LL.PP. - NEI LAVORI DI CAT. OG1, OG2, OG3 E’ OBBLIGATORIA
L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO EDILE
L’ANCE
ha inoltrato al Ministero del Lavoro un quesito volto ad ottenere un parere
circa l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di richiedere per i
lavori delle categorie OG1 (costruzione di fabbricati), OG2 (interventi su
immobili vincolati), OG3 (lavori stradali) l’obbligo dell’appaltatore di
applicazione del contratto collettivo di lavoro per l’edilizia.
Si
riportano il testo della richiesta e la risposta fornita dagli uffici
ministeriali con cui si conferma detto obbligo.
Da:
ANCE
A:
Ministero del Lavoro Via Flavia, 6 Roma
Roma
24 luglio 2013
In
relazione alla procedura di consultazione indetta dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con scadenza delle
osservazioni fissata per il 29 luglio prossimo, in merito ai bandi tipo
predisposti ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n.
163/2006, si chiede il parere di codesto Ministero circa l’inserzione,
all’interno dei requisiti indispensabili in capo all’impresa, ai fini della
sottoscrizione del contratto d’appalto di lavori, della formula di seguito
esposta circa l’applicazione del contratto collettivo di categoria stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavorato comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Risulta
infatti indispensabile, ai fini di garantire un corretto svolgimento della
concorrenza leale tra le imprese e per evitare fenomeni di dumping sociale
distorsivi e fortemente lesivi per il mercato, che le imprese partecipanti ai
suddetti bandi, che abbiano per oggetto i lavori di natura edile, di cui alle
categorie OG1, OG2 e OG3 o che, pur avendo ad oggetto lavori di cui alle
restanti categorie, presentino all’interno della categoria stessa una rilevante
componente edile, applichino ai lavoratori occupati nell’esecuzione di tali
lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritto
dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Di
seguito, pertanto, la formulazione da indicare nei bandi di gara quale
requisito indispensabile ai fini della stipula del contratto d’appalto nei
suddetti casi:
“applicazione
ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del
contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale”.
Rimanendo
a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano i migliori saluti.
*
* * * *
Da:
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Direzione
Generale per l’Attività ispettiva
Divisione
II
Attività
di interpello, consulenza e affari legali
Roma,
25/07/2013, Prot. 37/0013477/MA007.A001
All’ANCE
Oggetto:
procedura di consultazione indetta dalla Avcp -bandi
tipo predisposti ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n.
163/2006 - appalti di lavori - applicazione del contratto collettivo di
categoria stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In
relazione alla richiesta di parere in oggetto si ritiene corretto
l’inserimento, nell’ambito di “bandi tipo” predisposti ai sensi dell’art. 64
del D.Lgs. n. 163/2006 e con specifico riferimento ai
contratti di appalto di lavori edili, della formula recante “applicazione ai
lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto
nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritti dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale”.
Va
infatti rilevato che, ferme restando le evidenti finalità di contrasto ai fenomeni
di dumping espresse da codesta Associazione, lo stesso D.Lgs.
n. 163/2006 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n.
207/2010 sembrano richiedere, in relazione ai lavoratori coinvolti,
l’applicabilità del contratto collettivo, anche territoriale, pertinente ai
lavori oggetto del singolo appalto,
Da
un lato va anzitutto richiamato l’art. 118, comma 6, del D.Lgs.
n. 163/2006 laddove si stabilisce che “l’affidatario è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni”; dall’altro l’art. 4, comma l, del
D.P.R. n, 207/2010 prevede che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di
cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra
le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative.