LL.PP. - IL REATO INCIDENTE SULLA MORALITA’ PROFESSIONALE DEVE ESSERE
VALUTATO DALLA P.A. SOLO IN ORDINE ALLA EFFETTIVA GRAVITA’ DEL REATO
(Consiglio di Stato sez. V 21/10/2013 n. 5122)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett.
c) del Codice dei contratti pubblici non è sufficiente la semplice inerenza del
reato all’oggetto dell’appalto, senza compiere una puntuale ed esaustiva
valutazione in ordine alla effettiva gravità del reato stesso ed alla sua reale
incidenza sulla moralità professionale, e senza considerare altri necessari
elementi e circostanze come la riconosciuta tenuità del fatto, la incensuratezza del condannato in tale settore, nonché la risalenza temporale del fatto.