IVA - AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA AL 22%
Il
1° ottobre 2013 è entrato in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria che
passa dal 21% al 22%.
In
assenza di ulteriori provvedimenti in materia, infatti, è diventato definitivo
quanto stabilito dall’art. 11 del D.L. 76/2013[1] che ha fissato a tale data il
termine a partire dal quale si applica l’aumento dell’aliquota ordinaria al
22%[2].
Sul
punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato Stampa del 30
settembre 2013, con il quale sono state fornite le prime istruzioni operative
sull’applicazione della nuova aliquota IVA del 22%.
Restano
comunque ferme, anche a partire da tale data, le aliquote IVA ridotte del 10% e
del 4% che, quindi, non subiranno alcun incremento.
L’aumento
dell’aliquota ordinaria per il settore edile
L’aumento
dell’aliquota ordinaria IVA incide anche sul settore delle costruzioni, per
quanto riguarda:
•
l’acquisto di:
-
materie prime e semilavorati[3].
Come
chiarito dalla C.M. n.142/E/1994, la nozione di “materie prime e semilavorati”
si ricava in modo residuale rispetto ai “beni finiti”, ossia ai beni «aventi
caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo
dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria
individualità»[4];
-
immobili strumentali (ossia i fabbricati classificati nella categoria A10 o nei
gruppi catastali B, C, D, E)[5];
-
abitazioni cd. “di lusso”, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969;
-
aree edificabili.
•
le prestazioni di servizi relative a:
-
manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili diversi dalle abitazioni;
-
locazione di immobili strumentali.
Effettuazione delle operazioni
Sotto
tale profilo, per individuare le operazioni eseguite a partire dal 1° ottobre
2013 e per le quali l’IVA si applica con l’aliquota ordinaria del 22%, occorre
far riferimento ai criteri generali di effettuazione delle operazioni[6],
stabiliti dall’art.6 del D.P.R. 633/1972, ossia al momento:
-
della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
-
della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di
beni immobili;
-
del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (es. appalto –
subappalto);
-
dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
Per
quanto riguarda gli acconti e le eventuali fatture anticipate, in base ai
citati principi generali, l’operazione si considera effettuata, limitatamente
all’importo pagato, o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.
Di
conseguenza, gli acconti fatturati prima del 1° ottobre 2013 (ossia fino al 30
settembre 2013), devono essere assoggettati all’aliquota IVA del 21%, mentre ai
successivi pagamenti (saldo o ulteriori acconti) versati a partire dal 1°
ottobre 2013, l’IVA si applica con l’aliquota del 22%.
Prima applicazione dell’aliquota IVA al 22% - Modalità operative
L’Agenzia
delle Entrate, con il Comunicato Stampa del 30 settembre 2013, ha chiarito che
nella fase di prima applicazione, qualora ragioni di ordine tecnico impediscano
un immediato aggiornamento dei programmi informatici di fatturazione, gli
operatori economici potranno regolarizzare le fatture emesse ed i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art.26,
comma 1, D.P.R. 633/1972).
Sul
punto, l’Agenzia richiama espressamente i chiarimenti già forniti con la C.M.
45/E/2011[7], pertanto, per non incorrere in sanzioni, le variazioni in aumento
delle fatture emesse dal 1° ottobre 2013, e gli eventuali versamenti della
maggiore imposta, dovranno essere eseguiti:
■
per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza
mensile, entro:
-
il 27 dicembre 2013 (termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA),
relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
-
il 16 marzo 2014 (termine di liquidazione annuale), per le fatture emesse nel
mese di dicembre;
■
per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza
trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro:
-
il 16 marzo 2014, per le fatture emesse nel quarto trimestre.
In
merito, si ricorda che ove tali scadenze comportino un differimento dei termini
ordinari di liquidazione e versamento, dovranno essere corrisposti gli
interessi.
Infine,
entro le scadenze sopra indicate, dovranno essere regolarizzate, con una
variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, le fatture
erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Iva ad esigibilità differita e
nuova “iva per cassa”
In
merito ai regimi speciali, IVA a esigibilità differita e IVA per cassa, si
ritengono applicabili le modalità operative già seguite in occasione
dell’aumento dell’IVA dal 20% al 21%.
IVA per cassa
Sul
punto, si ricorda che, dal 1° dicembre 2012, i titolari di attività d’impresa e
gli esercenti arti o professioni, con volume d’affari non superiore a 2 milioni
di euro, possono optare per la nuova “IVA per cassa”, con la conseguente
possibilità di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso dei
corrispettivi contrattuali (art. 32 del D.L. 83/2012, convertito, con
modifiche, nella legge 134/2012).
