RIDUZIONE AD UN ANNO DELLA PROROGA
DELL’EFFICACIA DELL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 236 dell’8
ottobre 2013) la Legge 7 ottobre 2013, n. 112 di conversione del decreto legge
91/2013, che ha introdotto nel decreto l’art. 3 quater contenente modifiche al
regime dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.
La modifica è relativa a due fattispecie e cioè una per le
autorizzazioni in corso di validità e una per le nuove autorizzazioni.
Autorizzazioni in corso
L’art. 3 quater, comma 2 del decreto legge 91/2013
stabilisce che “è prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni
paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto” e cioè il 21 agosto 2013 (poiché integra
l’art. 30, comma 3 del decreto legge 69/2013).
Nuove autorizzazioni
L’art. 3 quater, comma 1 del decreto legge 91/2013
stabilisce che i lavori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione
paesaggistica possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo alla
scadenza del termine quinquennale di efficacia.
Viene così modificato nuovamente il testo dell’art. 146,
comma 4 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”, già oggtto
di recenti modifiche da parte del decreto legge 69/2013, come convertito dalla
legge 98/2013, in virtù del quale l’autorizzazione si considerava efficace per
tutta la durata dei lavori, purché questi fossero iniziati nei cinque anni dal
rilascio.
L’Ance manifesta la sua contrarietà alla
modifica normativa che rappresenta una marcia indietro rispetto ad una norma,
voluta dallo stesso Parlamento solo poco più di un mese fa, che recepiva una
proposta associativa volta a permettere la prosecuzione dei lavori anche oltre
il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione e per tutta la durata
degli stessi, in considerazione soprattutto della lunga cantierabilità
di talune opere comportante in molti casi il superamento di tale termine.
Peraltro, la successione in breve tempo di una pluralità
di norme sullo stesso argomento viene a creare una pluralità di situazioni
differenti a seconda della data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
con evidenti problemi di forte disparità di trattamento sui quali ci si riserva
una futura riflessione.