IL REGIME ITALIANO DI MINIMI TARIFFARI OBBLIGATORI SOA NON CONTRASTA CON
I PRINCIPI COMUNITARI
(Conclusioni Avvocato Generale 5/9/2013 n. C- 327/12)
Giurisprudenza della Corte di giustizia CONCLUSIONI
DELL’AVVOCATO
GENERALE
presentate il 5 settembre 2013
Causa C 327/12
Ministero dello Sviluppo Economico
e
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
contro
Soa
____Spa
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato
(Italia)] Società private incaricate di verificare e attestare il rispetto
delle condizioni prescritte dalla legge per le imprese che partecipano a gare
d’appalto di lavori pubblici – Minimi tariffari obbligatori fissati dal governo
– Articolo 106 TFUE – Norme in materia di concorrenza – Nozione di “impresa” –
Nozione di “diritti speciali o esclusivi” – Libertà di stabilimento – Articolo
49 TFUE –
Giustificazione
«Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati
nel senso che non si applicano ad un regime di minimi tariffari obbligatori
come quello previsto per le SOA.
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad un
regime di minimi tariffari obbligatori come quello previsto per le SOA, nella
parte in cui esso prevede una formula di calcolo in base alla quale la tariffa
viene automaticamente moltiplicata per il numero di lavori pubblici per il
quale concorre l’impresa che richiede la certificazione, circostanza che deve
essere verificata dal giudice del rinvio».
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Consiglio di
Stato solleva dubbi in ordine alla conformità con il diritto dell’Unione del
regime legale italiano di minimi tariffari obbligatori applicabili alle
cosiddette «società organismi di certificazione» (in prosieguo: «SOA»),
abilitate a rilasciare certificazioni di idoneità alle imprese che intendono
partecipare a procedure di aggiudicazione di lavori pubblici.
2. La presente causa consentirà alla Corte di pronunciarsi ancora una
volta su un regime nazionale di tariffe obbligatorie, ancorché in un contesto
inedito. Già nella causa Arduino essa ha avuto occasione di esaminare il regime
italiano di minimi tariffari obbligatori applicabile alla professione di
avvocato alla luce delle norme sulla concorrenza (articoli 101 TFUE e 106
TFUE). Successivamente, la causa Cipolla e a.
ha permesso alla Corte di analizzare nuovamente detta normativa, ma
sotto il profilo della libera prestazione di servizi (articolo 54 TFUE). Il
caso in esame verte invece su taluni organismi semipubblici che operano in un
mercato concorrenziale e la cui funzione consiste nel rilasciare certificazioni
di elevato valore giuridico ed economico, circostanze che determinano di per sé
stesse la particolarità della controversia.
I–Contesto normativo
A – Contesto normativo dell’Unione
B – Contesto normativo nazionale.
II – Fatti e procedimento principale
9. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006,
concernente le deroghe ai minimi tariffari obbligatori nell’esercizio di
attività professionali (detto anche «decreto Bersani»), l’Amministrazione
italiana, con due decisioni, una dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e l’altra del Ministero dello Sviluppo
Economico, dichiarava l’inapplicabilità del menzionato decreto legge ai servizi
forniti dalle SOA.
10. La Soa Nazionale Costruttori Organismo di Attestazione SpA (in prosieguo: la «Soa
Nazionale Costruttori») proponeva un ricorso amministrativo dinanzi al
Tribunale Regionale del Lazio contro le due decisioni. A sostegno delle
amministrazioni convenute intervenivano ad opponendum
la Soa Cqop e la
Associazione Unionsoa.
11. Risulta dagli atti che la ricorrente in primo grado, la Soa Nazionale Costruttori, è attualmente in liquidazione.
12. Il 18 maggio 2011, il Tribunale Regionale del Lazio accoglieva
detto ricorso amministrativo e dichiarava che il decreto legge n. 223/2006 era
applicabile ai servizi prestati dalle SOA.
13. Sia il Ministero dello Sviluppo Economico che l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, autori delle
decisioni annullate, nonché gli opponenti nel procedimento principale
impugnavano la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato.
14. Con ordinanza del 6 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha deciso di
sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. In detta
decisione, il giudice del rinvio ha statuito su una parte del ricorso,
sospendendo la parte restante in attesa della risposta della Corte alla sua
questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione di un regime
di minimi tariffari obbligatori come quello previsto dai decreti del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e 5 ottobre 2010, n. 207.
III – Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
15. Il 10 luglio 2012 è pervenuta alla Corte di giustizia la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, che è così formulata:
«Se i principi comunitari in materia di concorrenza e gli articoli 101,
102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino
all’applicazione delle tariffe previste dal d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 per l’attività di attestazione delle società organismi di attestazione
(SOA)».
