I.N.A.I.L.
- D.LVO 38/2000 - LAVORATORI PARASUBORDINATI - ISTRUZIONI ISTITUTO
Si
fa seguito a quanto già comunicato in materia, con apposite note informative,
per pubblicare qui di seguito il testo della circolare n. 32 dell'11 aprile
2000 emanata dall'I.N.A.I.L. e relativa alla disciplina della assicurazione nei
confronti dei lavoratori parasubordinati.
INAIL
- DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Documento:
Circolare n. 32 dell'11 aprile 2000
Oggetto:
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
QUADRO
NORMATIVO
-
Legge 17 maggio 1999, n. 144: art. 55 "Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
-
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: art. 5 "Assicurazione dei
lavoratori parasubordinati"; art. 14, comma 2.
-
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917: art. 49,
comma 2, lett. a) "Redditi di lavoro autonomo" e art. 50, comma 8,
"Determinazione del reddito di lavoro autonomo".
o
D.P.R. 30.6.1965, n. 1124: artt. 1, 4, 12, 28, 44, 116, 127.
o
Legge 8.8.1995, n. 335: art. 2, comma 26.
SOMMARIO
Premessa:
1.1
Soggetti assicurati.
1.2
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: requisiti.
2.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: fattispecie.
3.
Individuazione dei rapporti.
4.
Attività protette.
5.
Committenti - Adempimenti previsti.
6.
Premio assicurativo.
7.
Base imponibile.
8.
Tasso applicato.
9.
Pagamento del premio.
10.
Registrazioni obbligatorie.
11.
Istruzioni operative.
12.
Prestazioni.
PREMESSA
In
attuazione della delega di cui all'art. 55 della Legge n. 144/1999 (comma 1,
lettera i), il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo c. a., stabilisce, all'articolo 5,
l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, purché
svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico del 1965, ivi
compresa la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e
per l'esercizio delle proprie mansioni.
Dette
disposizioni decorrono dal 16 marzo 2000 ed - in sede di prima applicazione- le
denunce di cui all'art. 12 T. U. debbono essere effettuate entro il 15 aprile
2000.
Il
menzionato articolo prevede:
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati
all'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano
le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle
proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da
essi personalmente condotti.
2.
Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli
adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3.
Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del
lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4.
Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi
effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3,
del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è
quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo
produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente
svolta.
5.
Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del Testo
Unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
1.1
SOGGETTI ASSICURATI
I
soggetti destinatari della norma in esame, individuati dall'articolo 49, comma
2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 - recante
disposizioni in materia di "Imposta sul reddito delle persone
fisiche"- sono i percettori di:
"redditi
derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione
a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Si
considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai
sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o
professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".
La
suddetta norma configura la tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, individuando, nella prima parte, talune fattispecie
"tipiche" (amministratore, sindaco o revisore di società, etc…) e,
nella seconda parte, i requisiti generali per la ricorrenza dei rapporti in
esame.
Tanto
premesso, si formulano le seguenti precisazioni ed istruzioni.
1.2
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
REQUISITI
Dalla
formulazione della disposizione menzionata si evince che gli elementi
indicatori della parasubordinazione sono: a) la collaborazione, b) il
coordinamento, c) la continuità, d) la natura prevalentemente personale della
prestazione.
a)
COLLABORAZIONE
Nei
rapporti in argomento, come per espresso indicato nel secondo capoverso della
citata lettera a), manca il vincolo della subordinazione nei confronti del soggetto
destinatario della prestazione lavorativa.
Il
prestatore, quindi, è svincolato dall'inserimento strutturale
nell'organizzazione gerarchica dell'impresa, la quale è destinataria di
un'opera o di un servizio predeterminato, per la cui realizzazione il prestatore
medesimo gode di autonomia circa le modalità, il tempo ed il luogo
dell'adempimento.
Il
lavoratore in questione è, di norma, un collaboratore estraneo all'impresa, che
agisce in via autonoma, ma in funzione delle finalità e delle necessità organizzative
dell'imprenditore.
b)
COORDINAMENTO
Tale
elemento, che per il lavoro parasubordinato sostituisce il vincolo della
subordinazione, si identifica nel rapporto consensuale di costante
coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della
prestazione.
Detto
aspetto, strettamente connesso con quello della continuità, consiste nel
collegamento funzionale dell'attività del lavoratore parasubordinato con la
struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell'attività
economica di quest'ultimo.
E'
il requisito del coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario
della prestazione ad assumere rilevanza determinante ai fini della connotazione
del rapporto.
Pertanto,
la differenza tra prestazione di lavoro parasubordinato e quella di lavoro
subordinato sta anche nella modalità dell'esecuzione: la prima deve conformarsi
soltanto alle direttive dell'imprenditore, mentre la seconda anche alle
modalità di esecuzione preventivamente stabilite.
c)
CONTINUITA'
La
prestazione dedotta in rapporto non deve essere meramente occasionale, bensì
continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo.
Conseguentemente,
l'accordo fra le parti deve comportare lo svolgimento di una serie imprecisata
di adempimenti a contenuto professionale per un arco di tempo determinato
cosicchè l'attività da prestarsi sia programmata dal prestatore in funzione
dell'esigenza a carattere non transitorio del richiedente.
Esulano,
pertanto, da tali rapporti quelli che, estrinsecandosi in una relazione
occasionale con il committente, sono destinati ad esaurirsi con il compimento
dell'unica prestazione oggetto dell'accordo delle parti.
A
tale proposito la Suprema Corte si è pronunciata sulla non ravvisabilità del
requisito della continuità e della coordinazione nell'ipotesi di prestazione
unica ad esecuzione istantanea, occasionale e destinata, quindi, a non
ripetersi nel tempo (Cass. 23.11.1988, n. 6298). Analogamente, è stato ritenuto
in ipotesi di " affidamento di un opus unico sia pure ad esecuzione non
istantanea ed ancorchè articolato in una serie di atti esecutivi dell'unico
incarico" (Cass. Sez. Lav.; sent. n. 1495 del 26.2.1996).
