NELLA PRATICA SOA I LAVORI PUBBLICI PRECEDENTI IL LUGLIO 2006 POSSONO
ESSERE DOCUMENTATI ANCHE CON CERTIFICATI CARTACEI
(Determina Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 35/2013)
I
certificati di esecuzione lavori emessi in forma cartacea prima del luglio 2006
possono essere ancora utilizzati nelle pratiche SOA.
Con
la delibera numero 35/2013, depositata il 29 ottobre 2013, l’Autorità di
Vigilanza è ritornata sul tema dell’obbligo per le imprese (e per gli organismi
che rilasciano la qualificazione a partecipare alle gare, le Soa) di fare riferimento soltanto ai certificati lavori
presenti nel casellario dell’Autorità di Vigilanza, dunque telematici, per
attestare i requisiti relativi alla esecuzione pregressa di lavori.
La
decisione è stata assunta a parziale correzione di un’altra delibera, la numero
24 del 23 maggio 2013, con cui la stessa Authority aveva circoscritto la
validità dei certificati lavori ai soli documenti già presenti nel casellario
informatico dell’Autorità. Venivano così esclusi i certificati rilasciati a suo
tempo, in ossequio alla normativa vigente, in forma cartacea e mai inseriti
telematicamente nel Casellario. Con un’unica
eccezione: venivano infatti considerati validi anche i documenti trasmessi,
sempre in via telematica, direttamente al casellario dalle stazioni appaltanti
(dunque non da imprese o Soa) secondo gli standard
individuati dallo stesso organismo di vigilanza.
Il
vincolo così imposto dall’Autorità con la delibera n. 24/2013, approvata a
maggio ma diffusa in realtà soltanto luglio, riguardava cioè tutti i
certificati lavori «indipendentemente dalla loro data di emissione». Dunque,
anche i documenti emessi prima del luglio 2006, data di entrata in vigore del
codice appalti (Dlgs 163/2006) che introduceva
l’obbligo di trasmissione telematica dei certificati. In base alle regole di
qualificazione questi documenti erano utilizzabili. In tal modo, forse al fine
di rendere più snello e certo il lavoro di verifica circa la validità dei
certificati, l’Autorità aveva assunto una posizione in contrasto con la legge
che disciplinava la materia.
Questa
scelta rischiava di impedire l’utilizzo di certificati emessi tra il 2003 e il
2006 perfettamente validi, anche se mai inserititi nel casellario
dell’Autorità, semplicemente perché emessi in un periodo precedente all’obbligo
di inserimento previsto dal codice. Questi documenti, in pratica, risultavano
inutilizzabili perché esistenti soltanto in forma cartacea. E veniva così
introdotto uno sbarramento che escludeva inopinatamente ad alcune imprese la
possibilità prevista dalla norma di utilizzare lavori correttamente eseguiti.
Secondo le stime delle Soa sarebbero infatti ancora
oggi circa 50mila i certificati lavori esistenti soltanto in formato cartaceo e
solo per questo inutilizzabili anche se regolari.
Difficile,
se non impossibile – era l’obiezione delle Soa, che
hanno proposto un ricorso al Tar Lazio contro la prima delibera dell’Autorità –
chiedere alle amministrazioni di emettere nuovamente un certificato risalente a
10 anni fa e trasmetterlo direttamente in via telematica all’Autorità secondo i
nuovi standard, specie tenendo conto del responsabile del procedimento nel
frattempo cessato dalla carica o non più in forza presso l’ente appaltante.
Veniva infatti esclusa anche la possibilità che le Soa
potessero trasmettere il certificato cartaceo alla Pa
facendoselo confermare per poi trasferirlo al casellario.
Con
la nuova delibera l’Autorità prova a rimettere a posto le cose. Oltre ai
certificati lavori presenti in forma digitale nel casellario sarà infatti ora
possibile utilizzare anche i documenti cartacei emessi prima del luglio 2006
“previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione
appaltante”. Dunque la Pa che emesso il certificato
va ricontattata, ma non sarà più necessario riemettere il certificato
esistente, in presenza di “una conferma scritta” sulla veridicità dei dati
presenti sul documento, rilasciato al termine dell’esecuzione del lavoro
pubblico. In assenza però della conferma scritta i certificati non potranno
essere utilizzati. Anche se l’Autorità ricorda che le Pa
che si rifiutano di collaborare rischiano multe pesanti. Le stazioni appaltanti
che omettono “senza giustificato motivo” di fornire le informazioni richieste
dall’organo di vigilanza sono infatti passibili di sanzioni fino a 25.822 euro.
Deliberazione n. 35 del 25 settembre
2013
Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 concernente “Indicazioni alle stazioni
appaltanti, alle SOA e alle imprese in
materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”
Il
Consiglio
Visto
l’art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi
“Codice”) che, in tema di qualificazione
per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i
certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni
appaltanti.
Visto
l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d’ora innanzi
“Regolamento”) per il quale le stazioni
appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità, i CEL
entro 30 giorni dalla richiesta
dell’esecutore.
Visto
l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell’attività di
attestazione rilevano l’esistenza di CEL
non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne
comunicazione alle stazioni appaltanti e
all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Visto
l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo
periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro
inserimento nel casellario informatico.
Vista
la Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le
prescrizioni ivi contenute, con particolare riferimento al punto 5. il
quale, nel fornire indicazioni alle
stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione
lavori utilizzabili ai fini della
qualificazione, prevede che “Il
procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili
ai fini della qualificazione
dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione”.
Viste
le previsioni normative di cui all’art. del
D.P.R. n. 34/2000, abrogato in seguito all’entrata in vigore del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010, ove era
previsto che “I certificati rilasciati
alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti,
all’Osservatorio”.
Considerata
l’esigenza di semplificazione del processo
di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per
l’aggiudicazione di appalti pubblici
avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente
il processo di gara.
Ritenuto
pertanto di fornire ulteriori indicazioni ai
soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL al fine
di dare attuazione all’art. 83, comma 7,
del Regolamento, a parziale rettifica della
delibera n. 24 del 23 maggio 2013, i cui contenuti vengono comunque integralmente ribaditi e confermati, ad
eccezione delle modifiche di cui alla
presente delibera.
Delibera
di
sostituire il punto 5. della Deliberazione n. 24 del 23.05.2013 e le prescrizioni ivi contenute,
con l’introduzione della seguente
formulazione:
5. E’ ammessa la possibilità dell’utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in
forma cartacea prima del luglio 2006,
previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante, fermo restando che in
mancanza di tale conferma in forma scritta sia sotto il profilo formale che
sostanziale da parte del soggetto
emittente, passibile di sanzione ex art. 6 comma 11 del Codice, i CEL
non potranno essere utilizzati.
Depositata
presso la Segreteria del Consiglio in data
29 ottobre 2013.