MINISTERO
DEL LAVORO - DURC -
CERTIFICAZIONE DI CREDITI - CIRCOLARE N. 40/2013
Il Ministero del Lavoro con
circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, disponibile sul sito del Collegio in calce
alla presente, ha diramato le prime
istruzioni operative in merito al D.M. 13 marzo 2013 che, a sua volta, ha
disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13bis, co. 5, del D.L.
n. 52/2012 contenente la possibilità di rilasciare un Durc in
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibile vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazione di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Tale meccanismo permette alle
imprese di continuare ad operare sul mercato in presenza di debiti
previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi alle Casse Edili, di
importo pari o inferiore rispetto ai crediti che il soggetto vanta nei
confronti della P.A. .
Pertanto, in presenza della
certificazione attestante i suddetti crediti, gli Istituti e le Casse Edili
devono emettere un Durc con
l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del
D.L. n. 52/2012, indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi
della certificazione esibita.
In considerazione poi dei casi di
acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero del Lavoro ha precisato
che sarà onere dell’interessato, in tali occasioni, dichiarare di vantare dei
crediti nei confronti della P.A. per i quali ha ottenuto l’apposita
certificazione attraverso la Piattaforma informatica.
Tale comunicazione potrà essere
effettuata sino allo scadere dei 15 giorni, previsti dall’art. 7, co. 3 del
D.M. 24/10/2007 sul Durc,
concessi per la regolarizzazione contributiva.
Nella fase della partecipazione
alla gara, ai fini della verifica dell’autocertificazione, il
soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti e alle Casse Edili di
versare nelle condizioni richieste dalla suddetta norma. A tal fine, si ritiene
opportuno che il soggetto dichiari l’esistenza di tali condizioni già nell’ambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di
cui all’art. 38, co. 1, lett. i
del D.Lgs. n.
163/2006.
In entrambe le ipotesi, ovvero nel
caso in cui sia il soggetto titolare del credito a richiedere il Durc o
anche quello in cui lo richieda la stazione appaltante, il
titolare dovrà comunque comunicare gli estremi delle certificazioni del credito
ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione
attraverso la Piattaforma informatica.
In tal senso dovranno avviarsi le opportune convenzioni per permettere l’accesso alla Piattaforma
anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili, eventualmente anche
attraverso la Cnce.
Nelle more di tali convenzioni, la
certificazione sarà trasmessa via Pec direttamente dall’amministrazione certificatrice o esibita, sotto la responsabilità anche
penale, dal soggetto titolare del credito.
Il Durc così emesso avrà validità di 120
giorni, analogamente a quanto previsto attualmente per gli altri tipi di Durc e
dovrà contenere:
- la dicitura
di emissione «ex art. 13bis, co. 5, D.L. n. 52/2013»;
- l’importo debiti
contributivi/assicurativi, con l’indicazione dell’Istituto e/o Cassa e nei cui
confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo
disponibile;
- gli estremi
della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del Durc, con
l’indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo
- l’eventuale data del pagamento
dei crediti vantati nei confronti della P.A.
Tale Durc, è stato ribadito, potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti
disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva
relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i,
del D.Lgs. n.
163/2006 (Codice dei contratti).
È stato,
invece, precisato che, nell’ipotesi di utilizzo del Durc per
ottenere il pagamento da parte delle pubbliche amministrazione dei Sal si
applica esclusivamente la procedura dell’intervento sostitutivo di cui all’art.
4 del D.P.R. n. 207/2010.
A tal proposito,
il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’estensione operata dal D.M. 13 marzo
2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi delle erogazioni a
carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti
certificati.
Sulla
base, poi, dell’art. 4 del citato D.M., il Ministero del Lavoro ha ribadito che
il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del Durc può
essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché sia
prioritariamente estinto il debito contributivo indicato
sul Durc.
La soddisfazione del debito
contributivo dovrà essere comprovata dalla richiesta di un nuovo Durc che
attesti l’avvenuta regolarizzazione.
Nel fare riserva di fornire ulteriori
indicazioni operative, si allega alla presente anche una nota
pubblicata in data odierna dalla CNCE che riporta alcune indicazioni in merito
al contenuto del Durc
rilasciato ai fini di cui sopra.