CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: VIA LIBERA ALL’AVVALIMENTO PLURIMO E FRAZIONATO
La
Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 10/10/2013 n. C 94/12, è
intervenuta sul tema degli Appalti pubblici raffrontando la disciplina
nazionale con i principi esposti dalla Direttiva 2004/18/CE, in tema di
avvalimento della capacità economica finanziaria e delle capacità tecniche e
professionali di uno o più soggetti terzi (cfr. articoli 47, paragrafo 2, e 48,
paragrafo 3).
In
particolare, punto di partenza della riflessione della Corte è quello
rappresentato dalla facoltà concessa all’operatore economico di avvalersi,
anche per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, di altri soggetti
in possesso di idonea qualificazione (cfr. articolo 52 dalla Direttiva).
La
normativa nazionale del Codice dei contratti pubblici impone, infatti, al
concorrente la titolarità di un’attestazione di qualificazione SOA corrispondente
alla categoria e all’importo dei lavori oggetto dell’appalto (cfr. articolo 40,
comma 2 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006).
Lo
stesso Codice chiarisce, altresì, che, in assenza di idonea qualificazione, il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria
di qualificazione SOA, salvo il bando di gara non ammetta l’avvalimento di più
imprese ausiliarie, in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità
delle prestazioni (art. 49, comma 6, del Codice).
Proprio
quest’ultima disposizione è entrata nel mirino della Corte, che ha censurato,
come in altre occasioni, una possibile limitazione all’istituto
dell’avvalimento.
La
previsione nazionale suddetta, infatti, secondo la Corte UE, si pone in
antitesi con il principio della libera concorrenza tra le imprese da cui
discende la stessa facoltà, per un operatore economico, di avvalersi, per
eseguire un appalto, di mezzi appartenenti ad uno o a svariati altri soggetti,
eventualmente in aggiunta ai propri mezzi.
L’obiettivo
dell’avvalimento, ossia l’apertura degli appalti pubblici alla più ampia
concorrenza è, infatti, posto a vantaggio, non soltanto degli operatori
economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici, sulle quali grava
l’onere di accertarsi che il candidato o l’offerente, in avvalimento, disporrà
effettivamente dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto.
In
linea teorica, sempre secondo il giudice comunitario, non si può escludere
l’esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una
determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più
operatori.
Tuttavia,
tale ipotesi costituisce una situazione eccezionale, che non può assurgere a
regola generale nella disciplina nazionale, come invece prevede una
disposizione quale l’articolo 49, sesto comma, del Codice.
E’,
invece, priva di rilevanza, secondo la stessa Corte, la circostanza che, nel
quadro normativo italiano, la valutazione del livello di capacità di un
operatore economico, relativamente all’importo degli appalti pubblici di lavori
accessibili per tale operatore, sia predeterminata in via generale nell’ambito
di un sistema nazionale di certificazione o di iscrizione in elenchi.
Sull’utilizzo
frazionato dei requisiti si ricorda che, in conformità con la giurisprudenza
italiana prevalente, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nella
determinazione n. 2/2012, tutta dedicata all’avvalimento, é
stata di parere totalmente opposto.
L’Autorità,
nella citata occasione ha, infatti, evidenziato che «non possono essere
utilizzate più imprese ausiliarie per provare cumulativamente una categoria
(salvo l’eccezione prevista dalla legge), ma anche che il concorrente in
possesso dell’attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta
dal bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un’altra impresa, in
modo da raggiungere la classifica prescritta».
La
posizione dell’Autorità evidenziava l’idea per cui il ricorso all’avvalimento
dovrebbe, comunque, comportare la garanzia per la stazione appaltante di
ricevere la migliore prestazione.
Secondo
il giudice comunitario, invece, è possibile, in astratto, che una sola impresa,
non qualificata, possa partecipare ad una ipotetica gara in una singola
categoria di importo a base d’asta pari a 10 milioni di euro, sommando la
qualificazione nella prima classifica di 40 imprese ausiliarie, rispetto alle
quali, la stessa stazione appaltante dovrà preoccuparsi di riscontrare
l’effettivo passaggio dei mezzi necessari per eseguire l’appalto.
In
tal caso, per la stazione appaltante non rimarrebbe che la possibilità di
inserire una specifica, e ben motivata, clausola nel bando, che giustifichi
l’impossibilità di frazionare il requisito di qualificazione del concorrente.