AVCPASS
- L’AVCP CONFERMA CHE DAL 1 GENNAIO 2014 LA
VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE GARE DOVRA’ ESSERE SVOLTA
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA
L’Autorità
di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), ha reso disponibile, sul proprio
sito istituzionale www.avcp.it, il Comunicato del Presidente del 30 ottobre
2013 recante “Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006,
introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013”.
In
tale comunicato l’AVCP conferma che le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di
verificare i requisiti tecnico-economici e organizzativi-finanziari, dichiarati
dalle imprese in sede di gara, a partire dal 1 gennaio 2014 e tale controllo
dovrà essere svolto esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
Questa
la lettura che discende dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6
bis del D. Lgs 163/2006, la Deliberazione n. 111/2012
dell’Autorità che ha istituito il sistema denominato AVCPass
e la relazione illustrativa alla stessa deliberazione, scritta con lo scopo di
precisare ed approfondire alcuni contenuti.
Il
Comunicato dello scorso 30 ottobre era atteso stante la problematica apertasi
con l’introduzione dell’articolo 49-ter della Legge di conversione del decreto
“Fare” (Legge 9 agosto 2013 n.98) che sembrava invece volto ad anticipare al 21
novembre 2013 il meccanismo di verifica tramite sistema AVCpass.
Si
pubblica di seguito il testo del comunicato in parola.
Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013
Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006,
introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013
L’art.
6 bis del D.Lgs. 163/2006 (di seguito Codice),
introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, dispone al
comma 1, che dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso
l’Autorità e, al comma 3, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati
stessa.
In
ottemperanza a tale disposizione che mira a semplificare le procedure di
affidamento dei contratti pubblici e a ridurre gli oneri connessi agli obblighi
informativi, l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei
requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato
“AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport) le cui modalità di funzionamento
sono sintetizzate nella relazione allegata alla Deliberazione n. 111/2012 e
dettagliate sul portale dell’Autorità nella sezione Servizi, all’indirizzo
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione.
Al
fine di venire incontro alle esigenze del mercato e favorire un passaggio
graduale alle nuove modalità operative, il sistema AVCPASS è stato attivato con
tempistiche diverse in relazione al valore a base d’asta degli appalti; è
stato, pertanto, reso operativo dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di importo
superiore a € 20 mln. e dal 1 marzo 2013 per gli appalti di importo superiore a
€ 40.000.
Considerato
il fabbisogno formativo manifestato dalle stazioni appaltanti e dagli enti
aggiudicatori e lo scarso utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità nello scorso
mese di giugno ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire fino a dicembre
2013 le attività formative avviate nel 2012, dall’altro, rimodulare le
tempistiche di entrata in vigore prevedendo, per tutto l’anno corrente, un
regime transitorio in cui le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori possono
continuare a verificare il possesso dei requisiti secondo le previgenti
modalità. A partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere
svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo
superiore a € 40.000 (cfr deliberazione n. 111/2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013)
con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente
gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato
elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure, le
tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei
requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione
dell’Autorità.
Si
ritiene opportuno precisare che l’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non modifica i termini di entrata
in vigore dell’obbligo di acquisire, attraverso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la
partecipazione alle procedure di gara; termini già fissati al 1 gennaio 2013
dall’art. 6 bis del Codice. Tuttavia il citato art. 49 ter prevedendo che “Per
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle
pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente
attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ha generato dubbi interpretativi in quanto
sembra aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013 e non più il 1
gennaio 2013) di entrata in vigore del sistema di verifica dei requisiti di cui
all’art. 6 bis del Codice, sebbene lo stesso art. 6 bis non abbia subito
modifiche per effetto del citato art. 49 ter.
Al
fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della
Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all’art. 6
bis è stato approvato un emendamento al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che
prevede oltre alla soppressione dell’art. 49 ter del D.L. 69/2013, la modifica dell’art. 6
bis, comma 1, sostituendo le parole “acquisita presso” con le parole “acquisita
esclusivamente attraverso”.
Pertanto,
dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6 bis e la deliberazione n.
111/2012 dell’Autorità, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti
dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
Il
Presidente
Sergio
Santoro