ISTITUZIONE DELLA WHITE LIST
DELLA PREFETTURA DI BRESCIA - LE STAZIONI APPALTANTI NON DOVRANNO
CHIEDERE L’INFORMATIVA ANTIMAFIA PER LE IMPRESE VOLONTARIAMENTE ISCRITTE
NELL’ELENCO
Si
fa seguito a quanto pubblicato lo scorso 26 luglio sul sito internet del
Collegio nella sezione “Lavori pubblici”, per comunicare che, dallo scorso 25
settembre 2013, presso la Prefettura di Brescia è stata istituita la “White List”, ossia l’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a
rischio.
La
legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede, per l’efficacia dei controlli antimafia
nelle attività imprenditoriali di cui all’art. 1 comma 53 della medesima legge,
che in ogni Prefettura sia istituito l’elenco suddetto.
L’informativa
antimafia, necessaria per poter partecipare alle gare pubbliche, non verrà
richiesta nei confronti delle imprese che sono inserite per l’attività per cui
è stata disposta l’iscrizione. Il decreto stabilisce infatti che le stazioni
appaltanti non devono richiedere l’informativa antimafia nei confronti delle
imprese iscritte nella “White List” delle Prefetture.
Si
riepilogano brevemente le caratteristiche della “White List” e gli adempimenti
da porre in essere da parte delle imprese per essere inserite nell’elenco
suddetto.
L’iscrizione
nell’elenco è volontaria, ha efficacia per 12 mesi ed è subordinata al rispetto
dei requisiti posti dal Codice Antimafia - decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 - in merito a assenza di
cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice stesso
e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le
scelte e gli indirizzi dell’impresa.
La
Prefettura competente cui chiedere l’iscrizione è quella dove l’impresa detiene
la sede legale.
La
domanda di iscrizione, nella quale deve essere specificato il settore o i
settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione medesima, deve essere
presentata dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante
della società alla competente Prefettura, anche per via telematica.
L’istanza
potrà essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo sicurezza.prefbs@pec.interno.it,
specificando nell’oggetto: “ richiesta iscrizione in “white
list”.
La
Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare
l’insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l’iscrizione
dell’impresa nell’elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione
all’interessato.
Nel
caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative,
il Prefetto rigetta l’istanza di iscrizione dandone notizia all’interessato.
L’iscrizione
è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle
verifiche periodiche.
Le
attività imprenditoriali per le quali le aziende possono richiedere
l’iscrizione nell’elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate
nell’art.53 della legge 190/2012:
a)
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c)
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)
noli a freddo di macchinari;
f)
fornitura di ferro lavorato;
g)
noli a caldo;
h)
autotrasporto per conto di terzi;
i)
guardiania dei cantieri.
L’impresa
comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza
della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa
può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori
o diversi.
L’elenco
con le relative iscrizioni disposto dalla Prefettura di Brescia è reso pubblico
e consultabile sul corrispondente sito istituzionale
http://www.prefettura.it/brescia nella sezione “Amministrazione Trasparente -
White List”.
Gli
uffici del Collegio Costruttori rimangono a disposizione per ogni chiarimento
si rendesse necessario.