IVA AGEVOLATA AL 10% PER LA
COSTRUZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI
(R.M. 69/E/2013)
Riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al
10% per la costruzione e cessione di infrastrutture destinate all’installazione
di impianti di telecomunicazione, ivi compresa quella elettronica in fibra
ottica, che sono state assimilate, anche ai fini IVA, alle opere di
urbanizzazione primaria.
Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle
Entrate contenuto nella Risoluzione n.69/E del 16 ottobre 2013, in risposta ad
un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità dell’aliquota IVA del 10%
per la costruzione di infrastrutture destinate all’installazione di reti in
fibra ottica, assimilate urbanisticamente alle “opere di urbanizzazione
primaria”.
Come noto, sia per la costruzione, che per la cessione
delle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, viene prevista
l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% (nn.
127-septies e 127-quinquies, della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 -
cd. “Decreto IVA”).
Si tratta, in particolare, delle opere elencate, in
origine, nell’art.4 della legge 29 settembre 1964, n.847, integrato dall’art.44
della legge 985/1971[1].
A questi primi elenchi di opere di urbanizzazione,
primarie e secondarie, si sono aggiunte, nel corso del tempo, ulteriori
fattispecie individuate da norme speciali[2].
Sul tema è, poi, intervenuto il D.P.R. 380/2001 (cd.
“Testo Unico dell’Edilizia”) che, nell’ambito della disciplina degli oneri di
urbanizzazione, all’art.16, co.7, riproduce l’elenco delle opere già contenuto
nella legge 847/1964[3] ed include, tra le opere di urbanizzazione primaria,
anche i «cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni» (art.16, co.7-bis).
A tale quadro si è aggiunto l’art.2, co.5, del D.L.
112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, che ha previsto
l’assimilazione delle «infrastrutture destinate all’installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica» alle opere di
urbanizzazione primaria di cui al citato art.16 del “Testo Unico
dell’Edilizia”.
Alla luce di tale evoluzione normativa, l’Agenzia delle
Entrate, con la R.M. 69/E/2013 chiarisce, innanzitutto, che per
l’individuazione delle opere di urbanizzazione deve farsi riferimento al “Testo
Unico dell’Edilizia”, che ha “aggiornato” la classificazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria originariamente inserita nell’art.4 della
legge 847/1964.
A tal riguardo, viene chiarito che sono assimilate e,
quindi, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria:
- «le infrastrutture destinate all’installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica»;
- «i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni»[4].
Il citato ampliamento della categoria delle opere di
urbanizzazione primaria, prosegue l’Agenzia delle Entrate, vale anche «ai fini
dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata»[5], con la conseguenza che
l’IVA si applica con l’aliquota del 10% per:
- la costruzione o cessione delle citate 2 tipologie[6](nn. 127-septies e 127-quinquies, della tabella A, parte
III, del D.P.R. 633/1972 - cd. “Decreto IVA”); di opere di urbanizzazione
- l’acquisto di beni finiti, escluse le materie prime e
semilavorate, impiegati per la costruzione delle medesime infrastrutture
(n.127-sexies della tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 - cd. “Decreto
IVA”)[7].
Note:
[1] In base alla predetta normativa sono:
- opere di urbanizzazione primaria: le strade
residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature e le reti
idriche, le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica
illuminazione e gli spazi di verde attrezzato;
- opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole
dell’obbligo, mercati di quartiere, le sedi di delegazioni comunali, le chiese
e gli altri edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere,
i centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie nonché le aree verdi di
quartiere.
[2] A tal riguardo, si ricorda che, ad esempio, sono state
assimilate alle opere di urbanizzazione primaria gli impianti cimiteriali
(legge 38/1990) e i parcheggi realizzati ai sensi della cd. “legge Tognoli”
(legge 122/1989).
[3] Sul punto, si ricorda che nella rubrica dell’art. 16 è
citato proprio l’art. 4 della legge n. 847 del 1964.
[4] A tal riguardo, l’Agenzia chiarisce che si intende
superato l’orientamento espresso nella precedente R.M. 41/E/2006, che aveva escluso
l’assimilazione di tali strutture alle opere di urbanizzazione primaria, nel
presupposto che queste non erano state espressamente integrate nell’elenco
tassativo dell’art.4 della legge 847/1964.
[5] Al riguardo, è irrilevante il riferimento alla legge
847/1964 contenuto nel n.127-quinquies, della tabella A, parte III, del D.P.R.
633/1972 - cd. “Decreto IVA.
[6] Ossia gli impianti destinati alle telecomunicazioni,
ivi comprese le reti a fibra ottica.
[7] Sul punto, si evidenzia che la R.M. 69/E/2013 cita
espressamente solo le ipotesi di costruzione (n.127-septies) e cessione (n.
127- quinquies) di opere di urbanizzazione. In ogni
caso, trattandosi del medesimo ambito applicativo, l’aliquota ridotta risulta
applicabile anche alla cessione di beni finiti forniti per la costruzione di
tali opere.