ANCHE IL SUBAPPALTATORE HA IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
(T.A.R.
Lazio – Sez III, n. 8639/2013)
La ricorrente (subappaltatrice) vanta un credito nei confronti della
società appaltatrice di un’opera pubblica e che, pertanto, secondo la
prospettazione contenuta nel ricorso in esame e nella stessa istanza di accesso
del marzo 2013, è sua intenzione acquisire la documentazione riguardante i
rapporti economici tra la società appaltatrice e la committente, ciò
nell’ottica di attivare i rimedi previsti dall’art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui la stazione appaltante
può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite).
Vantando la ricorrente un credito nei confronti del proprio appaltatore
accertato dal Tribunale, sussiste un interesse concreto ed attuale all’accesso
poiché la conoscenza della documentazione richiesta con l’istanza di accesso,
dando contezza dello stato dei pagamenti effettuati dal soggetto committente
all’appaltatore in base al contratto di appalto a suo tempo stipulato tra le
parti, consente alla società istante di _______ Spaidere,
con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista
amministrativo (chiedendo, ad esempio, al committente, in caso di pagamenti
ancora da effettuare, l’applicazione – ove possibile - della facoltà prevista
dall’art. 118, comma 3, D.lgs n. 163 del 2006, previa
qualificazione del contratto di subappalto).
La documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica
(contratto di appalto, stati di avanzamento lavori, certificati e relativi
mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di “documento
amministrativo” [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990] in quanto sono stati
adottati da un ente pubblico che, come noto, persegue le proprie finalità
pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono
soggetti all’accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr,
Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82).
Ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 5451 del 2013, proposto da:
______ Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ______;
contro
-
Università ______, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ______;
-
Istituto ______, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ______;
nei
confronti di
______
Spa in concordato preventivo e ______
Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
per
l’annullamento
-
del rigetto della domanda di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente
in data 29 marzo 2013,
e
per la condanna all’ostensione della documentazione richiesta con la predetta
istanza.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio dell’Università _______ e dell’Istituto
_______;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 il Cons.
_______ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
il gravame in esame (proposto ai sensi dell’art. 116 del CPA), si deduce quanto
segue:
-
la società ricorrente (_______ Srl) ha stipulato un contratto con la società
_______ Spa avente ad oggetto l’esecuzione di scale, ringhiere e parapetti (in
particolare, in acciaio zincato) nell’ambito dei lavori riguardanti l’immobile,
di proprietà dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, dove ha sede la
facoltà di medicina e chirurgia dell’Università _______;
-
la predetta società _______ Spa (ora in concordato preventivo) aveva invero
stipulato con l’Università _______un contratto di appalto per la realizzazione
di “parcheggi e aule” nell’area ove ha sede il predetto Ateneo ed, in
quell’ambito, aveva poi concluso il predetto contratto di fornitura in opera
con la ricorrente;
-
la società _______spa, a fronte della realizzazione delle predette opere da
parte della società ricorrente, ha tuttavia omesso di far fronte ai pagamenti
pattuiti per un totale che ammonta a circa euro 500.000,00 (al riguardo, il Tribunale
di Bari ha emesso il _______ Spareto ingiuntivo n.
2110/2012);
-
il pagamento di tale credito è divenuto difficoltoso – espone sempre la
ricorrente - in ragione della sottoposizione della società _______ Spa alla
procedura di concordato preventivo tanto che la società istante, al fine di
poter esercitare la facoltà prevista dall’art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 in materia di subappalto, ha chiesto
agli enti resistenti (Università _______ed Istituto _______), con nota del 29
marzo 2013, di accedere al bando di gara, al contratto di appalto stipulato con
la società _______ Spa, agli stati di avanzamento dei lavori, ai certificati ed
ai relativi mandati di pagamento;
-
a fronte di tale richiesta, l’Istituto _______, con nota del 29 aprile 2013, ha
risposto di non essere assoggettata alla disciplina contenuta nella legge 241
del 1990 (e quindi alla normativa in materia di accesso) in ragione della sua
natura privata mentre l’Università _______ non ha fornito alcuna risposta al
riguardo, facendo così maturare, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n.
241 del 1990, il silenzio-rigetto sull’istanza di che trattasi.
Si
sono costituiti in giudizio l’Istituto _______ e l’Università _______: il primo
ha ribadito la sua natura privatistica mentre l’Ateneo ha chiesto il rigetto
del ricorso in ragione del fatto che il contratto stipulato tra la ricorrente e
la società _______ Spa non è configurabile come subappalto ai sensi dell’art.
118 del D.lgs n. 163 del 2006 bensì come un contratto
di fornitura in opera.
Alla
camera di consiglio del 2 ottobre 2013, la causa, dopo la discussione delle
parti, è stata trattenuta dal Collegio per la _______ decisione.
DIRITTO
1.
Va, anzitutto, premesso che, durante la camera di consiglio, il difensore
dell’Università Cattolica Sacro Cuore ha precisato che, con riferimento ai
lavori aventi ad oggetto la realizzazione di “parcheggi e aule” nell’area di
proprietà dell’Istituto Toniolo (dove ha sede la facoltà di medicina e
chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Universitario
A. Gemelli), i rapporti con la società appaltatrice _______ SPA sono stati
intrattenuti dall’Ateneo (nel senso che ha proceduto alla stipula del contratto
di appalto, all’emissione degli stati di avanzamento lavori, dei certificati e
dei mandati di pagamento) e non dall’Istituto Toniolo.
