I BANDI TIPO DEGLI ENTI LOCALI SONO ILLEGITTIMI
(Corte Costituzionale , sentenza n. 187, anno 2013)
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale nell’esaminare la
normativa su lavori pubblici della Provincia autonoma di Trento, ha affrontato,
fra l’altro, la questione della legittimità della adozione da parte degli enti
territoriali ad autonomia differenziata di schemi-tipo di bandi, di inviti a
presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di
scelta del contraente in materia di contatti pubblici.
Più precisamente, la questione sottoposta alla Corte concerne la
corretta individuazione dei limiti della competenza legislativa provinciale di
rango primario in materia di lavori pubblici nonchè
la riconducibilità della normativa sui “bandi tipo” alla più ampia e
trasversale materia della tutela della concorrenza, materia attribuita alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione.
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che l’art. 117, comma II,
lettera e) e l) della Costituzione, attribuisce alla Stato potestà legislativa
esclusiva nelle materie, tra le altre, della tutela della concorrenza, della
giustizia amministrativa e dell’ordinamento civile. Tale articolo, dunque,
costituisce il parametro rispetto al quale valutare la compatibilità della
norma censurata.
In modo particolare, va rammentato che nel giudizio di legittimità le
fonti normative non contenute in norme di rango costituzionale che trovano,
però, copertura negli articoli della Costituzione in quanto espressione diretta
dei principi in essi contenuti, vengono utilizzate come limite interposto (o
indiretto) per le fonti di livello primario.
Integrano, dunque il parametro normativo in base al quale viene
espresso il giudizio della Corte.
In applicazione di tale norma, nella sentenza n. 187/2013, la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a),
della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 2012 nella parte in
cui prevede che la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle
Autonomie Locali, possa adottare schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare
offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del
contraente. I giudici costituzionali hanno ritenuto tale norma in contrasto con
la previsione (norma interposta) dell’art. 64, comma 4 bis, del D. Lgvo. 163/06 – comma aggiunto dall’art. 4, comma2, lettera
h) del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 106/2011 – che
attribuisce all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture il compito di approvare i bandi-tipo, previo parere del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e
sentite le categorie professionali.
La Corte, in particolare, ha, in via preliminare, ribadito il principio
secondo cui in presenza di una specifica attribuzione statutaria della materia
dei “lavori pubblici di interesse provinciale” trova applicazione, non
contemplando il titolo V della parte II della Costituzione la materia generale
dei lavori pubblici, la specifica previsione in quanto norma di maggior favore
per l’ente dotato di autonomia speciale. Tuttavia, tale parametro di maggior
favore, secondo la ricostruzione della Consulta, non può applicarsi
indiscriminatamente ma deve tener conto degli specifici limiti previsti dagli
stessi Statuti Speciali anche con riferimento alle competenze legislative
primarie. A tal proposito l’art. 4 dello Statuto di autonomia del Trentino
Alto-Adige/SudTirol annovera, tra gli altri, il
limite del rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica,
degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica. In questa prospettiva, vengono sicuramente
in rilievo i limiti derivanti dalla tutela della concorrenza e dunque delle
disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici che costituiscono
diretta attuazione delle norme comunitarie. Il D.lgs. 163/06, infatti, è
rilevante sia in quanto può essere considerato espressione di riforma
economico-sociale, sia in quanto disciplinante profili che rientrano nelle
materie della tutela della concorrenza e dell’ ordinamento civile di competenze
legislativa statale. Ciò significa che, in tale ambito, il legislatore
provinciale, ancorché ad autonomia speciale, non può alterare negativamente il
livello di tutela assicurato dalla normativa statale.
La Consulta ha definito il Bando-tipo, anche alla luce della
determinazione n. 4/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici,
come il “quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni
appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara”. In altri termini,
il Bando-tipo costituisce il principale parametro di recepimento e di
specificazione di tutti i requisiti richieste dal Codice dei Contratti Pubblici
in relazione alle diverse fasi della procedura di scelta del contraente.
Costituisce, dunque, un modello a cui le diverse stazioni appaltanti devono
necessariamente adeguarsi ai fini della realizzazione di un mercato il più
possibile concorrenziale. Proprio in virtù di tale funzione di garanzia il
legislatore statale ha attribuito ad una autorità nazionale ed indipendente
quale l’A.V.C.P. la predisposizione ed approvazione di tali schemi (art. 64,
comma bis, del Codice succitato).
Ne consegue, dunque, la preclusione per il legislatore provinciale,
ancorché dotato di autonomia speciale, di intervenire in un ambito quale quello
della tutela della concorrenza di diretta derivazione comunitaria e di
competenza esclusivamente statale. Nessun margine discrezionale di intervento
può, infatti, essere riservato agli organi statutari dei diversi enti
territoriali poiché ciò non risponderebbe alle esigenze unitarie sottese
all’obbligo di adeguamento ai bandi-tipo delle stazioni appaltanti. Il
legislatore provinciale risulta, dunque, privo del potere di intervento in tale
materia.
Sulla base di tali considerazioni, e soffermandosi sulla fattispecie
sottoposta all’attenzione, la Corte ha quindi dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 16, comma 1, lettera a), della legge della Provincia Autonoma di
Trento n. 18 del 2012, dal momento che attribuiva alla Giunta Provinciale,
anche se limitatamente alla materia dei lavori pubblici di interesse
provinciale, un autonomo potere discrezionale di adozione di schemi di
bando-tipo. Tale previsione è, infatti, confliggente con l’esigenza unitaria di
tutela generalizzata della concorrenza del mercato che sottende il disposto
dell’art. 64 del Codice dei Contratti.