AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA AL 22% -
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.M. 32/E/2013)
Con la Circolare n.32/E del 5 novembre 2013, l’Agenzia
delle Entrate fornisce istruzioni operative sull’applicabilità dell’IVA con la
nuova aliquota ordinaria del 22%Come noto, dal 1° ottobre 2013 (art. 11 del
D.L. 76/2013 convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99)
l’aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, rinvia espressamente
ai chiarimenti già forniti con la C.M. 45/E/201, emanata in occasione del
precedente aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 20% al 21%.
Innanzitutto, viene confermato che le attuali aliquote
ridotte del 4% (prevista, tra l’altro, per la cessione delle abitazioni cd.
“prima casa”) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi,
effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno
subito maggiorazioni.
Con riferimento al regime speciale dell’“IVA per
cassa”[1], la citata C.M. 32/E/2013 ribadisce che tale meccanismo incide
unicamente sul momento dell’esigibilità del tributo e dell’esercizio della
detrazione, mentre non modifica le regole ordinarie relative al momento di
effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972).
Pertanto, in tale ipotesi, per stabilire l’esatta aliquota
IVA applicabile, occorre avere riguardo esclusivamente al momento
dell’emissione della fattura, indipendentemente dal momento dell’effettivo
pagamento del corrispettivo.
Infine, la C.M. 32/E/2013 ribadisce quanto già indicato
con il Comunicato Stampa n.137 del 30
settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori
commessi[2], nell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, senza
l’applicazione di sanzioni, a condizione che gli eventuali versamenti della
maggiore imposta dovranno essere eseguiti:
■ per i contribuenti che effettuano le liquidazioni
periodiche con cadenza mensile, entro:
- il 27 dicembre 2013 (termine stabilito per il versamento
dell’acconto IVA), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre;
- il 16 marzo 2014 (termine di liquidazione annuale), per
le fatture emesse nel mese di dicembre;
■ per i contribuenti che effettuano le liquidazioni
periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per
opzione, entro:
- il 16 marzo 2014, per le fatture emesse nel quarto
trimestre.
Note:
[1]Sul punto, si ricorda che, dal 1° dicembre 2012, i
titolari di attività d’impresa e gli esercenti arti o professioni, con volume
d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per la nuova “IVA
per cassa”, con la conseguente possibilità di versare l’IVA solo al momento
dell’effettivo incasso dei corrispettivi contrattuali (art. 32 del D.L.
83/2012, convertito, con modifiche, nella legge 134/2012).
[2]Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata mediante
la variazione in aumento delle fatture ai sensi dell’art. 26, comma 1, del
D.P.R. 633/1972.