-organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori
pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da parte
delle stazioni appaltanti.
Visto
l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (d’ora innanzi
“Regolamento”) per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le
modalità telematiche previste dall’Autorità,
i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
Visto
l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai
sensi del quale, qualora le SOA nell’attività di attestazione
rilevano l’esistenza di CEL non presenti
nel casellario informatico, provvedono a darne
comunicazione alle stazioni appaltanti e all’Autorità per gli
eventuali provvedimenti da emanarsi ai
sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Visto
l’art. 83, comma 7, del Regolamento,
ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al
loro inserimento nel casellario
informatico.
Visto l’art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio
del potere sanzionatorio da parte
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d’ora innanzi
“Autorità”).
Visto
l’art. 8, comma 8, del Regolamento per
il quale, in caso di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si
applicano le sanzioni di cui all’art. 6,
comma 11, del Codice.
Considerato
che l’art. 6 bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verifichino il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
le procedure disciplinate dal Codice
esclusivamente tramite la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora innanzi “BDNCP), istituita
presso l’Autorità.
Vista
la Deliberazione n. 111 del 20.12.2012
con la quale è stata data attuazione alla
previsione
normativa
di cui al predetto art. 6 bis del Codice.
Considerato
il notevole rallentamento nell’attività
di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con le conseguenti
gravi ripercussioni sul regolare
andamento del mercato dei contratti pubblici.
Ritenuto
di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi
derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti
pubblici.
Considerata
l’esigenza di semplificazione del
processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti
per l’aggiudicazione di appalti pubblici
avvertita da tutti gli attori del sistema,
di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di
gara.
Ritenuto
pertanto di fornire indicazioni ai
soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL.
Delibera
Art. 1.
L’impresa esecutrice di lavori pubblici
interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di
emissione alla stazione appaltante ai
sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento.
Art. 2.
La stazione appaltante è tenuta ad
emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a
tale scopo è possibile consultare il
Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità
all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio. L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta dell’impresa
esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente
copia del CEL emesso con modalità telematiche
ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura
informatica.
Art. 3.
L’impresa che intende avvalersi, ai fini
della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante,
presenta alla SOA medesima copia del CEL
telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL.
L’impresa esecutrice che non ha ricevuto
riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di
emissione di CEL, può presentare alla
SOA la documentazione attestante l’anzidetta
richiesta.
Art. 4.
La SOA, qualora nell’attività di
attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett.
b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla
stazione appaltante e all’Autorità per
l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La
segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata
all’Autorità corredata della
documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta
avanzata dall’impresa esecutrice dalla
quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art. 5.
Il procedimento previsto nei precedenti
articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro
data di emissione.
Art. 6.
A decorrere dalla data di pubblicazione
della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cessa di svolgere i
propri effetti la Determinazione n. 6
del 27 luglio 2010.
Depositata
presso la Segreteria del Consiglio in
data 28 giugno 2013
***
Deliberazione n. 35 del 25 settembre
2013
Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23
maggio 2013 concernente “Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e
alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”
Il
Consiglio
Visto
l’art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) che, in tema di
qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici di lavori pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle
stazioni appaltanti.
Visto l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (d’ora innanzi “Regolamento”) per il quale le
stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le
modalità telematiche previste dall’Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla
richiesta dell’esecutore.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le
SOA nell’attività di attestazione rilevano l’esistenza di CEL non
presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle
stazioni appaltanti e all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da
emanarsi ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce
che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario
informatico.
Vista la Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le prescrizioni ivi
contenute, con particolare riferimento al punto 5. il quale, nel fornire
indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia
di emissione dei certificati di esecuzione lavori utilizzabili ai fini
della qualificazione, prevede che “Il procedimento previsto nei
precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della
qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di
emissione”.
Viste le previsioni normative di cui all’art. del D.P.R. n. 34/2000,
abrogato in seguito all’entrata in vigore del Regolamento D.P.R. n.
207/2010, ove era previsto che “I certificati rilasciati alle imprese
esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni
appaltanti, all'Osservatorio”.
Considerata l’esigenza di semplificazione del processo di partecipazione,
qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti
pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi,
accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.
Ritenuto pertanto di fornire ulteriori indicazioni ai soggetti
interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine di dare
attuazione all’art. 83, comma 7, del Regolamento, a parziale rettifica
della delibera n. 24 del 23 maggio 2013, i cui contenuti vengono comunque
integralmente ribaditi e confermati, ad eccezione delle modifiche di cui
alla presente delibera.
Delibera
di sostituire il punto 5. della Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le
prescrizioni ivi contenute, con l’introduzione della seguente formulazione:
5. E’ ammessa la possibilità
dell’utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in
forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la
veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando
che in mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo
formale che sostanziale da parte del soggetto emittente, passibile di
sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL non potranno essere
utilizzati.
Depositata
presso la Segreteria del Consiglio in data 29 ottobre 2013