16. Hanno presentato osservazioni scritte la Soa
Nazionale Costruttori Organismo di
Attestazione SpA, la Soa Cqop, l’Associazione Unionsoa, la
Repubblica italiana e la Commissione europea.
17. All’udienza, tenutasi il 16 maggio 2013, hanno presentato
osservazioni orali gli intervenienti sopra menzionati.
IV – Sulla ricevibilità
V – Nel merito
A – Osservazione preliminare
B – I minimi tariffari obbligatori e gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e
106 TFUE
C – I minimi tariffari obbligatori e l’articolo 49 TFUE
1. La deroga dell’articolo 51 TFUE fondata sull’esistenza di attività
basate sull’esercizio di pubblici poteri
2. La libertà di stabilimento dell’articolo 49 TFUE
a) Sulla restrizione alla libertà
51. La Commissione e il governo italiano concordano nel sostenere che
un regime di minimi tariffari obbligatori limita la libertà di stabilimento, in
quanto costituisce una misura idonea a rendere meno attraente l’insediamento di
un’attività economica in uno Stato membro. Infatti, come è stato riconosciuto
nel corso del procedimento, la restrizione è evidente, dato che l’impossibilità
di ridurre il prezzo di un servizio può determinare uno svantaggio
concorrenziale a favore degli operatori nazionali, già insediati sul mercato e
aventi una posizione chiaramente più favorevole. La Corte è pervenuta alla
medesima conclusione riguardo agli onorari minimi obbligatori degli avvocati
nella causa Cipolla, misura che, secondo la Corte, «può rendere più difficile
l’accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica
italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di
ostacolare l’esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in
quest’ultimo Stato membro»
b) Sulla giustificazione
52. Trattandosi di una
misura restrittiva e applicabile indistintamente a qualsiasi impresa che
eserciti l’attività di SOA in Italia, occorre verificare se detta misura possa
essere ritenuta giustificata per motivi imperativi di interesse generale. A tal
riguardo, sia la UNIONSOA che la Cqop e il governo
italiano considerano che i minimi tariffari obbligatori sono una condizione
indispensabile per garantire la qualità e l’indipendenza dei servizi forniti
dalle SOA. Tuttavia, né la Commissione europea né la Soa
Nazionale Costruttori ritengono che tale giustificazione possa superare un
controllo di proporzionalità.
53. La Corte ha dichiarato a più riprese che la tutela dei destinatari
dei servizi, così come la qualità dei medesimi, può costituire un motivo imperativo
di interesse generale, idoneo a giustificare una restrizione ad una libertà di
circolazione. Orbene, sempre secondo una giurisprudenza costante, una normativa
che persegua tali fini può andare oltre quanto necessario qualora assoggetti
l’esercizio professionale dell’attività a requisiti sproporzionati. Nel caso di
specie, l’obiettivo dei minimi tariffari obbligatori consiste principalmente
nell’assicurare, da un lato, la qualità del servizio di certificazione e,
dall’altro, l’indipendenza delle SOA nell’esercizio delle loro funzioni.
Ritengo che si tratti di scopi perfettamente legittimi e inerenti a qualsiasi
processo di privatizzazione, dato che, nel trasferire un’attività pubblica al
settore privato, è logico che lo Stato debba assicurare che il servizio
mantenga standard di qualità ed obiettività equivalenti a quelli
precedentemente garantiti dai pubblici poteri. Tuttavia, nel presente
procedimento non è in discussione la legittimità dell’obiettivo perseguito,
bensì la proporzionalità della misura, i minimi tariffari obbligatori, alla
luce dei suddetti scopi.
54. Per quanto riguarda la qualità del servizio, sia il governo
italiano che la UNIONSOA e la Cqop SOA hanno
sottolineato le conseguenze dell’attività delle SOA sull’esecuzione di lavori
pubblici. A tale proposito è innegabile, come sostengono detti intervenienti,
che l’efficace adempimento dei compiti delle SOA si ripercuota direttamente
sull’esecuzione dei lavori pubblici, in quanto solo garantendo la capacità
tecnica e finanziaria di tutte le imprese in gara si può assicurare l’effettiva
esecuzione dei lavori. L’obbligo di rispettare talune tariffe minime
svolgerebbe quindi una funzione di garanzia dell’integrità finanziaria della
SOA, di modo che quest’ultima, potendo contare su tariffe tali da coprire in
ogni caso i costi del servizio, disporrà sempre dei mezzi necessari per
effettuare analisi corrette.
55. L’indipendenza delle SOA è l’altro motivo invocato per giustificare
la restrizione. Per poter prestare efficacemente i loro servizi, le SOA devono
disporre di un’autonomia sufficiente rispetto ai loro clienti. Il servizio di
certificazione non servirebbe a nulla qualora il certificatore non offrisse
garanzie di imparzialità nel verificare se un’impresa soddisfi o meno le
condizioni per ottenere la pertinente certificazione. È qui che entrano in
gioco i minimi tariffari obbligatori, in quanto assicurano alle SOA mezzi
finanziari sufficienti a garantirne l’autonomia decisionale..
