AGEVOLAZIONE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - ESTENSIONE ALLE OPERE
DI MESSA IN SICUREZZA STATICA ANCHE DI EDIFICI PRODUTTIVI - NUOVA GUIDA
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Confermata
la nuova detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute sino al 31
dicembre 2013, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
relativa agli interventi di messa in sicurezza in zone sismiche ad alta
pericolosità.
Questa
la principale novità della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni
fiscali», aggiornata al mese di ottobre 2013, disponibile sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), che riepiloga le novità
sull’applicabilità della detrazione per il recupero edilizio delle abitazioni,
alla luce del D.L. 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013 (cd.
“D.L. Efficienza energetica”)[1] e dei recenti chiarimenti della C.M.
29/E/2013[2].
In
particolare, nella Guida vengono illustrate:
■ la nuova detrazione pari al 65% delle spese
sostenute sino al 31 dicembre 2013,sino ad un ammontare massimo di 96.000 per
unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica in zone
sismiche ad alta pericolosità[3], riguardanti le parti strutturali e per la
redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza
statica[4].
Al
riguardo, viene confermato che l’agevolazione spetta per gli interventi le cui
procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013[5].
L’agevolazione
spetta per gli interventi eseguiti su edifici destinati “ad abitazione
principale o ad attività produttiva”[6], localizzati nelle predette zone
sismiche 1 e 2.
La
Guida conferma che il beneficio spetta ai soggetti IRPEF e IRES (società,
cooperative, ecc..) che hanno sostenuto le spese per tali interventi e
possiedono o detengono l’immobile come proprietario, usufruttuario, locatore,
conduttore, o in virtù di altri diritti reali o di godimento.
Al
riguardo, si ricorda che per individuare la disciplina relativa alle modalità
applicative del beneficio (modalità di pagamento, documentazione da conservare,
etc) occorre fare riferimento all’art.16-bis, comma
1, lett. i, del TUIR (interventi per l’adozione di
misure antisismiche - C.M. 29/E/2013);
■
la proroga della detrazione IRPEF[7] del 50%, sempre nel limite massimo di
96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2013 e relative a:
-
interventi eseguiti su singole unità immobiliari, o sulle parti comuni
condominiali[8];
-
acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da
imprese di costruzioni o da cooperative edilizie, effettuato entro 6 mesi dal
termine dei lavori di recupero del fabbricato.
Resta
fermo che, per tale ipotesi, la detrazione è calcolata forfetariamente sul 25%
del prezzo d’acquisto, da assumere entro l’importo massimo di 96.000 euro;
■
l’estensione del medesimo beneficio anche alle spese sostenute dal 6 giugno al
31 dicembre 2013 relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[9]
finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[10], nella
misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[11], da
ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Al
riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’agevolazione è riconosciuta
solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione IRPEF “potenziata” del
50% per le ristrutturazioni edilizie, applicabile per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013.
In
particolare, viene ribadito che la data di inizio dei lavori di recupero deve
essere anteriore[12] a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei
mobili. In ogni caso, viene ammessa la possibilità di acquistare i mobili anche
prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di recupero (cfr. C.M.
29/E/2013).
Inoltre,
la detrazione spetta anche se l’arredamento è posizionato in un ambiente
diverso da quello oggetto dei lavori, ossia a prescindere dalla circostanza che
gli interventi sull’unità immobiliare interessino anche la stanza in cui sono
posti i mobili.
Le
spese possono essere pagate con bonifico (bancario o postale)[13], ovvero
mediante carte di credito o debito (bancomat)[14], mentre è esclusa la
possibilità di utilizzare assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Devono
essere conservate la documentazione attestante l’effettivo pagamento[15] e le
fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità
e quantità dei beni e servizi acquistati.
Per
completezza, si evidenzia che sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile una Mini-Guida esplicativa relativa
alla detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili.
Si
segnala, infine, che, nel Disegno di Legge di Stabilità 2014, attualmente
all’esame del Senato (n.1120/S) viene prevista, per il 2014, la proroga:
-
della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura potenziata (50%
sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di detrazione viene ridotta al
40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro.
Dal
1° gennaio 2016 viene stabilito il ritorno alla percentuale a regime del 36%,
nel limite di spesa pari a 48.000 euro (art.16-bis, D.P.R. 917/1986 –TUIR).
-
della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto
rendimento energetico diretti ad arredare le abitazioni ristrutturate;
-
della detrazione del 65%, sino a 96.000 euro, degli interventi di prevenzione
antisismica per l’abitazione principale ed i fabbricati a destinazione
produttiva.
Anche
tale detrazione nel 2015 si applicherà nella percentuale pari al 50%.
Il
medesimo Provvedimento contiene, altresì, la proroga sino al 31 dicembre 2014
della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica
eseguiti sulle singole unità immobiliari (e sino al 30 giugno 2015 per quelli
relativi alle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari
dell’edificio).
Per
gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (ovvero dal 1°
luglio 2015 sino al 30 giugno 2016 per quelli relativi alle parti comuni
condominiali), la percentuale di detrazione si riduce al 50%.
In
ogni caso, per la conferma delle predette misure si deve attendere
l’approvazione del Provvedimento da parte del Parlamento, e la relativa
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre
2013.
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Note
[1]
Cfr.D.L. 63/2013.
[2]
Cfr. C.M. 29/E del 18 settembre 2013”
[3]
Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri
idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 2003.
[4]Come
noto, l’agevolazione è stata introdotta dall’art.16, co.1-bis, del D.L. 63/2013
convertito, con modificazioni nella legge 90/2013.
[5]
Ossia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 90/2013.
[6]Sul
punto, con la C.M. 29/E/2013 l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che:
-
per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l’abitazione nella
quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la
definizione fornita in ambito IRPEF;
-
per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità
immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di
beni e servizi, commerciali o non commerciali.
[7]Anche
a seguito della proroga relativa al potenziamento dell’agevolazione, vengono
confermate tutte le disposizioni operative già applicabili “a regime” (ivi comprese
le recenti semplificazioni in ordine al venir meno dell’obbligo di preventiva
comunicazione al Centro di Pescara e dell’indicazione in fattura del costo
della manodopera), nonché l’ambito soggettivo e gli interventi di recupero per
i quali viene riconosciuta la detrazione.
[8]Unicamente
per gli interventi di manutenzione ordinaria.
[9]
Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i
forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati
– C.M. 29/E/2013).
[10]il
beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli
interventi di:
-
manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
-
manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
-
ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
-
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione,
ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei
lavori, alla successiva vendita.
[11]
Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasposto e montaggio.
[12]A
tal fine, la data di avvio dei lavori può essere comprovata mediante le
abilitazioni amministrative all’intervento, ove richieste, ovvero, per gli
interventi che non necessitano di titoli abilitativi, utilizzando una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000 –
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011).
[13]
Come per le spese relative agli interventi di recupero, il bonifico deve
contenere la causale relativa ai lavori di ristrutturazione agevolabili, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
ovvero il codice fiscale, del beneficiario del bonifico (venditore dei mobili
od elettrodomestici).
[14]
In tal caso, la data di pagamento coincide con il giorno di utilizzo della
carta (e non dell’addebito sul conto corrente).
[15]La
Guida dell’Agenzia delle Entrate cita espressamente le ricevute dei bonifici,
quelle di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di
debito, ovvero la documentazione di addebito sul conto corrente.