Tuttavia
la medesima Corte di Cassazione non ha escluso l'esistenza della continuità
purchè la prestazione, benchè unica, richieda non solo un'attività prolungata,
ma anche un'interazione tra le parti che si protragga per tutta la durata del
rapporto e che non sia limitata alle sole fasi dell'accettazione dell'opera e
del versamento del corrispettivo (Cass. 15.10.1986, n. 6052).
In
sintesi, il requisito della continuità risulta dal ripetersi nel tempo della
prestazione personale effettuata in modo regolare e sistematico.
d)
NATURA PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'OPERA
Tale
requisito consiste nella necessaria prevalenza del carattere personale
dell'apporto lavorativo del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri
soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, semprechè non si perda
la preminenza della sua personale partecipazione né l'unicità della responsabilità
gravante sullo stesso.
La
relativa indagine andrà svolta, caso per caso, tenendo conto della qualità e
natura della prestazione dedotta in rapporto.
In
via esemplificativa, il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un
impianto di carburante, con l'obbligo per quest'ultimo dell'acquisto dei
prodotti petroliferi forniti dal concedente, rientra nei rapporti di
collaborazione di che trattasi solo se il gestore sia in concreto obbligato ad
una continua e coordinata collaborazione con il concedente nell'esercizio di
un'attività prevalente personale.
Tale
rapporto non sussisterà allorchè il gestore abbia organizzato la sua attività
con criteri imprenditoriali tali da far ritenere che egli si sia limitato a
coordinare e a dirigere l'opera dei suoi collaboratori, senza alcun
coinvolgimento personale nella distribuzione del carburante (Cass. Sez. Lav;
sent. n. 11326 del 30.12.1994).
In
sintesi ed in via generale, detti rapporti:
-
intercorrono con un determinato soggetto senza alcun vincolo di subordinazione
nei confronti dello stesso;
-
hanno carattere unitario di durata, cioè protratto nel tempo;
-
sono svolti in modo continuativo, cioè non saltuario;
-
non necessitano di mezzi organizzati;
-
sono retribuiti con periodicità e con ammontare determinato, o determinabile,
ancorché corrisposto in un'unica soluzione, con riferimento all'intera durata
della prestazione;
-
non hanno carattere gratuito;
-
la fonte giuridica del rapporto è solitamente un contratto concluso fra le
parti in forma scritta o comunque un incarico formale conferito dal committente
ed accettato dal lavoratore (la proposta di legge sulla "tutela dei lavori
atipici", in corso d'approvazione parlamentare, prevede per tali contratti
la forma scritta obbligatoria);
-
hanno un intrinseco contenuto artistico o professionale;
-
si riferiscono ad attività che non rientrano nell'esercizio di arte e
professione nel senso indicato dal comma 1 dell'articolo 49 del D.P.R. n.
917/1986 (che definisce il reddito di lavoro autonomo).
2.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Al
fine di fornire chiarimenti in ordine alle problematiche connesse all'esatta
individuazione dei soggetti rientranti nell'obbligo assicurativo, si reputa
opportuno passare in rassegna alcune tipologie di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, tenendo pure conto dell'evolversi della
giurisprudenza nella specifica materia nonché degli indirizzi emanati al
riguardo dall'Amministrazione Finanziaria.
a)
SINDACI E REVISORI
Tali
figure devono intendersi ricomprese nell'obbligo assicurativo allorchè il
relativo ufficio sia affidato a soggetti per i quali l'ordinamento della
professione non preveda espressamente lo svolgimento di detta funzione.
Così,
ad esempio, è da ritenersi assoggettato all'obbligo assicurativo l'avvocato che
esplichi tale funzione, in quanto l'attività di sindaco non risulta
espressamente prevista dall'ordinamento professionale forense (Circolare
Ministeriale n. 97/E del 9.4.1998).
Diversamente
è da dirsi per i dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali, per
i quali i relativi ordinamenti professionali indicano tale attività fra quelle
proprie della professione.
Né
a diverse conclusioni pare possa pervenirsi pure a seguito dell'istituzione del
Registro dei Revisori Contabili, posto che l'iscrizione in detto Registro dà
esclusivamente diritto all'uso del titolo di "revisore contabile", ma
non introduce una nuova figura professionale (Circ. Min. n. 108/E del
3.5.1996).
b)
AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
Tali
soggetti sono fra quelli cui estendere la tutela assicurativa, in quanto i
rapporti intrattenuti sono da ricondurre nell'ambito delle collaborazioni
coordinate e continuative, anche qualora i relativi incarichi siano ricoperti
da dottori commercialisti o da ragionieri, trattandosi di attività, che,
neppure per questi ultimi, rientrano nell'oggetto "proprio"
dell'attività svolta (Circ. Min. n. 97/E del 9.4.1998 e n. 141/E del 4.6.1998).
Giova
inoltre precisare che sono da ritenersi esclusi dall'area della
parasubordinazione gli amministratori delegati ai quali il consiglio di
amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione, il cui ruolo tende
a coincidere con quello dell'imprenditore non essendo soggetti a quest'ultimo
nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo.
Diversamente,
si tratterà di collaborazione coordinata qualora essi siano tenuti a rispettare
un mandato ordinario da parte del consiglio di amministrazione, con l'obbligo
di riferire circa l'attività amministrativa.
c)
COMPONENTI DI COLLEGI E COMMISSIONI
Analogamente,
rientrano nella tutela i soggetti che partecipano a collegi e commissioni,
sempreché ricorrano i requisiti e le condizioni di legge già declinate.
