RIFIUTI -
CRITERI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI SMALTIMENTO
(Com.
naz. dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, Del.1/2/00)
Il
Comitato nazionale dell'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti ha stabilito i criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 -
bonifica dei beni contenenti amianto e nella categoria 7 - gestione di impianti
mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti (art. 12, comma 1, D.M. n. 406/1998).
Categoria 7
Ai
fini dell'iscrizione all'Albo, le attività della categoria 7 sono ripartite in:
- gestione
di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non
pericolosi;
- gestione
di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi.
Documentazione
Le
imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 7 devono corredare la
domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione:
-
copia autentica dell'autorizzazione regionale (art. 28, comma 7, D.Lgs. n.
22/1997);
-
relazione sui costi annuali di gestione dell'impianto o degli impianti gestiti
o che si intendono gestire.
Dotazione minima di personale
La
dotazione minima di personale è costituita da:
- il
titolare di impresa individuale;
- i
lavoratori dipendenti;
- i
collaboratori in via coordinata e continuativa;
- i soci
delle società purché prestatori d'opera all'interno dell'impresa.
Categoria 10
Ai
fini dell'iscrizione all'Albo, le attività della categoria 10 sono ripartite
in:
- attività
di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti
materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali
contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali
contententi amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati
dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
- attività
di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:
pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base
di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto,
materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini
di amianto (art. 8, D.M. n. 406/1998).