LA MANCANZA DI SOTTOSCRIZIONE DI OGNI SINGOLA PAGINA DELL’OFFERTA
TECNICA NON E’ CAUSA DI ESCLUSIONE
(Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 18 settembre 2013, n.4663)
1.
E’ illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura di gara adottato
in ragione della violazione del disciplinare di gara nella parte in cui prevede
che l’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal titolare, dal
legale rappresentante o dal soggetto munito di procura speciale.
2. L’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di
tassatività della cause di esclusione, autorizza l’esclusione dalle procedura
di gara soltanto in presenza: i) di una “causa normativa”, contemplata dalle
singole disposizioni del decreto stesso mediante la previsione espressa della
esclusione o la loro formulazione in termine di divieto o di imposizione di
adempimenti doverosi; ii) di una “causa amministrativa”, che rientri
nell’ambito della fattispecie generali tassativamente indicate dallo stesso
art. 46.
3. La ragione giustificativa del
principio di tassatività è quella di impedire, tra l’altro, l’adozione di atti
basati su eccessi di formalismo che contrastano con il divieto di aggravamento
degli oneri burocratici e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la
concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sui cittadini e
sulle imprese, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole
procedurali o formali solo in quanto questa impedisce il conseguimento del
risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta, atteso che la gara deve
guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all’esclusiva
correttezza della sua esternazione.
4. L’art. 74, d.lgs. n. 163 del
2006, recante “Forma e contenuto delle offerte”, in coerenza con il principio
di tassatività (che contempla, quali fattispecie generali che possono rilevare
in questa sede, quelle del «difetto di sottoscrizione» e della «incertezza
assoluta» sulla «provenienza dell’offerta»), deve essere inteso nel senso che è
sufficiente che l’offerta sia sottoscritta in calce al documento e non anche in
ogni singola pagina di cui si compone il documento stesso, ciò assolvendo alla
funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità
dell’offerta.
5. La sicura cogenza del
principio del soccorso istruttorio, sancito dal primo comma dell’art. 46 del
d.lgs. n. 163 del 2006 – a sua volta espressione del più generale principio di
leale collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato, che grava
sulla stazione appaltante anche nel corso del procedimento di evidenza pubblica
– dovrebbe escludere la legittimità di clausole che, mediante la specifica
previsione della automatica sanzione espulsiva in presenza di omissioni
documentali o formali, consentano all’amministrazione di prescindere da
qualsiasi forma di preventiva interlocuzione e di preventiva collaborazione con
il privato concorrente.