57. Per quanto attiene al mercato, si deve rilevare in primo luogo che
le SOA operano in un contesto di libera concorrenza nel quale non esiste un
numero chiuso di SOA autorizzate. Si tratta quindi di un mercato concorrenziale
in cui qualsiasi impresa che soddisfi i requisiti di legge può fornire il
servizio di certificazione. Tuttavia, considerate le caratteristiche
dell’attività e la rigidità delle condizioni richieste per la prestazione del
servizio, non deve sorprendere che il numero di SOA sia relativamente modesto.
Benché non si tratti di un mercato limitato a due o tre operatori, emerge dagli
atti che attualmente il numero di SOA si aggira intorno alle trenta unità.
Pertanto, non si tratta di un mercato in cui esiste un numero molto elevato di
operatori o un’asimmetria informativa tra il prestatore e il destinatario del
servizio. Questi due elementi sono risultati decisivi nella causa Cipolla al
fine di valutare le condizioni del mercato italiano degli avvocati. Tuttavia,
nel caso di specie ricorre la situazione opposta: oltre al numero relativamente
modesto di operatori, si verifica altresì la circostanza che i destinatari del
servizio sono tenuti a mantenere le distanze necessarie per consentire alle SOA
di operare in piena autonomia. Il rapporto tra prestatore e destinatario del
servizio nel caso delle SOA è totalmente diverso da quello che può esistere in
un rapporto tra avvocato e cliente, situazione in cui la fiducia e la difesa di
un interesse comune costituiscono criteri decisivi. Nel caso delle SOA tali
fiducia e difesa non solo non devono esistere, ma vizierebbero in radice
l’esistenza stessa della SOA.
58. Di conseguenza, l’adeguatezza dei minimi tariffari obbligatori deve
essere valutata, nella fattispecie, nel contesto di un mercato di dimensioni
ridotte nel quale occorre salvaguardare l’autonomia decisionale delle SOA a
fronte di eventuali sollecitazioni o interessi dei loro clienti. In
quest’ottica, il regime di minimi tariffari imposto in modo vincolante dallo
Stato appare una misura coerente con lo scopo di garantire la qualità del
servizio e l’indipendenza delle imprese incaricate della certificazione.
61. È vero che, in determinate circostanze, un regime di minimi
tariffari coesistente con un regime disciplinare può costituire un onere
eccessivo per gli operatori economici. Tuttavia, il caso delle SOA è molto
particolare e richiede un esame dettagliato in considerazione della loro
indipendenza. Infatti, come si è già rilevato, l’indipendenza richiesta alle
SOA si traduce nel mantenere le distanze dal destinatario del servizio in modo
da garantire l’imparzialità e l’autonomia decisionale nella prestazione.
Proprio perché la SOA deve operare in un ambito di autonomia rafforzata
rispetto ai partecipanti ad una gara d’appalto, l’esistenza di un regime
disciplinare può risultare insufficiente. Ciò che detta autonomia rafforzata
esige è per l’appunto un regime sufficientemente completo atto a garantire
l’indipendenza del prestatore del servizio. Tale completezza può tradursi in un
regime disciplinare severo accompagnato da minimi tariffari obbligatori.
62. Infatti, in un mercato nel quale operano varie SOA in concorrenza
tra loro, sia in funzione della qualità che in funzione dei prezzi, la
possibilità di negoziare un prezzo con i futuri partecipanti ad una gara
d’appalto rischierebbe di alterare l’autonomia che deve caratterizzare per
legge un’impresa di questo tipo. Se pure è vero che le trattative sul prezzo
non implicano necessariamente che la SOA perda la propria indipendenza e
apparenza di ente indipendente, tali trattative potrebbero sfociare in un risultato
analogo qualora il prezzo pattuito risultasse anormalmente basso. Pertanto,
sono del parere che un regime di minimi tariffari obbligatori, che integri un
regime disciplinare gestito dalla Pubblica Amministrazione, costituisca una
misura necessaria per garantire l’indipendenza delle SOA richiesta dalla legge
in un mercato come quello italiano.
VI – Conclusione
68. Alla luce dei suesposti argomenti propongo alla Corte di rispondere
come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato:
«Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati
nel senso che non si applicano ad un regime di minimi tariffari obbligatori
come quello previsto per le SOA.
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad un
regime di minimi tariffari obbligatori come quello previsto per le SOA, nella
parte in cui esso prevede una formula di calcolo in base alla quale la tariffa
viene automaticamente moltiplicata per il numero di lavori pubblici per il
quale concorre l’impresa che richiede la certificazione, circostanza che deve
essere verificata dal giudice del rinvio».