INAIL
- DURC - ART. 31 DL 69/2013 - DICITURE
RIPORTATE SUI CERTIFICATI RILASCIATI - NOTA 5727/2013
L’Inail, con nota n. 5727 del 20 settembre
2013, che si riporta in calce alla presente, ha fornito istruzioni operative in
materia di Durc a
seguito alle novità introdotte sul documento unico di regolarità contributiva
dall’art. 31 D.L. n. 69/2013 (c.d. “ Decreto Fare”) e alla circolare del
Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013 (cfr. Not. n.
8-9/2013).
L’istituto, dopo aver ribadito la
novità circa la nuova durata del Durc (120
giorni) e i diversi utilizzi del documento nelle varie fasi dell’appalto, ha elencato dettagliatamente le diciture sui certificati riguardanti
il periodo di validità, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.
Inail
Roma, 20 settembre 2013
Nota n. 5727
Oggetto: Durc.
Art. 31 DL 69/2013 convertito
nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con
il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unicoprevidenziale.
A decorrere dal 21 agosto 2013 è
entrata in vigore la legge n. 98/2013 che ha apportato una serie di modifiche
alla disciplina del DURC, con particolare riferimento ai
contratti pubblici.
La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
fornito primi chiarimenti con la recente circolare n. 36 del 6.9.2013 a cui si
fa integrale rinvio, allegata alla presente.
Una delle novità più rilevanti
riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni
dall’emissione, per i certificati rilasciati:
a) per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);
b) ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e
per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea,
statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);
c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8 - sexies).
Con riguardo ai contratti pubblici,
nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la
validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza
del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i),
del D.Leg. n.
163/20061 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della
dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di
rilascio.1
Nella circolare viene, altresì,
precisato che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati.
Le nuove disposizioni, infine,
hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC
rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito
d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per
l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da
quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
A tal fine è stato necessario
aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.
Si elencano di seguito le modifiche
effettuate sui certificati,suddivise per
richiedente e tipo di richiesta:
1) Appalto pubblico di Lavori -
Appalto/subappalto/affidamento
Richiedente: Stazione
appaltante/amministrazione procedente
1.1) stipula contratto /
convenzione / concessione
1.2) stato di avanzamento lavori
alla data del
1.3) liquidazione finale / regolare
esecuzione lavori alla data del
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione”
2) Appalto pubblico di Forniture -
Appalto/subappalto/affidamento
Richiedente: Stazione
appaltante/amministrazione procedente
2.1) stipula contratto /
convenzione / concessione
2.2) emissione ordinativo / liquidazione fattura alla data del
Nuova dicitura: “Durc
Valido 120 giorni dalla data di emissione”
3) Appalto pubblico di
Servizi-Appalto/subappalto/affidamento
Richiedente: Stazione
appaltante/amministrazione procedente
3.1) stipula contratto / convenzione / concessione
3.2) emissione ordinativo /
liquidazione fattura alla data del
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione”
4) Altra tipologia
Richiedente: Stazione
appaltante/amministrazione procedente
4.1) verifica autodichiarazione alla data del
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell’autodichiarazione”
4.2) Partecipazione /aggiudicazione
appalto
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione”
4.3) Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per Appalti
pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire.”
4.4) Contratti pubblici di
forniture e servizi in economia con affidamento
diretto alla data del
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione”
4.5) Lavori privati in edilizia
Nuova dicitura: “il
Presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione”
5) Altra tipologia
Richiedente: Azienda/intermediario
con delega
5.1) Lavori privati in edilizia
Nuova dicitura: “il
presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione”
5.2) Attestazione Soa/iscrizione
albo fornitori
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti
pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire.”
5.3) Altri usi consentiti dalla
legge
Nuova dicitura: “Durc
valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti
pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire.”
6) Altra tipologia
Richiedente: Soa
6.1) Attestazione Soa/iscrizione
albo fornitori
Nuova dicitura:
“DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non
utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a
permesso di costruire.”
Si fa riserva di successive notizie
in ordine ad ulteriori adeguamenti in corso di
approfondimento con INPS e Casse
Edili
Note:
1 “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti: ….
i) che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi
previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti.”