IMU - IMPORTANTE CHIARIMENTO DEL DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE - SONO ESENTI DAL VERSAMENTO DELL’IMU ANCHE I FABBRICATI
RISTRUTTURATI PER LA VENDITA
I fabbricati
oggetto di incisivo recupero, iscritti in bilancio tra le “rimanenze” (cd.
“beni merce” delle imprese di costruzioni), rientrano nel campo di applicazione
dell’esenzione IMU (art.2, D.L.102/2013, convertito nella legge 124/2013), a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Pertanto,
l’imposta non è dovuta già a decorrere dalla seconda rata 2013, in scadenza il
prossimo 16 dicembre 2013.
Queste le
conclusione cui è giunto il Dipartimento delle Finanze, in risposta a una
specifica istanza presentata dall’ANCE.
Come noto,
l’art.2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102 (convertito nella legge 28 ottobre
2013, n.124) prevede, al comma 1, che, a partire dalla seconda rata IMU del
2013, non è dovuta l’IMU relativamente “ai fabbricati costruiti e destinati
all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati”.
Sulla base
di tale disposizione, il Dipartimento delle Finanze ha ribadito che il concetto
di “fabbricati costruiti” comprende anche il fabbricato acquistato dall’impresa
costruttrice e sul quale la stessa proceda ad interventi di incisivo recupero,
consistenti in:
-
restauro e risanamento conservativo (art.3,
co.1, lett.c, D.P.R.
380/2001),
-
ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001),
-
ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1, lett.f, D.P.R. 380/2001).
L’interpretazione
ministeriale estensiva rappresenta un ulteriore risultato positivo dell’azione
che l’ANCE sta conducendo per far valere l’illegittimità della tassazione IMU
sull’invenduto delle imprese di costruzioni, equiparando, a tal fine, i
fabbricati ristrutturati a quelli di nuova costruzione.
Si richiama
l’attenzione sul fatto che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che
i lavori di ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti
classificato tra le “rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
Viceversa,
nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione non siano ultimati, l’IMU è
dovuta sul valore dell’area sottostante, ai sensi dell’art.5, co.6, del D.Lgs. 504/1992
(normativa ICI, espressamente richiamata dalla disciplina IMU). Resta, infatti,
ancora da risolvere il problema della tassazione IMU delle aree “rimanenze”,
per le quali sussistono i medesimi presupposti di illegittimità IMU
riconosciuti per i fabbricati costruiti o ristrutturati per la vendita. In tal
senso, l’ANCE continua ad essere impegnata in un’azione di modifica della
norma, oltre a quella giurisdizionale diretta a far valere l’illegittimità
costituzionale della tassazione IMU per il “magazzino” delle imprese edili.
Allegato: Risposta Dipartimento delle
Finanze del 11/12/2013