INAIL
- DURC - ART. 31 DL 69/2013 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER
IRREGOLARITÀ NEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - NOTA
N. 5992/2013
Si informa che l’Inail con nota n. 5992 del 3 ottobre 2013, che si pubblica in calce alla
presente, ha precisato che l’art. 31, comma 3, del Decreto-Legge
21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), convertito dalla Legge 9
agosto 2013, n. 98, ha rimodulato la procedura di intervento sostitutivo per
irregolarità nei versamenti contributivi, introdotta, nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che, in merito alle
novità apportate alla disciplina del DURC dall’art. 31 del Decreto-Legge n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, il Ministero del
Lavoro e l’Inail hanno già diramato istruzioni, rispettivamente, con circolare n. 36
del 6 settembre 2013 (cfr. Not. N. 10/2013) e nota del 20 settembre 2013 (riportata più sopra).
Nello specifico, la citata norma ha previsto
l’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo direttamente da parte dei
soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lettera b), del suddetto Regolamento
(amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti
aggiudicatori e stazioni appaltanti).
Pertanto, tali soggetti, qualora rilevino dal DURC un’inadempienza
contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, trattengono dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuano il relativo versamento
agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa
edile.
Lo stesso art. 31, al comma 8-bis, stabilisce inoltre che la procedura per l’intervento sostitutivo si applica, in quanto
compatibile, anche all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui
all’art. 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cioè i
benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da
parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del
DURC.
La nota di cui trattasi rimarca altresì che - secondo l’art. 31, comma 8-quater, del Decreto-Legge n. 69/2013 - ai fini
dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di
cofinanziamento europeo, mirate alla realizzazione di investimenti
produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti sono
tenute a verificare “anche per il tramite di eventuali gestori pubblici e
privati dell’intervento interessato” la regolarità contributiva del
beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC.
Da ultimo, l’INAIL fa presente che,
in coerenza con le altre norme di semplificazione del DURC in
materia di contratti pubblici, il comma 8-quinquies dell’art. 31 prevede che la
concessione delle agevolazioni in discorso è disposta in presenza di un DURC
rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.
Inail
Roma, 3
ottobre 2013
Nota n. 5992
Oggetto:
DURC. Intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto- legge 69/2013
convertito dalla legge 98/2013. Obbligo del DURC ai sensi dei commi 8-quater e quinquies.
Con nota prot. 5727 del 20.9.2013 sono state illustrate le semplificazioni in materia di DURC introdotte
dall’articolo 31 della legge di cui all’oggetto, sulla base dei primi
chiarimenti forniti con circolare n. 36/2013 dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Come già evidenziato anche nella circolare ministeriale, tra le diverse innovazioni apportate alla
disciplina DURC, alcune riguardano l’intervento sostituivo in caso di
irregolarità contributiva, introdotto come noto dall’art. 4, comma 2, del DPR
n. 207/2010 nell’ambito dei contratti pubblici e illustrato con nota prot.
2029 del 21.3.2012.
In sintesi, la procedura per
l’intervento sostitutivo :
a) è stata rimodulata nell’ambito
dei contratti pubblici, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da
parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b),
del DPR n. 207/2010;
b) si applica ora, “in quanto
compatibile” alle amministrazioni pubbliche che erogano sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere, per i quali è prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC.
L’intervento sostitutivo da parte
delle amministrazioni pubbliche per le erogazioni di qualunque tipo è previsto
dall’art. 31, comma 8-bis, secondo cui:
“Alle erogazioni di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque
genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali é
prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente
articolo.”.
Il comma 3 dell’art. 31 ha
previsto, come noto, che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nel caso in cui nel DURC acquisito d’ufficio sia segnalata un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del
DPR n. 207/2010“ trattengono dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza” e “il pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC é
disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile”.
Il flusso operativo per
l’intervento sostitutivo delle amministrazioni pubbliche procedenti di cui sopra è identico a quello previsto per le stazioni appaltanti
pubbliche, pertanto:
1. Ricevuto un DURC attestante
l’irregolarità nei confronti dell’Inail del
soggetto beneficiario dell’erogazione, l’amministrazione deve compilare il
modello “Intervento sostitutivo Durc -
Comunicazione preventiva” e inviarlo tramite PEC alla Sede Inail competente (indicata sul
certificato);
2. La Sede, verificata l’attualità
dell’inadempienza contributiva, trasmette via PEC all’amministrazione la
comunicazione con i dati per il pagamento, con indicazione
dell’importo e delle modalità di compilazione dei modelli di versamento F24 o
F24 EP. Nel caso in cui l’Amministrazione non possa utilizzare i modelli F24 e
F24 EP, la Sede INAIL indica l’IBAN sul quale effettuare il pagamento e la causale che deve essere indicata, al fine di
contabilizzare correttamente l’incasso.
Sono stati di conseguenza
aggiornati i modelli di comunicazione preventiva (all. 1) nonché il facsimile ad uso
delle Sedi per comunicare agli interessati i dati per il pagamento (all. 2).
L’art. 31, comma 8-quater, ha
dettato, inoltre, specifiche disposizioni in relazione alle imprese
beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate
alla realizzazione di investimenti produttivi, stabilendo
che le pubbliche amministrazioni procedenti in sede di concessione delle
agevolazioni, sono tenute a verificare “anche per il tramite di eventuali
gestori pubblici o privati dell’intervento interessato” la regolarità
contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC.
Per quanto sopra, le
amministrazioni tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, qualora non già in
possesso dell’utenza per accedere al servizio di richiesta dei certificati in
www.sportello unicoprevidenziale.it, devono richiedere
l’abilitazione inviando tramite PEC ad una sede INAIL, INPS o Cassa Edile il
modulo per il rilascio dell’utenza “stazione appaltante/amministrazione
procedente”, p ubblicato sul
sito (all. 3).
Lo stesso modulo deve essere utilizzato anche dal gestore pubblico o privato
dell’intervento, allegando copia della convenzione o del contratto con
l’amministrazione pubblica procedente.
In coerenza con le altre
disposizioni di semplificazione del DURC in materia di contratti pubblici, inoltre, il comma 8-quinquies dell’art. 31 ha previsto che
la concessione delle agevo
lazioni in discorso è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non
anteriore a centoventi giorni dalla data d i rilascio.
Si ricorda, infine, che per effettuare le richieste di DURC le amministrazioni procedenti hanno a
disposizione nell’applicativo www.sportello unicoprevidenziale. It la
specifica tipologia di “Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e
autorizzazione”, nel menù “Altra tipologia”, che
prevede la compilazione del modulo unificato “Quadro C”.