MINISTERO DEL LAVORO - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - LEGGE N. 92/2012 - PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE PER LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - INTERPELLO 27/2013
Si informa che il Ministero del Lavoro con risposta ad istanza di
interpello n. 27 del 20 settembre 2013, che si riproduce in calce alla presente
nota, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della
disposizione di cui all’art. 7, Legge n. 604/66, così come
modificata dall’art. 1, comma 40, Legge n. 92/12, relativa alla procedura
obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo.
Al riguardo, il dicastero ha chiarito che nel caso in cui sussistano i requisiti dimensionali (nello stesso ambito comunale occupano
più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali
limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti
su scala nazionale) ed il licenziamento sia per giustificato motivo
oggettivo, l’art. 7 di cui sopra trova applicazione anche per le agenzie di
somministrazione.
Non risultando disposizioni che consentano di ritenere esonerate le
agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione, pertanto, la procedura obbligatoria di conciliazione trova applicazione
anche nell’ipotesi in cui il licenziamento venga effettuato da una agenzia di
somministrazione nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato,
sia che questi siano dipendenti diretti dell’agenzia che inviati
in missione presso diverse imprese utilizzatrici dislocate nell’ambito del
territorio nazionale.
Ministero del Lavoro
Roma, 20 settembre 2013
Interpello n. 27
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - procedura obbligatoria di conciliazione in caso di
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - agenzie di somministrazione.
L’ASSOSOM ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il
parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come
modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina
della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo.
In particolare, l’istante chiede se la normativa
sopra richiamata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il
licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di somministrazione
nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi
dislocate nell’ambito del territorio nazionale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto
segue.
In via preliminare, si ricorda che il novellato art. 7, L. n. 604/1966
trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e
non imprenditori che, in ciascuna sede, stabilimento, filiale o
reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se
imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai
datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e,
comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala
nazionale.
In proposito si ricorda, come già chiarito da questo Ministero con
circ. n. 3/2013, la non computabilità di alcune tipologie
contrattuali, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali di cui
sopra, tra le quali è possibile annoverare la categoria dei lavoratori
somministrati non rientranti, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’organico dell’utilizzatore.
Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di ritenere
esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.
L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di
lavoro che procede al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora
sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato,
siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione
nell’ambito di un contratto di somministrazione.