Alla
luce della citata modifica normativa si deve ritenere che, nel caso di opzione
per la cd. “IVA per cassa”, il tributo sia dovuto con l’aliquota al 22% per le
fatture emesse ed i pagamenti effettuati a partire dal 1° ottobre 2013.
In
tal senso, come già confermato dalla C.M. n.45/E/2011, il sistema dell’ “IVA
per cassa” incide unicamente sull’esigibilità del tributo, mentre non modifica
le regole ordinarie relative al momento di effettuazione dell’operazione (art.6
del D.P.R. 633/1972).
Sul
punto, si ricorda che il nuovo regime sostituisce il precedente meccanismo
dell’“IVA per cassa”, contenuto nell’art.7 del D.L. 185/2008, convertito con
modificazioni in Legge 2/2009, che è rimasto, quindi, in vigore sino al 30
novembre 2012.
Rispetto
a quest’ultimo, la nuova disciplina:
•
aumenta il limite del volume d’affari che consente di optare per tale regime,
elevandolo, da 200.000 euro, a 2 milioni di euro, rendendo così applicabile il
meccanismo ad una maggior platea di imprese e professionisti;
•
riguarda il complesso delle operazioni poste in essere dal soggetto passivo che
se ne avvale, con riflessi anche sulla detrazione dell’IVA assolta per le
operazioni passive (acquisti di beni e servizi) effettuate dal medesimo
soggetto;
•
riconosce al cessionario/committente, che non opta per il medesimo regime, il
diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle operazioni passive, sin dal
momento dell’effettuazione delle operazioni stesse, a prescindere
dall’effettivo pagamento del corrispettivo ai propri fornitori.
IVA a esigibilità differita
In
merito alle operazioni eseguite nei confronti dello Stato e degli altri Enti
pubblici (art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972), si ritengono applicabili i
principi sopra esposti, pertanto, anche in tale ipotesi occorre aver riguardo
esclusivamente al momento dell’emissione della fattura, indipendentemente dal
momento dell’effettivo pagamento
Per
completezza si riporta di seguito uno schema di sintesi riepilogativo,
aggiornato con la nuova misura dell’aliquota ordinaria, del regime IVA
applicabile alle operazioni di maggiore interesse nel settore dell’edilizia.
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Note
[1]
D.L. 76/2013.
[2]
In merito, si ricorda che la legge di Stabilità 2013 aveva previsto, dal 1°
luglio 2013, l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, dal 21% al 22%, solo nel
caso in cui, entro il 30 giugno 2013, non fossero entrati in vigore
provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, aventi ad
oggetto il riordino della spesa in materia sociale e i regimi fiscali
agevolativi, tali da determinare un maggior gettito pari a 6,56 mld di euro a decorrere dal 2013. Sul punto, è intervenuto
l’art. 11 del D.L. 76/2013 che, oltre ad abrogare la suddetta clausola, ha
rinviato, al 1° ottobre 2013, il termine a partire dal quale viene applicato
l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22%.
[3]
La C.M. n.142/1994 ha fornito un’elencazione della materie prime e
semilavorati, quali: i materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi
forma e grado di lavorazione; materiali inerti, quali polistirolo liquido o in
granuli; leganti e loro composti; laterizi quali tegole, mattoni, tavelle,
tabelloni e comignoli; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento; materiali per
pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti
in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e
doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, linoleum, carte da
parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa; materiale di
coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi.
[4]Sul
punto, si ricordano le C.M. 1/E/1994 e R.M. n.39/E/1996. Inoltre, la C.M.
n.14/1981 ha chiarito che non si considerano beni finiti quelli che, pur
costituendo prodotti finiti per il cedente, sono materie prime e semilavorati
per l’acquirente, quali cemento, mattoni, calce, piastrelle, ecc.
[5]
L’IVA continua, invece, ad essere dovuta con l’aliquota del 10% in caso di:
-
cessioni di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa (es.
uffici e negozi) effettuate dall’impresa costruttrice (n.127-undecies, Tab. A, parte III, allegata al D.P.R.633/1972);
-
cessioni di fabbricati, o loro porzioni, effettuate dalle imprese che hanno
eseguito sugli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia o urbanistica (n.127-quinquiesdecies, Tab. A, parte III, allegata al D.P.R.633/1972).
In
ogni caso, si ricorda che l’aliquota al 21% si applica, altresì, alle
prestazioni relative alla costruzione di immobili strumentali.
[6] Sul punto, si considerano applicabili i
chiarimenti forniti dalla C.M. 45/E/2011.
[7]
C.M. 45/E/2011.