Un'eccezione
a tale principio, peraltro riconducibile alle motivazioni sopra espresse per i
dottori commercialisti che svolgono attività di sindaco, è stata introdotta con
le istruzioni ministeriali di cui al Decreto del 30.3.1998, allegate al mod.
UNICO, con le quali si è affermato, a titolo di esempio, che l'attività
prestata dai geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei
Collegi provinciali dell'Ordine di appartenenza si considera rientrante in
quella principale dagli stessi svolta in via autonoma.
d)
COLLABORATORI DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI
Nell'ambito
di dette attività si deve distinguere l'ipotesi in cui viene ceduta un'opera
dell'ingegno, di cui all'art. 2575 del c.c., dai casi in cui si instaura un
rapporto di collaborazione a giornali e riviste in relazione al quale l'oggetto
complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela del
diritto d'autore, quale è, ad esempio, l'ipotesi dei correttori di bozze o di
quanti si limitano a fornire notizie utili per la redazione dell'articolo.
Questi
ultimi rientrano senz'altro nella fattispecie della collaborazione coordinata e
continuativa che interessa ai fini assicurativi.
e)
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
In
via generale, l'attività di amministratore di condominio rientra nell'ambito
delle figure "atipiche" dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al comma 2 dell'art. 49 del menzionato Testo Unico fiscale,
allorquando l'attività presenti i requisiti delineati dalla norma, più sopra
riportati in dettaglio.
Pertanto
debbono considerarsi inerenti ai menzionati rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa le prestazioni che un condomino, esercente attività
lavorativa di altra natura, rende nello svolgimento delle funzioni di
amministratore attribuitegli dall'assemblea in conformità al regolamento di
condominio.
Viceversa
nell'ipotesi in cui un soggetto compia, in maniera sistematica ed abituale, con
una organizzazione di mezzi, una pluralità di prestazioni relative
all'amministrazione di più condomini, indipendentemente dalla qualificazione
giuridica del rapporto intrattenuto con il singolo condominio e dall'esercizio
di altre attività economiche, non può porsi in dubbio che le prestazioni dal
medesimo rese concretizzino esercizio abituale di lavoro autonomo, come tale
produttivo di analogo reddito ai sensi del comma 1 (cfr. Circolare Ministero
delle Finanze n. 77 del 24.12.1992 e Sentenza Corte di Cassazione n. 6671 del
24.7.1996).
Per
la corretta individuazione della fattispecie considerata è rilevante accertare
la sussistenza di mezzi organizzati nello svolgimento dell'attività, in quanto,
ai fini dell'inclusione del rapporto fra quelli di collaborazione coordinata e
continuativa, si impone la condizione dell'assenza di spiccata autonomia
economico-organizzativa del prestatore del servizio.
f)
SOCI - AMMINISTRATORI
Com'è
noto, tali lavoratori, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Testo Unico del 1965
sono già compresi nell'obbligo assicurativo se nell'esercizio delle attività di
cui all'art. 1 operano in via abituale con rapporto di dipendenza - almeno
funzionale - dalla società datrice di lavoro.
Al
riguardo è da rilevare che il concetto di "dipendenza funzionale",
estrinsecantesi in un rapporto di collaborazione caratterizzato dalla
professionalità, sistematicità ed abitualità, è stato coniato dalla
giurisprudenza per consentire la tutela dei suddetti soggetti, anche in assenza
di uno specifico rapporto di lavoro subordinato.
Tale
"dipendenza funzionale" costituisce un aspetto tipico della
parasubordinazione, talché i requisiti per la sussistenza della prima debbono
ritenersi coincidenti, se addirittura non mutuati, dalla parasubordinazione.
In
tale ottica, si ritiene che l'attività di amministrazione della stessa società,
per la quale naturalmente ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 T. U.,
sia assorbita dall'altra già assicurata.
In
tali ipotesi non si dovrà pertanto provvedere all'apertura di un'ulteriore
posizione assicurativa.
g)
INSEGNANTI
Possono
considerarsi collaborazioni coordinate e continuative anche quei rapporti che
si instaurano tra insegnanti e scuole private e pubbliche qualora,
naturalmente, non siano sussumibili nell'ambito dello schema giuridico del
lavoro subordinato.
La
ricorrenza di tale ultimo rapporto può ritenersi esclusa qualora:
-
il compenso sia determinato in base alla professionalità ed alle singole
prestazioni;
-
non sia imposto un orario prestabilito e non siano previsti vincoli e sanzioni
disciplinari;
-
sia riconosciuta la libertà del docente nelle modalità di trattazione degli
argomenti;
-
ci sia la volontà delle parti per l'esclusione della subordinazione.
*****
Si
ritiene, infine, utile evidenziare come per gli stessi soggetti valga anche
l'obbligo di iscrizione all'apposita gestione previdenziale separata istituita
presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che - a
fini statistici - ha distinto i sottoindicati settori di attività:
1.
amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, liquidatore di società;
2.
amministratore di condominio;
3.
archiviazione, traduzioni, servizi amministrativi e contabili;
4.
assistenza tecnica, macchinari, impianti, collaudi, certificazione della
qualità;
5.
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione in
genere;
6.
consulenze aziendali, fiscali, amministrative, contabili, informatiche, etc…;
7.
estetica, igiene in genere;
8.
formazione, istruzione, addestramento;
9.
intermediazione, recupero crediti, notifica atti, etc…;
10.
moda, arte, sport, spettacolo;
11.
partecipanti a collegi e commissioni;
12.
salute, assistenza;
13.
sondaggi di opinione, marketing e telemarketing, pubblicità, ricerche
statistiche e di mercato;
14.
trasporti e spedizioni;
15.
turismo, animazione, intrattenimento, mostre, mercati;
16.
vendite a domicilio;
17.
altre
18.
dottorati di ricerca.
