RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - NUOVA
GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - OTTOBRE 2013
Confermata la nuova detrazione IRPEF/IRES pari al 65%
delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 96.000
euro per unità immobiliare, relativa agli interventi di messa in sicurezza in
zone sismiche ad alta pericolosità.
Questa la principale novità della Guida «Ristrutturazioni
edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di ottobre 2013,
disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it), che riepiloga le novità sull’applicabilità della
detrazione per il recupero edilizio delle abitazioni, alla luce del D.L.
63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013 (cd. “D.L. Efficienza
energetica”) e dei recenti chiarimenti della C.M. 29/E/2013.
In particolare, nella Guida vengono illustrate:
■ la nuova detrazione pari al 65% delle spese
sostenute sino al 31 dicembre 2013,sino ad un ammontare massimo di 96.000 per
unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica in zone
sismiche ad alta pericolosità[1], riguardanti le parti strutturali e per la
redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza
statica[2].
Al riguardo, viene confermato che l’agevolazione spetta
per gli interventi le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a
partire dal 4 agosto 2013[3].
L’agevolazione spetta per gli interventi eseguiti su
edifici destinati “ad abitazione principale o ad attività produttiva”[4],
localizzati nelle predette zone sismiche 1 e 2.
La Guida conferma che il beneficio spetta ai soggetti
IRPEF e IRES (società, cooperative, ecc..) che hanno sostenuto le spese per
tali interventi e possiedono o detengono l’immobile come proprietario,
usufruttuario, locatore, conduttore, o in virtù di altri diritti reali o di
godimento.
Al riguardo, si ricorda che per individuare la disciplina
relativa alle modalità applicative del beneficio (modalità di pagamento,
documentazione da conservare, etc) occorre fare
riferimento all’art.16-bis, comma 1, lett. i, del
TUIR (interventi per l’adozione di misure antisismiche - C.M. 29/E/2013);
■ la proroga della detrazione IRPEF[5] del 50%,
sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2013 e relative a:
- interventi eseguiti su singole unità immobiliari, o
sulle parti comuni condominiali[6];
- acquisto di abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie,
effettuato entro 6 mesi dal termine dei lavori di recupero del fabbricato.
Resta fermo che, per tale ipotesi, la detrazione è
calcolata forfetariamente sul 25% del prezzo d’acquisto, da assumere entro
l’importo massimo di 96.000 euro;
■ l’estensione del medesimo beneficio anche alle
spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 relative all’acquisto dei
mobili e grandi elettrodomestici[7] finalizzati all’arredo dell’abitazione
oggetto di ristrutturazione[8], nella misura del 50% fino ad un importo massimo
di spesa di 10.000 euro[9], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate conferma che
l’agevolazione è riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della
detrazione IRPEF “potenziata” del 50% per le ristrutturazioni edilizie,
applicabile per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013.
In particolare, viene ribadito che la data di inizio dei
lavori di recupero deve essere anteriore[10] a quella in cui sono sostenute le
spese per l’acquisto dei mobili. In ogni caso, viene ammessa la possibilità di
acquistare i mobili anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori
di recupero (cfr. C.M. 29/E/2013).
Inoltre, la detrazione spetta anche se l’arredamento è
posizionato in un ambiente diverso da quello oggetto dei lavori, ossia a
prescindere dalla circostanza che gli interventi sull’unità immobiliare
interessino anche la stanza in cui sono posti i mobili.
Le spese possono essere pagate con bonifico (bancario o
postale)[11], ovvero mediante carte di credito o debito (bancomat)[12], mentre
è esclusa la possibilità di utilizzare assegni bancari, contanti o altri mezzi
di pagamento.
Devono essere conservate la documentazione attestante
l’effettivo pagamento[13] e le fatture di acquisto dei beni con la usuale
specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
Per completezza, si evidenzia che sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile una
Mini-Guida esplicativa relativa alla detrazione del 50% per l’acquisto dei
mobili.
