INPS - ASPI E MINI ASPI - AMBITO DI APPLICAZIONE CIRCOLARI N. 144/2013 E N. 145/2013
Si informa che l’Inps, con circolari n. 144 dell’8 ottobre 2013 e n.
145 del 9 ottobre 2013 , ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della normativa in materia ASpI e Mini ASpI.
La prima circolare, che fa seguito all’emanazione del Decreto
interministeriale n. 71253/2013, conferma l’estensione dell’ambito di
applicazione delle nuove prestazioni per disoccupazione agli apprendisti, ai
soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 e al
personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro
subordinato.
In particolare, con riferimento agli apprendisti, è stato ribadito che,
con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2013, a carico del datore di lavoro sussiste l’obbligo del versamento
di un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile. Anche tale
aliquota contributiva, chiarisce la nota in allegato, deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e
conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà nella misura dell’ 1,61%, in analogia
a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
Su tale contributo, ad ogni modo, non opera lo sgravio
contributivo disciplinato dall’art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 (sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla
contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei
primi tre anni di contratto).
La nota conclude evidenziando le modalità di calcolo della prestazione
nel caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52
settimane che soddisfano il requisito contributivo per
l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione
derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno
o più a contribuzione ridotta.
In tale caso, sarà necessario innanzitutto determinare la retribuzione
media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni e quindi la
percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della
contribuzione utile. Per l’indennità di disoccupazione ASpI, l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini
del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione
del rapporto di lavoro, mentre per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle
settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione
del rapporto di lavoro.
Con la successiva circolare n. 145/13, anch’essa allegata, l’Inps ha
fornito le istruzioni operative, che fanno seguito al D.M. n.73380 del 29
marzo 2013, in merito all’attuazione delle norme che prevedono la possibilità
per i lavoratori titolari di ASpI o MiniASpI di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli
importi della prestazione non ancora percepiti, nel caso in cui si voglia
intraprendere un’attività di lavoro autonomo, o avviare un’attività in forma di
auto impresa, o per associarsi in cooperativa.
In particolare, per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio
di arti o professioni che comportino l’assoggettamento
all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quello previsto
per i lavoratori dipendenti.
Per attività di auto impresa o di micro impresa, si intende l’impresa
che ha meno di 10 dipendenti ed un fatturato di
non più di 2 milioni di euro, così come previsto dal D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 18 aprile 2005.
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un
regime assicurativo obbligatorio diverso da quello previsto
per i lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale
il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il
beneficio in oggetto è alternativo a quello che
spetta al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che
stia percependo l’ASPI.
L’ambito di applicazione della agevolazione interessa anche i casi in
cui i lavoratori abbiano già iniziato l’attività autonoma durante il rapporto
di lavoro dipendente dalla cui cessazione viene riconosciuta la
prestazione ASPI o mini-ASPI, nonché i casi di collaborazione a progetto
(co.co.co) svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è
cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il
diritto all’indennità di disoccupazione) o diverso da eventuali società
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Sotto il profilo operativo l’Istituto ha chiarito che il lavoratore,
per usufruire della prestazione in un’unica soluzione, dovrà presentare istanza
all’Inps prima che finisca la fruizione dell’indennità e, comunque, entro 60
giorni dall’inizio dell’attività autonoma, parasubordinata o in cooperativa.
Per un’attività autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il
lavoratore dovrà informare l’Inps, a pena di decadenza, entro un mese
dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di
trarre da tale attività. Se l’attività inizierà durante il rapporto di
lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda per ottenere l’anticipazione dovrà essere trasmessa entro
60 giorni dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Per i lavoratori che, alla data di pubblicazione della circolare Inps
in oggetto, ossia il 9 ottobre 2013, avessero già avviato una delle attività
che danno diritto all’anticipazione, il termine di 60 giorni per la
presentazione della domanda decorrerà dalla data di
pubblicazione della medesima circolare.
La domanda dovrà specificare l’attività da intraprendere o sviluppare e
dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso web, tramite
sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi
online Inps, tramite Patronato/intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto o tramite Contact Center Multicanale Inps-Inail.
Ai lavoratori già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione
della domanda di anticipazione, mentre a chi non è ancora beneficiario della
prestazione, verrà richiesto in automatico di compilare la domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI. Successivamente a tale invio, sarà possibile compilare e inoltrare
anche la domanda di anticipazione. All’istanza verrà quindi attribuito un
numero di protocollo informatico.
La domanda dovrà indicare ulteriori informazioni
a seconda dell’attività che si intende intraprendere. Pertanto, sarà necessaria
l’indicazione di una specifica autorizzazione, o l’iscrizione a un albo
professionale o di categoria. Per quanto riguarda il lavoro associato in
cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione
della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio
competente, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle
Camere di Commercio.
Una volta definita la domanda, le strutture territoriali
Inps provvederanno al calcolo dell’importo da corrispondere ed alla relativa
erogazione della prestazione che sarà effettuata tramite accredito su conto
corrente bancario o postale o su libretto postale o mediante bonifico
domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un
ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
L’Istituto, infine, ha ricordato
che il trattamento di Aspi anticipato non comprende prestazioni accessorie,
come gli assegni familiari, e non prevede contribuzione figurativa. Nel
caso in cui il lavoratore inizi a lavorare a tempo indeterminato prima della
fine del periodo dell’Aspi spettante, dovrà essere restituita l’Aspi
anticipata.