L'accertamento
della sussistenza di detta iscrizione, correlata allo svolgimento di una delle
attività di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000,
costituisce elemento rilevatore ai fini della ricorrenza dell'obbligo
assicurativo.
3.
INDIVIDUAZIONE DEI RAPPORTI
Dopo
aver delineato, seppure sommariamente, gli elementi costitutivi dei rapporti di
lavoro in esame ed avere passato in rassegna, a titolo necessariamente non
esaustivo, le figure più ricorrenti (sia tipiche che atipiche), si reputa
opportuno sottolineare la rilevanza da attribuire alla volontà delle parti
nella definizione della tipologia contrattuale, pur competendo in via esclusiva
al Giudice l'esatta qualificazione legale del rapporto di lavoro
indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato.
Al
riguardo, la giurisprudenza più recente ha precisato come, qualora dallo
svolgimento del rapporto non possano trarsi elementi certi di qualificazione, a
tali fini non si possa prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle
parti nel senso che si deve tener conto del relativo reciproco affidamento e
della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle parti
medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale (Cass. 17.6.1996, n.
5532 e 15.2.1997, n. 1427).
4.
ATTIVITA' PROTETTE
Il
menzionato articolo 5 del decreto legislativo in esame stabilisce, al comma 1,
che le attività protette sono quelle individuate all'articolo 1 del Testo Unico
del 1965, integrate dalla conduzione personale di veicoli a motore dei quali i
lavoratori parasubordinati si avvalgano, non in via occasionale, per
l'esercizio delle proprie mansioni.
In
buona sostanza, le attività rischiose oggetto di tutela sono le stesse che già
danno luogo all'obbligo di assicurazione per i soggetti individuati
all'articolo 4 del Testo Unico.
Per
quanto concerne, in particolare, la conduzione di veicoli a motore, il relativo
obbligo sussiste se la stessa è strumentale all'esercizio delle mansioni
svolte. Ne deriva che, di norma, la sola conduzione del veicolo durante il
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro - se il
lavoratore ha più rapporti- non è di per sé sufficiente all'insorgenza
dell'obbligo assicurativo, pur costituendo condizione di indennizzo
dell'eventuale infortunio in itinere in costanza delle specifiche attività
rischiose di cui all'articolo 1 del Testo Unico.
Analogamente,
può osservarsi che l'obbligo ricorre per i soggetti che facciano uso diretto di
video-terminali e macchine da ufficio, ritenendosi quindi non estensibile la
tutela infortunistica per la sola frequentazione di ambienti ove tali
apparecchi siano utilizzati.
5.
COMMITTENTI - ADEMPIMENTI PREVISTI
Committenti
possono essere tutte le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo
Stato e gli Enti locali, che instaurano rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa per le attività indicate all'articolo 1 del Testo Unico, anche
qualora svolte in ambito agricolo, integrate dalla previsione della conduzione,
non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.
Al
riguardo si precisa che la "gestione per conto", disciplinata
dall'art. 127 T.U. per i dipendenti dello Stato, non è applicabile alle
collaborazioni in argomento stante la loro diversa natura giuridica.
Per
espressa disposizione normativa (art. 5, comma 2), il committente è tenuto a
tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico.
Pertanto
egli dovrà provvedere alla iscrizione del lavoratore mediante la:
-
denuncia di esercizio, nella quale debbono essere indicati la natura dei lavori
nonché tutti gli elementi idonei alla valutazione del rischio ed alla
determinazione del premio di assicurazione, con accensione di un'apposita
posizione assicurativa, se l'attività effettivamente svolta dal lavoratore
parasubordinato non rientra fra le lavorazioni già denunciate;
-
denuncia della modificazione di estensione del rischio già coperto
dall'assicurazione, conseguente alla variazione dei soggetti da assicurare e
quindi della base imponibile di cui tenere conto ai fini della determinazione
del premio, qualora la suddetta attività sia ricompresa in una delle posizioni
assicurative già accese dal committente.
In
entrambi i casi dovranno essere comunicati, tramite il modulo di cui si allega
fac-simile (cfr. all. n. 4):
-
i nominativi dei lavoratori in questione;
-
la misura dei compensi pattuiti;
-
la durata del rapporto di collaborazione.
Detto
modulo dovrà comunque -a regime- essere sempre compilato e presentato in
allegato alle medesime denunce, al fine di acquisire tutte le notizie
necessarie alla gestione del rapporto assicurativo.
Il
committente dovrà altresì provvedere:
o
al pagamento del premio alle scadenze di legge o a quelle fissate
dall'Istituto, nella misura integrale prevista, gravando l'obbligo del
versamento sul committente per il premio totale dovuto (comprensivo quindi
della quota a carico del collaboratore) e restando demandata alle parti la
regolazione dei conseguenti rapporti patrimoniali;
-
alla denuncia dell'infortunio e della malattia professionale occorsi ai
lavoratori, da effettuarsi nei termini e con le modalità disciplinate dal Testo
Unico;
-
alla denuncia di cessazione della lavorazione - da effettuarsi entro i termini
di legge - finalizzata alla chiusura della relativa posizione assicurativa, se
specificatamente accesa per l'attività svolta dal lavoratore parasubordinato.
6.
IL PREMIO ASSICURATIVO
Il
premio assicurativo, ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore
e di due terzi a carico del committente, è calcolato, in base al tasso
applicabile all'attività svolta, sull'ammontare dei compensi effettivamente
percepiti, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del Testo Unico (art.
5, commi 3 e 4 del decreto in esame).
7.
BASE IMPONIBILE
Per
la determinazione dei compensi da assumere quale base imponibile, si deve fare
riferimento alle disposizioni dettate in materia fiscale dall'articolo 50,
comma 8, del medesimo D.P.R. n. 917/86, in virtù del quale si è pervenuti alla
individuazione delle nuove figure da assicurare.
