INPS
- INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI FINO A 29 ANNI DI
ETA’ EX LEGGE N. 99/2013 - RILASCIO
DEI MODULI TELEMATICI - CIRCOLARE N. 138/2013
Si informa che l’Inps, con circolare n. 138 del 27 settembre 2013, che si pubblica in
calce alla presente nota, ha fornito indicazioni operative per accedere
all’incentivo sperimentale, di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 99/2013, per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
A tal riguardo, è stato comunicato
che dalle ore 15:00 dello scorso 1 ottobre 2013, è accessibile, sul sito
internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “DiResCo”, il modulo
telematico“76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al
beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.
L’Istituto ha chiarito inoltre che
non può essere accettata una domanda di conferma che riporti dati, quali il
codice fiscale del datore di lavoro e del lavoratore, la tipologia
dell’evento per cui spetta l’incentivo e la data di decorrenza dell’evento,
diversi da quelli indicati nell’istanza di prenotazione.
E’ stato, infine precisato, ad
integrazione della precedente Circolare n. 131/2013 (cfr. Not. n.
10/2013), che le istanze di prenotazione e conferma vengono accolte o rigettate
già dal giorno successivo all’invio e che l’istanza di prenotazione
inizialmente rigettata resta valida 30 giorni e può, pertanto, qualora si liberino delle risorse, essere accolta in un secondo momento. A tal
riguardo, l’Istituto consiglia di controllare quotidianamente lo stato della
propria istanza di prenotazione, anche se inizialmente rigettata, all’interno
dell’applicazione “DiResCo”.
Inps
Roma, 27 settembre 2013
Circolare n. 138
Oggetto:
Rilascio moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di
giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. Circolare
131/2013.
Sommario:
A decorrere dalle ore 15.00 del giorno 01.10.2013 sarà
accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda
preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria
dell’incentivo. Si forniscono indicazioni operative per la compilazione dei
moduli.
Con la circolare n. 131 del 19
settembre 2013 è stato illustrato l’incentivo sperimentale, di cui all’articolo
1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
A decorrere dalle ore 15.00 del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il
modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione
al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.
Il modulo è rinvenibile all’interno
dell’applicazione “DiResCo -
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet
www.inps.it; il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”,
“per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”,
“servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e
pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Si rinvia alla circolare citata per
conoscere i presupposti di spettanza dell’incentivo e il
complessivo procedimento da svolgere per il suo riconoscimento da parte
dell’Inps.
In allegato si riportano il fac-
simile dell’istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 - prenotazione) e
dell’istanza di conferma (MOD. 76-2013 - conferma); nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” il
modulo dell’istanza di conferma è visualizzabile all’interno della prenotazione
da confermare (Allegati nn. 1 e
2).
Si invita a prestare la massima
attenzione nel compilare correttamente i
moduli INPS e le comunicazioni telematiche
obbligatorie (Unilav/ Unisomm)
inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
Si evidenzia in particolare che non
può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli
già indicati nell’istanza di prenotazione; né può essere accettata una
domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non
coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma
fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con
cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende
confermare il beneficio prenotato).
In particolare è necessario che
corrispondano:
- il codice fiscale del datore di
lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato
negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
- la tipologia dell’ evento per cui
spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
- la data di decorrenza
dell’evento, se già indicata nella prenotazione;
- il codice fiscale del lavoratore.
Ad integrazione della descrizione del procedimento effettuata nel paragrafo 7 della circolare
131/2013 si precisa che:
- le istanze di prenotazione e di
conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno
successivo all’invio;
- l’istanza
di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per
carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di
prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si
liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta;
si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato
dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni
l’istanza perde definitivamente di efficacia e
l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di
prenotazione.
Si riepilogano di seguito i vari
stati/esiti che possono essere attribuiti alle istanze di prenotazione e il
loro significato:
- APERTA: Istanza di prenotazione
inviata dall’interessato ma non ancora elaborata
dai sistemi informativi centrali dell’Inps
- ACCOLTA: Istanza di prenotazione
elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei
fondi
- RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di
prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque
rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30
giorni.
- RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30
giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”
- SCADUTA: Istanza di prenotazione
precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto
seguito la comunicazione di conferma dell’interessato
- ANNULLATA: Istanza di
prenotazione annullata dall’interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che
si trovano nello stato “Aperta” oppure “Rifiutata Preliminare”
- CONFERMATA: Istanza di
prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di
lavoro.
Lo stato / esito delle istanze di
prenotazione e di conferma, diversamente da
quanto indicato nella circolare 131/2013, è visualizzabile all’interno
dell’applicazione “Di.Res.Co”.
All’interno dell’applicazione “Di.Res.Co” è
possibile consultare la consistenza dei fondi disponibili per regione o provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata
del beneficio; la disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in
conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute.
Per questioni
giuridico-amministrative o tecnico-informatiche è possibile inviare una
richiesta o segnalazione all’indirizzo di posta elettronica dedicato
incentivigiovanidecreto76.2013@inps.it ; per eventuali problematiche connesse a
specifiche posizioni contributive l’interessato è invitato a contattare la Sede Inps competente, avvalendosi della funzionalità contatti del
Cassetto previdenziale aziende.