INAIL
- DENUNCE DI ISCRIZIONE CON RIATTIVAZIONE DEL “CODICE DITTA” - NOTA DEL
14 OTTOBRE 2013
L’Inail con
nota del 14 ottobre 2013, che si pubblica in calce alla presente, segnala che,
al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro identificato da un
determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi di nuovo a
svolgere un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene
fermo il “codice ditta” già in precedenza assegnato, procedendo
alla “riattivazione” del medesimo, con apertura di una nuova posizione
assicurativa territoriale (P.A.T.) per ogni sede di lavoro indicata nella
denuncia di esercizio.
La nota di cui trattasi rammenta
che, a norma dell’art. 10, comma 1, delle “Modalità
tariffarie” approvate con Decreto Ministeriale 12 dicembre 2000, il datore di
lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’art. 12, comma 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli
elementi, le notizie e le indicazioni richieste con il modulo di denuncia
predisposto dall’INAIL.
Il comma 3 dello stesso art. 10
dispone inoltre che l’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il “codice ditta”, nonché, per ogni
singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale.
Al riguardo, l’INAIL fa presente
che, a seguito delle modifiche apportate al servizio di iscrizione on-line, a decorrere dal 30 settembre 2013, in caso di codice fiscale già
registrato nell’archivio informatico GRA (Gestione Rapporti Assicurativi
dell’Istituto) e titolare di un “codice ditta” cessato, il sistema verifica se
l’utente sta inoltrando una denuncia di variazione o di iscrizione e, nel
primo caso, avverte che deve essere presentata una denuncia di iscrizione.
L’invio di detta denuncia comporta
la riattivazione del “codice ditta” preesistente, il cui numero è indicato
nella ricevuta generata dal sistema.
La nota in discorso evidenzia
altresì che:
•
le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art.
12, comma 12, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e, quindi, devono essere presentate:
-
contestualmente all’inizio dei lavori;
-
ovvero entro i cinque giorni successivi, qualora per la natura dei
lavori o per la necessità del loro inizio, non sia possibile la denuncia
contestuale;
•
le imprese di nuova costituzione che iniziano l’attività sono tenute a
trasmettere la denuncia di iscrizione tramite il servizio telematico ComUnica
(Comunicazione Unica al Registro delle imprese), che effettua gli stessi
controlli ai fini della riattivazione del “codice ditta” preesistente;
•
per gli utenti non soggetti alla citata Comunicazione unica, che
possono pertanto effettuare l’iscrizione mediante il sito www.inail.it, la
messaggistica è stata così modificata:
-
laddove l’utente si avvalga del servizio “Denuncia di variazione” ed il
soggetto individuato dal codice fiscale risulti già registrato
nell’archivio informatico GRA e titolare di un “codice ditta” cessato, il
sistema visualizza il messaggio: “Non si possono variare le posizioni cessate;
occorre riattivare la posizione con una denuncia di iscrizione”;
-
nell’ipotesi in cui, invece, l’utente utilizzi
correttamente il servizio “Denuncia di iscrizione”, la procedura verifica se il
codice fiscale è associato ad un “codice ditta” attivo nell’archivio
informatico GRA e, in caso negativo, consente di continuare con l’inserimento dei dati, visualizzando il messaggio: “Il Codice Fiscale
XXXX non è associato a ditte INAIL attive. È possibile procedere con
l’iscrizione.”
Inail
Roma, 14 ottobre 2013
Oggetto:
Servizi telematici. Iscrizioni con “riattivazione” del codice ditta.
Come noto l’art. 10 delle Modalità
per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi1 ,
stabilisce ai commi 1 e 3 che “Il datore di lavoro deve presentare, nei termini
previsti dall’articolo 12, comma 1, del Testo Unico, l’apposita
denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le
notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto
dall’INAIL” e che “L’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al
datore di lavoro il Codice Ditta, … nonché, per ogni
singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale”.
Al fine di mantenere l’unicità
della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto
identificato da un determinato codice fiscale
cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta
all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene fermo il codice ditta già
assegnato in precedenza, procedendo alla “riattivazione” dello stesso, con
istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni
singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.
Nell’ambito del programma di
miglioramento dei servizi telematici, dal 30 settembre 2013 é stato modificato il servizio di
iscrizione online, per cui dalla suddetta data in caso di codice
fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il
sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di
iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la
“riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella
ricevuta generata dal sistema.
Si ricorda che le denunce di
iscrizione sono soggette al termine stabilito dall’art.
12, commi 1 2, del DPR 1124/19652.
Si ricorda, inoltre, che le imprese
di nuova costituzione che iniziano l’attività hanno l’obbligo di effettuare la
denuncia di iscrizione tramite Comunicazione unica al Registro delle imprese,
che effettua gli stessi controlli ai fini della
riattivazione del codice ditta preesistente.
Per gli utenti non soggetti alla
Comunicazione unica al Registro imprese, che possono quindi effettuare
l’iscrizione da www.inail.it, è stata modificata la messaggistica, come segue.
Nel
caso in cui l’utente utilizzi il servizio Denuncia di variazione e il soggetto
individuato dal codice fiscale risulti già registrato in GRA Web e titolare di
un codice ditta cessato, il sistema visualizza il seguente messaggio:
“Non si possono variare le posizioni cessate; occorre riattivare la posizione con una denuncia di
iscrizione”.
Invece, se l’utente utilizza
correttamente il servizio Denuncia di iscrizione, la procedura verifica se il
codice fiscale è associato ad un codice ditta attivo in
GRA Web e, in caso negativo, consente di continuare con l’inserimento dei dati,
visualizzando il seguente messaggio:
“Il Codice Fiscale XXXX non è
associato a ditte INAIL attive. È possibile procedere con l’iscrizione.”
Note:
1 DM 12 dicembre 2000 “Nuove
tariffe dei premi per l’assicurazione contro l’infortunio sul lavoro e le
malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre
attività, e relative modalità di applicazione”.
2 “1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono
denunciare all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori, la
natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella
tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’ assicurazione contro
le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli
elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del
rischio e la determinazione del premio di assicurazione. 2. Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse
possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il
datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’ inizio dei lavori.”.