MINISTERO DEL LAVORO - RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO -
D.LGS. 368/2001 - RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE -
INTERVALLI TEMPORALI TRA CONTRATTI - NOTA 31/2013
Si informa che Il Ministero del Lavoro, con nota n. 31 del 4 ottobre
2013, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito alcuni chiarimenti in
merito agli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro, di cui
all’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 368/2001.
In particolare, è stato chiarito che gli accordi c.d. di “flessibilizzazione”, intervenuti anche eventualmente al livello territoriale e precedenti
alle modifiche apportate dal D.L. n. 76/2013, appaiono ad oggi superati.
Come noto, si tratta di accordi volti a ridurre a 20 e 30
giorni i suddetti intervalli di tempo, fissati in 60 e 90 giorni dalla Legge n.
92/2012 (c.d. Riforma Fornero) a seconda che il primo contratto a termine fosse
di durata inferiore o superiore a sei mesi e che ora, a seguito del recente intervento normativo, sono stati ridotti “in via
ordinaria” in uno spazio temporale tra i due contratti di 10 e 20 giorni.
L’attuale quadro normativo, quindi, supera tali interventi di flessibilizzazione, posti in essere precedentemente e legati
a minimi di durata legale per l’interruzione tra un contratto a termine e un
altro, in quanto superiori agli attuali periodi normativamente previsti.
Ministero del Lavoro
Roma, 4 ottobre 2013
Nota n. 31
Oggetto:
Contratto a tempo determinato - intervalli temporali.
Sono pervenuti a questo Ministero
una serie di quesiti in ordine ai profili interpretativi della di posizione di
cui all’articolo 7 comma l lettera c) del D.L. 76/2013 convertito dalla Legge
99/2013 sostitutivo dell’articolo 5. comma 3, del D.Lgs.
368/2001 in materia di intervalli temporali fra due contratti a termine.
Più specificatamente si chiede se
gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale
che avevano rido Ilo la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni in deroga alla precedente formulazione del predetto articolo 5
comma 3 che prevedeva una durata”ordinaria” di
60 giorni dei citati intervalli - conservino ancora la loro efficacia siano .
stati superati dal nuovo dettato normativo.
Al riguardo si precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel
quadro normativo previgente. che aveva allungato notevolmente la durata degli
intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a “flessibilizzare”
la disciplina al momento vigente entro i limiti legali
consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei
relativi contratti.
Appare però evidente che tale
regolamentazione contrattuale. allora di miglior favore, appare oggi superata a
seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto “in via
ordinaria” lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni , superando -
e in qualche modo “vanificando” gli interventi di flessibilizzazione già
posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale
dell’interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi
normativamente previsti.
Quanto invece agli accordi
collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 76/2013
convertito dalla Legge 99/2013, questi ultimi potranno validamente
prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di
10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti
normativi” nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi.
Resta ovviamente fermo che la
contrattazione collettiva. nell’ambito della sua autonomia possa prevedere
intervalli anche di maggior durata ma, , tante la valenza della previsione
normativa in esame. Tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti
sul piano “obbligatorio” e quindi esclusivamente nei confronti delle parti
stipulanti.