IL CONSORZIO STABILE PUO’ MODIFICARE L’INDICAZIONE DEL CONSORZIATO
ESECUTORE DEI LAVORI
(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture - Parere sulla Normativa del
30/07/2013 - rif. AG 7/2013)
Le
modifiche soggettive di un Consorzio stabile,
anche partecipante come mandatario in un RTI ordinario, hanno un rilievo
meramente interno, qualificabile alla
stregua di un rapporto interorganico. Infatti tali modifiche non incidono nel rapporto tra
consorzio stabile e stazione appaltante,
nè mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva
del consorzio stabile al raggruppamento
temporaneo aggiudicatario di un appalto
pubblico, anche in qualità di mandatario. Tale modifica
soggettiva(diversa impresa esecutrice) infatti non incide sul soggetto partecipante alla gara
e/o esecutore del contratto, che rimane
immutato e non appare, per questo, incorrere nel principio di immodificabilità
soggettiva dei partecipanti alle gare, né in quello di immodificabilità
del raggruppamento temporaneo di imprese.Con nota
acquisita al prot. n. 109425 in data 14 novembre
2012, l’Associazione Nazionale
Costruttori Edili ha posto un quesito
giuridico sulla legittimità della modifica soggettiva delle ditte
esecutrici, facenti parte di un
consorzio stabile, partecipante – in qualità di mandatario – ad un RTI ordinario.
Nello
specifico, rappresenta l’istante che, nell’ambito di un appalto di lavori aggiudicato ad
un’associazione temporanea di imprese,
costituitasi in RTI a seguito dell’aggiudicazione, formata da un
consorzio stabile quale mandatario e da
una società cooperativa a responsabilità limitata quale mandante, il consorzio stabile
(mandatario) ha chiesto – a seguito
dell’aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio dei lavori – di
poter sostituire una delle imprese
indicate in sede di offerta quali esecutrici con un’altra impresa socia, pur sempre
qualificata per l’esecuzione dei lavori; in
alternativa, il medesimo Consorzio ha chiesto alla stazione appaltante
che gli sia permesso di affiancare, in
fase di esecuzione, la società subentrante alle
originarie esecutrici dichiarate. Rappresenta l’istante che la stazione
appaltante ha respinto le richieste del
consorzio stabile, adducendo l’immodificabilità della compagine e la circostanza della
avvenuta valutazione della stessa nel
procedimento di selezione.
Preliminarmente,
occorre riconoscere che i rappresentati
mutamenti soggettivi, alla stregua di un mutamento nella
composizione societaria, interessano
vicende interne ad un soggetto collettivo partecipante, a propria volta, al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese. Sotto il profilo della
partecipazione all’appalto, cioè dal punto di vista delle percentuali di partecipazione, non si ravvisano infatti
delle modifiche o alterazioni nelle
relazioni esterne tra i soggetti che compongono il Raggruppamento
Temporaneo.
Posta
questa premessa, occorre verificare se la modifica interna di un soggetto associato, quale il
Consorzio stabile che – a sua volta –
partecipa ad un RTI, possa rilevare alla stregua di un mutamento del Raggruppamento stesso, sotto il profilo della
modifica qualitativa nella esecuzione
dell’appalto.
Come
è noto, il consorzio stabile - introdotto
originariamente dalla l. 109/94 e poi recepito nel Codice dei
contratti pubblici - si distingue dai
Raggruppamenti Temporanei di Imprese per il fatto di istituire una struttura stabilmente
dedicata alla partecipazione agli
appalti pubblici. Afferma la giurisprudenza che il consorzio stabile “costituisce un nuovo e peculiare soggetto
giuridico, promanante da un contratto a
dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un
rapporto tra le stesse imprese di tipo
organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, sicché unico interlocutore con
l’amministrazione appaltante è il medesimo
consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità
tecnica e finanziaria devono essere da
esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli
delle imprese per le quali il consorzio
dichiari di concorrere” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115). Esso è una figura che prevede la possibilità di costituire
strutture aggregative stabili, dotate di
soggettività giuridica e autonoma qualificazione e abilitate alla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione
dei lavori pubblici e l’esecuzione degli
stessi (Determinazione 9 giugno 2004, n. 11).