A
sua volta, il difensore dell’Istituto Toniolo ha chiarito che il titolo dallo
stesso vantato sull’area di che trattasi è qualificabile come “nuda proprietà”.
2.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono:
-
in ragione della documentazione richiesta dalla società ricorrente con
l’istanza di accesso del marzo 2013 (contratto di appalto con la società
_______ SPA, copia degli stati di avanzamento lavori, dei certificati e dei
mandati di pagamento emessi in favore della stessa _______ SPA), legittimato
passivo nella vicenda di che trattasi è l’Università Cattolica Sacro Cuore -
Policlinico Universitario A. Gemelli, avendo quest’ultima stipulato – come
confermato dagli stessi difensori presenti all’odierna camera di consiglio - il
contratto di appalto con la società _______ SPA ed emesso gli stati di
avanzamento lavori, i certificati ed i relativi mandati di pagamento;
-
in ragione di ciò, non essendo smentito che l’Università Cattolica sia
un’entità avente natura pubblicistica (recte: persona
giuridica di diritto pubblico che rientra nella categoria degli “enti pubblici
non economici”; cfr Cons.
Stato, sez. III, 30 ottobre 2012, n. 5522), questa deve ritenersi assoggettata,
ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, alla disciplina in materia
di accesso;
-
deve poi ritenersi che la ricorrente _____ srl abbia un interesse meritevole di
tutela in quanto non risulta smentito che la stessa abbia realizzato una serie
di opere, seppure sulla base di un contratto stipulato con la società _______
SPA, nell’area ove insiste proprio la facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Universitario A.
Gemelli, ovvero dell’Ateneo che – come detto – è il soggetto committente dei
lavori aventi ad oggetto la realizzazione di parcheggi e aule nell’area di che
trattasi;
-
a ciò va aggiunto che la ricorrente vanta un credito nei confronti della
società _______ SPA e che, pertanto, secondo la prospettazione contenuta nel
ricorso in esame e nella stessa istanza di accesso del marzo 2013, è sua
intenzione acquisire la documentazione riguardante i rapporti economici tra la
società appaltatrice _______ SPA e la committente Università, ciò nell’ottica
di attivare i rimedi previsti dall’art. 118, comma 3, del D.lgs
n. 163 del 2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite);
-
a tal riguardo, a nulla vale quanto osservato dagli enti resistenti in ordine
alla qualificazione del contratto stipulato tra la ricorrente e la società
_______ SPA (se si tratta cioè di un subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163 del 2006 ovvero di un contratto di fornitura
in opera) in quanto non è questa la sede per risolvere tale contrasto poiché
ciò che conta, nella fattispecie in esame, è che sussista comunque un rapporto
– seppure indiretto – tra la società istante e l’Università resistente,
derivante dalla stipula di un contratto con la società appaltatrice _______ SPA
avente comunque ad oggetto prestazioni in favore di un’entità pubblicistica
come l’Università cattolica Sacro Cuore;
-
ciò che si vuole dire è che, vantando la ricorrente un credito nei confronti di
_______ SPA accertato dal Tribunale di Bari, sussiste un interesse concreto ed
attuale all’accesso poiché la conoscenza della documentazione richiesta con
l’istanza di accesso del marzo 2013, dando contezza dello stato dei pagamenti
effettuati dall’Università alla società _______ SPA in base al contratto di
appalto a suo tempo stipulato tra le parti, consente alla società istante di
_______ decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia
dal punto di vista amministrativo (chiedendo, ad esempio, all’Ateneo, in caso
di pagamenti ancora da effettuare, l’applicazione – ove possibile - della
facoltà prevista dall’art. 118, comma 3, D.lgs n. 163
del 2006, previa qualificazione del contratto stipulato tra _____ srl e _______ SPA) sia da quello giurisdizionale
(_______ decidendo in che termini aderire alla procedura di concordato
preventivo a cui è sottoposta la società da ultimo citata ovvero, in caso di
mancato riconoscimento da parte dell’Università dell’esistenza di un contratto
di subappalto tra _____ srl e _______ SPA e della esistenza di somme ancora da
corrispondere, adire l’autorità giudiziaria competente anche al fine di
addivenire ad una qualificazione definitiva del predetto rapporto intercorso
tra le due società);
-
infine, la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica
(contratto di appalto con la società _______ SPA, stati di avanzamento lavori,
certificati e relativi mandati di pagamento), rientra comunque nella nozione di
“documento amministrativo” [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990] in quanto sono stati
adottati da un ente pubblico che, come noto, persegue le proprie finalità
pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono
soggetti all’accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr,
Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82).
Ciò
posto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Università
Cattolica Sacro Cuore di mettere a disposizione della società ricorrente la
documentazione richiesta con l’istanza di accesso del marzo 2013 entro 30 gg.
dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero
dalla notifica, se antecedente.
Le
spese di giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione
della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, ordina all’Università _____ di mettere a
disposizione della società ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza
di accesso del marzo 2013 entro 30 gg. dalla comunicazione, in via
amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Spese
compensate.
Contributo
unificato a carico dell’Università _____ , ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis,
del DPR n. 115 del 2002.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
_______ in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 con l’intervento
dei magistrati:
________________________
L’ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
07/10/2013
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)