INAIL - INFORTUNI AVVENUTI IN MISSIONE E/O
IN TRASFERTA - CASI INDENNIZZABILI - CIRCOLARE N. 52/2013
Si informa che l’Inail con circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 ha fornito chiarimenti in
merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in
missione e/o in trasferta, alla luce dei numerosi quesiti indirizzati
all’Istituto con riferimento, in particolare, alla qualificazione come
infortuni in itinere o in attualità di lavoro.
Ancor prima di esaminare le materie oggetto di chiarimenti l’Istituto
ha, in primo luogo, fornito un inquadramento generale nonché l’orientamento
giurisprudenziale in materia di infortuni occorsi in occasione di
lavoro e di infortuni in itinere, come di seguito riportati.
Infortunio in occasione di lavoro: il diritto alle prestazioni
assicurative è condizionato al presupposto che l’evento sia riconducibile ad un
rischio specifico dello svolgimento della prestazione
lavorativa. Per la giurisprudenza, sono indennizzabili tutti gli infortuni
derivanti dai rischi connessi con il lavoro, tranne i casi in cui l’infortunio
sia correlato alla scelta arbitraria del lavoratore di affrontare e/o creare una situazione diversa da quella inerente l’attività
lavorativa.
Risulta, dunque, necessaria l’esistenza di un nesso causale tra
l’attività lavorativa, il rischio e il verificarsi dell’evento.
Infortunio in itinere: la tutela infortunistica riguarda tutti gli eventi verificatisi durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, tranne i casi in cui il
lavoratore, per esigenze personali, non aggravi i rischi della condotta
extra-lavorativa.
Risulta necessario, dunque, che l’evento si
verifichi nel tragitto casa-lavoro e che il percorso venga effettuato a piedi o
con mezzi pubblici di trasporto o con mezzi propri.
Premesso ciò, l’istituto ha fornito le seguenti considerazioni con
riferimento alle diverse fattispecie di infortunio in caso in cui
il lavoratore sia in trasferta o in missione e svolga, quindi, la propria
attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale.
Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui
deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa:
tenuto conto del fatto che, in missione, le modalità di svolgimento delle
attività sono imposte dal datore di lavoro, tutto ciò che accade durante la
stessa è da considerarsi in attualità di lavoro, a meno che l’evento si verifichi durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun
legame con la prestazione lavorativa o nel caso in cui sia legato a scelte
irragionevoli del lavoratore.
Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per
recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere
svolta la prestazione lavorativa e viceversa: per le medesime motivazioni di
cui sopra, anche tali tipologie di infortuni devono considerarsi in attualità
di lavoro e non in itinere.
Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il
lavoratore si trova a dimorare temporaneamente: non essendo equiparabile
l’infortunio occorso in una stanza d’albergo a quello avvenuto presso la
propria abitazione (la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte),
poiché il soggiorno in albergo è diretta conseguenza della missione e/o
trasferta e dunque connesso all’attività lavorativa, tale tipologia di
infortunio è indennizzabile come infortunio avvenuto in costanza di lavoro.
Tenuto conto, pertanto, di quanto sopra esposto, l’Inail ha chiarito che “si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti
sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o
trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro
presso l’abitazione”.