Posta
questa differenza, occorre conseguentemente
riconoscere che “il consorzio stabile ex art. 36 del D.Lgs.
n. 163 del 2006 (Codice degli Appalti) è
un soggetto che si connota per la creazione a priori di una struttura unificata tra le imprese
consorziate che in tal modo si aggregano
e, ferma restando l’autonomia soggettiva di queste ultime, postula un legame associativo tra loro ben più stretto
che in ogni altra forma di collegamento
prevista dalla legge. Il consorzio stabile, quale forma intermedia tra le associazioni temporanee di imprese e
la concentrazione delle stesse, ha la
capacità di assumere in proprio le obbligazioni dedotte in appalto e non è assimilabile alla comune categoria delle ATI,
nel cui unico ambito è possibile
distinguere le funzioni, come prescrive l’art. 37, D.Lgs. n. 163 del
2006, di capogruppo mandataria e di mandanti e, dunque, i requisiti di minima qualificazione
necessaria, sicché ad esse o ad altre forme
aggregative di imprese e non anche ai consorzi stabili intende riferirsi
la lex specialis ogni qualvolta ricorre all’uso, certo non
casuale, dei vocaboli «impresa
mandataria» e «mandanti»” (Cons. Stato Sez. III,
14-01-2013, n. 145).
Il
consorzio stabile, dunque, pur mantenendo
apparentemente connotati di una forma associata, assume tuttavia le caratteristiche di nuova ed autonoma
soggettività per l’ordinamento giuridico
(ex multis, Cons.
Stato, sez. V, 24 marzo 2006 n. 1529; T.A.R. Lazio, III, 9 agosto 2006, 7115; T.A.R. Toscana Firenze,
II, 22 giugno 2010, n. 2040).
Ne
deriva che – a differenza delle società riunite che realizzano una mera con titolarità del
rapporto obbligatorio derivante dal
contratto – il consorzio stabile realizza una nuova struttura
soggettiva: pertanto, eventuali
mutamenti interni della struttura rilevano come mutamenti di rapporti interorganici
interni alla struttura, senza assumere valenza
intersoggettiva a rilevanza esterna. A differenza delle riunioni
temporanee di imprese, infatti, il
Consorzio è l’unica controparte del rapporto di appalto sia nella fase di gara che in quella di
esecuzione del contratto e, in relazione
alle singole consorziate, opera
sulla base di un rapporto organico.
Peraltro, l’Autorità ha recentemente affermato – in un caso in cui veniva in questione un
contratto di appalto tra un Comune e un
consorzio – che nel caso in cui il consorzio designi l’impresa esecutrice “tale designazione è un atto meramente
interno al consorzio, che non vale ad
instaurare un rapporto contrattuale tra la consorziata e la stazione appaltante. La designazione della consorziata
per l’esecuzione dei lavori è un atto
rilevante solo nei rapporti interni tra il Consorzio e le sue consorziate: tale atto determina unicamente una
distribuzione interna di responsabilità in
opponibile ai terzi” (Parere sulla normativa 7 marzo 2013, AG 26/12).
In
altri termini, il rapporto organico che lega le
consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori,
non appare diverso da quello che lega i
singoli soci ad una società ed è tale che
le attività compiute dalle consorziate siano imputate organicamente
al consorzio, come unico ed autonomo
centro di imputazione e di riferimento di
interessi. Ne deriva che “l’autonoma soggettività del consorzio consente
la possibilità di designare una nuova
cooperativa come esecutrice ove per motivi
sopravvenuti la prima designata non sia in condizione di svolgere
compiutamente la prestazione” (Cons. Giust. Amm.
Regione Siciliana, sez. giur., 2 gennaio
2012, n. 12).
In
conclusione, le motivazioni esposte portano a
ritenere a fortiori che le modifiche soggettive di un Consorzio
stabile, partecipante come mandatario in
un RTI ordinario, abbiano un rilievo meramente
interno, qualificabile alla stregua di un rapporto interorganico.
Infatti, se tali modifiche non incidono
nel rapporto tra consorzio stabile e stazione
appaltante, esse non mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva
del consorzio stabile al raggruppamento
temporaneo aggiudicatario di un appalto
pubblico, anche in qualità di mandatario. Tale modifica soggettiva
infatti non incide sul soggetto
partecipante alla gara e/o esecutore del contratto, che rimane immutato e non appare, per questo,
incorrere nel principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare, né
in quello di immodificabilità
del raggruppamento temporaneo di imprese.