Ciò,
anche in un'ottica di omogeneità con le norme che regolano la contribuzione
INPS per gli stessi soggetti.
Pertanto,
la base imponibile è da intendersi costituita dal reddito percepito dal
lavoratore al netto delle detrazioni di cui all'art. 50, comma 8, del citato
D.P.R. n. 917/86 in materia fiscale.
Quest'ultima
norma stabilisce che il reddito derivante dai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa - di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 49 - è
costituito dall'ammontare dei compensi in danaro o in natura percepiti nel
periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con
esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio
e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale,
ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese; la
riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di
cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del
rapporto.
Si
aggiunge, inoltre, che ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 51 della legge n.
488/1999 (legge finanziaria 2000), a decorrere dall'1.1.1999, e per l'anno
2000, la menzionata riduzione forfetaria (del 5 per cento) è stata fissata
nella maggiore misura del 6% se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa entro
il limite di L. 40.000.000 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore alla deduzione
fiscale per esso prevista (attualmente L. 1.800.000).
Detta
aliquota, alle medesime condizioni, é fissata al 7% a decorrere dall'1.1.2001.
L'importo,
così come sopra determinato ai fini fiscali, costituisce, pertanto, la base
imponibile su cui calcolare il premio dovuto, nei limiti stabiliti, ai sensi
del citato articolo 116 del Testo Unico, allo stato pari, rispettivamente, a L.
21.382.000 e a L. 39.709.000 annue.
Dall'espressione
letterale della norma in commento, si evince che detti limiti si riferiscono a
tutti i compensi percepiti dal lavoratore parasubordinato per l'attività di
collaborazione coordinata e continuativa svolta nel corso dell'intero anno,
derivanti anche da più rapporti siano essi contemporanei o susseguenti,
intrattenuti con lo stesso ovvero con committenti diversi.
I
succitati parametri annuali sono, peraltro, divisibili in tanti dodicesimi per
quanti sono i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto di
collaborazione.
Ai
fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a
contribuzione, si rende pertanto necessario distinguere le ipotesi di compensi
derivanti da:
a)
un unico rapporto intrattenuto con un solo committente;
b)
due o più rapporti intrattenuti con committenti diversi;
c)
due o più rapporti intrattenuti con un unico committente.
a)
UNICO RAPPORTO INTRATTENUTO CON UN SOLO COMMITTENTE
Da
quanto già innanzi indicato, risulta evidente che, in caso di durata annuale
del rapporto di collaborazione, la base imponibile sulla quale determinare il
premio dovuto è pari all'intera misura dei compensi corrisposti, nei limiti
stabiliti ai sensi del succitato articolo 116 del Testo Unico.
Diversamente,
per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi
deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata
del rapporto.
Se
il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del
minimale e massimale mensile di riferimento (allo stato pari, rispettivamente,
a L. 1.781.835 e a L. 3.309.085), esso, moltiplicato per i mesi di durata del
rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora
il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al
minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto
minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto (cfr. all.
n. 1).
b)
DUE O PIÙ RAPPORTI INTRATTENUTI CON COMMITTENTI DIVERSI, DI DURATA TOTALMENTE O
PARZIALMENTE COINCIDENTE
Considerata
la peculiarità dei rapporti di che trattasi, è frequente che il medesimo collaboratore
intrattenga due o più rapporti con diversi committenti, anche
contemporaneamente.
Preliminarmente,
al fine di procedere alla corretta determinazione della base imponibile
relativa a ciascun rapporto di lavoro, il collaboratore è tenuto a comunicare a
ciascuno dei committenti i compensi stabiliti per ogni rapporto
contemporaneamente intrattenuto.
Conseguentemente,
ciascuno dei committenti, che è peraltro tenuto all'assolvimento di tutti gli
adempimenti previsti per i datori di lavoro, dovrà determinare l'imponibile
contributivo per la quota di competenza.
A
tale scopo, egli procederà a:
-
determinare il compenso medio mensile, calcolato suddividendo l'importo
complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del
rapporto;
-
sommare l'importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri
committenti;
.
denunciare, nel caso in cui detta somma risulti essere compresa fra i succitati
limiti minimo e massimo mensile (pari rispettivamente a L. 1.781.835 e a L. 3.309.085),
quanto effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto di
collaborazione (cfr. all. n. 2, es. n. 1);
ovvero
-
denunciare, qualora la medesima somma risulti essere inferiore all'imponibile
minimale mensile, quota parte del minimale mensile medesimo determinata in base
alla stessa percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili
spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di
collaborazione (cfr. all. n. 2, es. n. 2);
ovvero
-
denunciare, qualora la somma stessa risulti essere superiore all'imponibile
massimale mensile, quota parte del medesimo massimale mensile determinata in
base alla stessa percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali
mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto
di collaborazione (cfr. all. n. 2, es. n. 3).
c)
DUE O PIU' RAPPORTI INTRATTENUTI CON UN SOLO COMMITTENTE DI DURATA TOTALMENTE O
PARZIALMENTE COINCIDENTE
In
questa ipotesi il committente determinerà la base imponibile relativa a ciascun
rapporto di collaborazione seguendo i criteri come sopra già evidenziati sub
B), nel rispetto dei menzionati limiti annuali, minimo e massimo, tenendo
peraltro conto della totale o parziale coincidenza di durata dei rapporti
stessi (cfr. all. nn. 2 e 3).
8.
TASSO APPLICABILE
Per
il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore, ai sensi del 4° comma
del citato articolo 5, si deve fare riferimento "a quello dell'azienda,
qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario,
a quello dell'attività effettivamente svolta."
