LL.PP. - LA CAUZIONE DI IMPORTO INFERIORE A QUELLA STABILITA DAL BANDO
NON LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GARA E PUO’ ESSERE REGOLARIZZATA
(TAR Lombardia Brescia sez. II 31/10/2013 n. 530)
Il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel
senso che:
* la diversa formulazione delle norme di cui
all’art. 75 comma 1, e 75 comma 8, d.lg. n. 163 del
2006 consente di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata presentazione
della cauzione provvisoria , al contrario della cauzione definitiva che
garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e
giustifica l’esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio sez. II, 19 aprile 2013 n.
3983 e 3 gennaio 2013, n. 16; T.A.R. Piemonte sez. I 10 maggio 2013, n. 598);
* in particolare, l’amministrazione non può
disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione
d’importo inferiore a quello richiesto e, in applicazione dell’art. 46, comma
1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero
permettere l’integrazione della cauzione insufficiente (T.A.R. Liguria sez. II,
4 ottobre 2013, n. 1190 e ulteriori precedenti ivi menzionati);
* la carenza parziale relativa al contenuto della
cauzione provvisoria non sembra poter rientrare in alcuna delle ipotesi in cui
è possibile (e legittima) l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. VI
13 febbraio 2013, n. 896).