Si segnala, infine, che, nel Disegno di Legge di Stabilità
2014, attualmente all’esame del Senato (n.1120/S) viene prevista, per il 2014,
la proroga:
- della detrazione per le ristrutturazioni edilizie nella
misura potenziata (50% sino a 96.000 euro). Per il 2015, la percentuale di
detrazione viene ridotta al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000
euro.
Dal 1° gennaio 2016 viene stabilito il ritorno alla
percentuale a regime del 36%, nel limite di spesa pari a 48.000 euro
(art.16-bis, D.P.R. 917/1986 –TUIR).
- della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici ad alto rendimento energetico diretti ad arredare le
abitazioni ristrutturate;
- della detrazione del 65%, sino a 96.000 euro, degli
interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i
fabbricati a destinazione produttiva.
Anche tale detrazione nel 2015 si applicherà nella
percentuale pari al 50%.
Il medesimo Provvedimento contiene, altresì, la proroga
sino al 31 dicembre 2014 della detrazione del 65% per gli interventi di
riqualificazione energetica eseguiti sulle singole unità immobiliari (e sino al
30 giugno 2015 per quelli relativi alle parti comuni condominiali o su tutte le
unità immobiliari dell’edificio).
Per gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 (ovvero dal 1° luglio 2015 sino al 30 giugno 2016 per quelli
relativi alle parti comuni condominiali), la percentuale di detrazione si
riduce al 50%.
In ogni caso, per la conferma delle predette misure si
deve attendere l’approvazione del Provvedimento da parte del Parlamento, e la
relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrà avvenire entro il 31
dicembre 2013.
Note:
[1] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in
base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 2003.
[2]Come noto, l’agevolazione è stata introdotta
dall’art.16, co.1-bis, del D.L. 63/2013 convertito, con modificazioni nella
legge 90/2013.
[3] Ossia dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione 90/2013.
[4]Sul punto, con la C.M. 29/E/2013 l’Agenzia delle
Entrate aveva già chiarito che:
- per costruzione adibita ad abitazione principale si
intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano
abitualmente, secondo la definizione fornita in ambito IRPEF;
- per costruzioni adibite ad attività produttive, si
intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole,
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
[5]Anche a seguito della proroga relativa al potenziamento
dell’agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già
applicabili “a regime” (ivi comprese le recenti semplificazioni in ordine al
venir meno dell’obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e
dell’indicazione in fattura del costo della manodopera), nonché l’ambito
soggettivo e gli interventi di recupero per i quali viene riconosciuta la
detrazione.
[6] Unicamente per gli interventi di manutenzione
ordinaria.
[7] Gli elettrodomestici devono essere di classe non
inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici
devono essere nuovi (non usati – C.M. 29/E/2013).
[8] Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in
caso di esecuzione degli interventi di:
- manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
- manutenzione straordinaria; restauro e risanamento
conservativo; ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione,
ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei
lavori, alla successiva vendita.
[9] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di
trasposto e montaggio.
[10] A tal fine, la data di avvio dei lavori può essere
comprovata mediante le abilitazioni amministrative all’intervento, ove
richieste, ovvero, per gli interventi che non necessitano di titoli
abilitativi, utilizzando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai
sensi del D.P.R. 445/2000 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate 2 novembre 2011).
[11] Come per le spese relative agli interventi di
recupero, il bonifico deve contenere la causale relativa ai lavori di
ristrutturazione agevolabili, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del
beneficiario del bonifico (venditore dei mobili od elettrodomestici).
[12] In tal caso, la data di pagamento coincide con il
giorno di utilizzo della carta (e non dell’addebito sul conto corrente).
[13]La Guida dell’Agenzia delle Entrate cita espressamente
le ricevute dei bonifici, quelle di avvenuta transazione per i pagamenti
mediante carte di credito o di debito, ovvero la documentazione di addebito sul
conto corrente.