Più
precisamente:
-qualora
l'attività del lavoratore parasubordinato sia riferibile ad una delle posizioni
assicurative già in capo al committente, si applicherà il tasso in vigore per
detta posizione;
-
in caso contrario (come avviene di norma per i rapporti di collaborazione
coordinata stipulati da committenti non titolari di rapporti assicurativi
istituiti ai sensi del Titolo I, quali - ad esempio- le imprese agricole e le
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato), si applicherà il tasso
medio previsto per la corrispondente voce di tariffa, eventualmente oscillato
ai sensi delle vigenti Modalità tariffarie.
9.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Poiché
la norma in esame nulla dispone al riguardo, debbono ritenersi confermate le
modalità previste dagli articoli 28 e 44 del Testo Unico, con la previsione del
pagamento di una rata anticipata in base ai compensi pattuiti ovvero presunti e
della conseguente regolazione sui compensi effettivamente corrisposti alla data
del 31 dicembre di ciascun anno.
Pertanto
nel caso di instaurazione di un nuovo, specifico rapporto assicurativo, il
pagamento del premio dovrà essere effettuato a seguito di apposita richiesta
della competente Sede, che provvederà, contestualmente, al rilascio del
relativo certificato di assicurazione.
Nell'ipotesi
in cui i soggetti in argomento debbano essere inseriti in una posizione
assicurativa già in atto (denuncia di variazione), sarà la Sede medesima -
ricorrendone le condizioni- a richiedere l'integrazione del premio anticipato
per detta posizione.
Resta
inteso che la regolazione del premio è dovuta alla scadenza del periodo
assicurativo ed è calcolata e pagata all'atto dell'autoliquidazione da
effettuarsi entro il successivo 16 febbraio, sulla base dei compensi
effettivamente corrisposti nell'anno di riferimento.
Considerata
la specificità dei rapporti di collaborazione in argomento, per i quali è più
frequente che i compensi o parte di essi siano corrisposti successivamente al
31 dicembre, per consentire l'eventuale integrazione della regolazione del
premio dovuto in base al tasso in vigore nell'anno di competenza, i committenti
dovranno procedere alla rettifica delle denunce dei compensi già presentate ed
al ricalcolo del dovuto entro il giorno 16 del secondo mese successivo al
pagamento degli ulteriori compensi erogati.
10.
REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE
In
coerenza con l'espressione letterale della norma, che pone a carico del
committente tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico per il datore di
lavoro, quest'ultimo è tenuto anche per i lavoratori in esame alle
registrazioni obbligatorie sui libri di legge.
Si
rende noto che sul punto, tuttavia, è stato formulato apposito quesito al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale anche per acquisirne il parere
in ordine alla semplificazione dei previsti adempimenti.
Si
fa pertanto riserva di definitive istruzioni all'esito del riscontro
ministeriale.
11.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le
Sedi competenti dovranno acquisire e protocollare le denunce da inoltrarsi da
parte dei committenti, che, per i rapporti in corso alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame, debbono essere presentate entro il
menzionato termine del 15 aprile 2000, secondo la previsione dell'art. 5, comma
5, del decreto in esame.
Sul
piano operativo, si ribadisce che:
-
nel caso in cui l'attività effettivamente svolta dal lavoratore parasubordinato
non rientri fra le lavorazioni già denunciate dal committente, si dovrà
procedere all'apertura di un'apposita posizione assicurativa, alla quale verrà
applicato il tasso di premio previsto per la classificazione effettuata;
-
qualora l'attività prestata sia inserita nel ciclo produttivo dell'azienda,
relativamente al quale sussista già una posizione assicurativa che possa
comprendere la lavorazione svolta, occorrerà semplicemente acquisire agli atti
la denuncia di variazione anche per valutare l'opportunità di richiedere
l'eventuale integrazione di premio.
Per
una più puntuale evidenza dei dati e delle notizie concernenti i rapporti
assicurativi in argomento, le Sedi utilizzeranno le informazioni contenute nel
modulo in precedenza indicato, il cui file parimenti si trasmette (cfr. all. n.
4).
12.
PRESTAZIONI
Per
quanto riguarda le prestazioni si ritiene che l'unico problema specifico sorga
per la determinazione della base di calcolo da prendere in riferimento per
l'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta e della rendita
(diretta o a superstiti), in quanto in linea generale trovano per il resto
applicazione gli istituti giuridici previsti dal Testo Unico e successive
modificazioni, nonché i principi vigenti in tema di riconoscimento della natura
professionale dell'infortunio o della malattia.
Sullo
specifico problema va considerato che:
-
l'art. 5, comma 4, individua la base imponibile ai fini del calcolo del premio
ma non contiene una analoga disposizioni ai fini indennitari (diversamente da
quanto previsto dall'art. 4 per il lavoratori dell'area dirigenziale);
-
è dubbio che i "compensi effettivamente percepiti", cui fa
riferimento il legislatore ai fini contributivi, possano assimilarsi alla
"retribuzione" di un lavoratore dipendente;
-
comunque, la remunerazione di un lavoratore parasubordinato presenta
caratteristiche particolari in quanto potrebbe variare in relazione
all'andamento del rapporto di collaborazione, e quindi non essere fissa,
potrebbe non essere periodica, né accertabile preventivamente nella sua
effettività;
-il
reddito percepito da un parasubor-dinato potrebbe, in alcuni casi, non essere
pregiudicato da un periodo di inabilità temporanea assoluta, la quale, in
questi casi, non incidendo sulla concreta capacità di guadagno, deve essere
indennizzata in forma presuntiva.
In
base a queste considerazioni, allo scopo di evitare che le incertezze
interpretative si traducano in un pregiudizio alla tempestività della
erogazione delle prestazioni, si ritiene che possa provvisoriamente trovare
applicazione il disposto dell'art. 30, quarto comma, T.U., come modificato
dall'art. 8 del Decreto legislativo n. 38/2000, considerando tutti i lavoratori
parasubordinati non percettori di retribuzione fissa o comunque accertabile.
Pertanto,
in prima approssimazione, si dispone che, in ogni caso, per la liquidazione
della rendita sia presa per base la retribuzione minimale di legge;
quest'ultima, inoltre, divisa per trecento, costituirà la retribuzione
giornaliera valida ai fini della erogazione della indennità di temporanea.
Le
presenti direttive hanno il preciso fine di garantire ai parasubordinati che
dovessero infortunarsi nel periodo di prima applicazione della norma
prestazione di misura almeno pari a quella minima prevista dalla legge; tale
misura sarà oggetto di conguaglio qualora la concreta esperienza applicativa ed
i primi riscontri giurisprudenziali dovessero indurre ad una modifica di
indirizzo.
Inoltre
appare opportuno precisare che alla fattispecie in esame, non coincidendo il
soggetto assicurato con l'assicurante (cfr. al riguardo la Circolare n.
30/1998), resta applicabile il principio dell'automaticità delle prestazioni di
cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 1124/65, qualora il committente non abbia
adempiuto agli obblighi stabiliti.
*****
Attesa
la novità e la complessità della materia trattata, codeste Strutture cureranno
la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, fornendo agli
interessati la massima collaborazione per ogni eventuale richiesta di
chiarimenti.
(A)
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER UNICO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
INTRATTENUTO CON UN SOLO COMMITTENTE
Minimale
annuale: L. 21.382.000
Minimale
mensile: L. 1.781.835
Massimale
annuale: L. 39.709.000
Massimale
mensile: L. 3.309.085
ESEMPIO
N. 1 - RAPPORTO ANNUALE COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE
Compensi
complessivi : L. 36.000.000
Poiché
la misura dei compensi è compresa tra il minimale e massimale annui, la base
imponibile da dichiarare coincide con i medesimi compensi stabiliti e pertanto
essa sarà pari a L. 36.000.000.
ESEMPIO
N. 2 - RAPPORTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO, PARI A MESI 8
Compensi
complessivi: L. 12.000.000
L.12.000.000:8
= L.1.500.000/mese (compenso medio mensile di importo inferiore al minimale
mensile)
Poiché
la misura del compenso medio mensile (L. 1.500.000) è inferiore al minimale
mensile (L. 1.781.835), la base imponibile è pari al suddetto minimale mensile
per i mesi di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto
la base imponibile da dichiarare è pari a:
L.
1.781.835 x 8 = L. 14.254.680
ESEMPIO
N. 3 - RAPPORTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO, PARI A MESI 10
Compensi
complessivi : L. 40.000.000
L.
40.000.000:10 = L. 4.000.000/mese (compenso medio mensile di importo superiore
al massimale mensile)
Poiché
la misura del compenso medio mensile (L. 4.000.000) è superiore al massimale
mensile (L. 3.309.085), la base imponibile è pari al suddetto massimale mensile
per i mesi di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto
la base imponibile da dichiarare è pari a:
L.
3.309.085 X 10 = L. 33.090.850
(B)
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER DUE O PIU' RAPPORTI INTRATTENUTI CON
COMMITTENTI DIVERSI, DI DURATA TOTALMENTE COINCIDENTE
Minimale
annuale: L. 21.382.000
Minimale
mensile: L. 1.781.835
Massimale
annuale: L. 39.709.000
Massimale
mensile: L. 3.309.085
ESEMPIO
N. 1 - COMPENSO MEDIO MENSILE COMPRESO TRA MINIMALE E MASSIMALE
Committenti
: (A)
Durata
del rapporto
dal
10 gennaio al 30 giugno (6 mesi)
Compensi
: L. 3.000.000
Compenso
medio mensile
L.
3.000.000 : 6 = L. 500.000
Committenti
: (B)
Durata
del rapporto
dal
10 gennaio al 30 giugno (6 mesi)
Compensi
: L. 9.000.000
Compenso
medio mensile
L.
9.000.000 : 6 = L. 1.500.000
Committenti
: (C)
Durata
del rapporto
dal
10 gennaio al 30 giugno (6 mesi)
Compensi
: L. 6.000.000
Compenso
medio mensile
L.
6.000.000 : 6 = L. 1.000.000
Totale
Compensi = L. 18.000.000
Compenso
medio mensile : L. 3.000.000
Poiché
la misura del compenso complessivo medio mensile (L. 3.000.000) è compresa fra
il minimale ed il massimale mensili, per ciascuno dei committenti la base
imponibile da dichiarare coincide con il compenso stabilito per il relativo
rapporto di collaborazione.
Pertanto
il committente (A) denuncerà L. 3.000.000, il committente (B) L. 9.000.000, il
committente (C) L. 6.000.000.
ESEMPIO
N. 2 - COMPENSO MEDIO MENSILE INFERIORE AL MINIMALE
Committenti
: (A)
Durata
del rapporto
dal
1 gennaio al 31 marzo (3 mesi)
Compensi
: L. 1.500.000
Compenso
medio mensile
L.
1.500.000 : 3 = L. 500.000
Incidenza
dei compensi medi mensili sul compenso globale mensile (1) = 41,7%
Committenti
: (B)
Durata
del rapporto
dal
1 gennaio al 31 marzo (3 mesi)
Compensi
: L. 1.200.000
Compenso
medio mensile
L.
1.200.000 : 3 = L. 400.000
Incidenza
dei compensi medi mensili sul compenso globale mensile (1) = 33,3%
Committenti
: (C)
Durata
del rapporto
dal
1 gennaio al 31 marzo (3 mesi)
Compensi
: L. 900.000
Compenso
medio mensile
L.
900.000 : 3 = L. 300.000
Incidenza
dei compensi medi mensili sul compenso glibale mensile (1) = 25,0%
Totale
Compensi = L. 3.600.000
Compenso
medio mensile : L. 1.200.000
(1)
L'incidenza (I) dei compensi medi mensili su quello globale mensile si ottiene
applicando la seguente formula:
-Compenso
medio mensile x 100 / compenso globale mensile
Poiché
la misura del compenso complessivo medio mensile (L. 1.200.000) è inferiore al
minimale mensile (L. 1.781.835), a detto minimale debbono essere rapportate le
basi imponibili, tenendo conto delle rispettive incidenze sul compenso globale
mensile.
Pertanto
le basi imponibili da dichiarare saranno:
IMPORTI
DA DICHIARARE :
per
(A):
il
41,7% di L. 1.781.835 =
L.
743.025 x 3 mesi = L. 2.229.075
per
(B):
il
33,3% di L. 1.781.835 =
L.
593.351 x 3 mesi = L. 1.780.053
per
(C):
il
25,0% di L. 1.781.835 =
L.
445.459 x 3 mesi = L. 1.336.377
TOTALE
: L. 1.781.835
ESEMPIO
N. 3 - COMPENSO MEDIO MENSILE SUPERIORE AL MASSIMALE
In
tali casi si procederà analogamente a quanto previsto nell'esempio n. 2
Committenti
: (A)
Durata
del rapporto
dal
1 febbraio al 15 giugno (5 mesi)
Compensi
: L. 5.000.000
Compenso
medio mensile
L.
5.000.000 : 5 = L. 1.000.000
Incidenza
dei compensi medi mensili sul compenso globale mensile (2) = 28,57%
Committenti
: (B)
Durata
del rapporto
dal
1 febbraio al 15 giugno (5 mesi)
Compensi
: L. 10.000.000
Compenso
medio mensile
L.
10.000.000 : 5 = L. 2.000.000
Incidenza
dei compensi medi mensili sul compenso globale mensile (2) = 57,15%
Committenti
: (C)
Durata
del rapporto
dal
1 febbraio al 15 giugno (5 mesi)
Compensi
: L. 2.500.000
Compenso
medio mensile
L.
2.500.000 : 5 = L. 500.000
Incidenza
dei compensi medi mensili sul compenso globale mensile (2) = 14,28%
Totale
Compensi = L. 17.500.000
Compenso
medio mensile : L. 3.500.000
(2)
Vedi nota n. 1
Poiché
la misura del compenso complessivo medio mensile (L. 3.500.000) è superiore al
massimale mensile (L. 3.309.085), a detto massimale debbono essere rapportate
le basi imponibili, tenendo conto delle rispettive incidenze sul compenso
globale mensile.
Pertanto
le basi imponibili da dichiarare saranno:
IMPORTI
DA DICHIARARE :
per
(A):
il
28,57% di L. 3.309.085 =
L.
945.405 x 5 mesi = L. 4.727.025
per
(B):
il
57,15% di L. 3.309.085 =
L.
1.891.143 x 5 mesi = L. 9.455.715
per
(C):
il
14,28% di L. 3.309.085
L.
472.537 x 5 mesi = L. 2.362.685
(C)
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER DUE O PIU' RAPPORTI INTRATTENUTI CON
COMMITTENTI DIVERSI, DI DURATA PARZIALMENTE COINCIDENTE
Minimale
annuale: L. 21.382.000
Minimale
mensile: L. 1.781.835
Massimale
annuale: L. 39.709.000
Massimale
mensile: L. 3.309.085
ESEMPIO
N. 1
Committenti
: (A)
Durata
del rapporto
dal
10 gennaio al 31 marzo (3 mesi)
Compensi
: L. 4.500.000
Compenso
medio mensile
L.
4.500.000 : 3 = L. 1.500.000
Committenti
: (B)
Durata
del rapporto
dal
1 febbraio al 20 maggio (4 mesi)
Compensi
: L. 16.000.000
Compenso
medio mensile
L.
16.000.000 : 4 = L. 4.000.000
Totale
Compensi = L. 20.500.000
Compenso
medio mensile : L. 5.500.000
Periodo
coincidente: 1 febbraio - 31 marzo
Poiché
nell'ipotesi considerata i due rapporti di collaborazione si svolgono
contemporaneamente solo per il periodo 1 febbraio - 31 marzo, quale base
imponibile per gennaio il committente (A) sarà tenuto a denunciare l'imponibile
minimale mensile di L. 1.781.835 a fronte dell'importo di L. 1.500.000
(compenso effettivo medio mensile), mentre il committente (B) sarà tenuto a
denunciare per aprile e maggio l'imponibile massimale mensile di L. 3.309.085
per ciascuno dei due mesi a fronte di L. 4.000.000 (compenso effettivo medio
mensile).
Per
i restanti mesi di febbraio e marzo, relativamente ai quali sussiste
coincidenza fra i due rapporti di collaborazione, valgono le esemplificazioni
di cui all'allegato N. 2, tenendo conto che, poiché nella fattispecie
considerata il compenso medio (globale) mensile effettivo (5.500.000) è
superiore al massimale mensile (L. 3.309.085), è quest'ultimo importo a
costituire l'imponibile mensile da denunciare complessivamente da parte dei due
committenti nella misura percentuale da ognuno dovuta.
Conseguentemente
per l'intero periodo risulterà:
IMPONIBILE
COMMITTENTE (A):
Gennaio:
L. 1.781.385 (minimale mensile)
Febbraio:L.902.387
(27,27% di L.3.309.085)
Marzo:L.902.387
(27,27% di L.3.309.085)
IMPONIBILE
COMMITTENTE (B):
Febbraio:
L.2.406.698
(72,73%
di L. 3.309.085)
Marzo:L.2.406.698
(72,73% di L.3.309.085)
Aprile:L.3.309.085
(minimale mensile)
Maggio:L.3.309.085
(minimale mensile)