INAIL - COMUNICAZIONE TASSI PREMIO ANNO 2014
L’Inail, entro il 31 dicembre 2013, invierà alle imprese il modulo recante la
comunicazione del tasso di premio applicato per l’anno 2013. L’aliquota del
tasso di premio è determinata dall’Istituto, in aumento od in
diminuzione rispetto al “tasso medio di tariffa” previsto per la classifica
assegnata alla posizione assicurativa dell’azienda, in relazione al rapporto
tra premi assicurativi pagati dall’impresa ed oneri economici sostenuti dall’Inail per gli infortuni e le malattie professionali verificatisi nel
triennio 2010/2012.
Si ricorda che, secondo quanto segnalato dall’Inail nella nota del 6 giugno 2012, i provvedimenti in oggetto vengono
trasmessi esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC) alle aziende i cui indirizzi sono stati già acquisiti
dall’Istituto
Si rammenta che gli infortuni in itinere non influenzano la
determinazione del tasso di premio della singola posizione assicurativa
dell’azienda, in quanto tali infortuni vengono attribuiti tra tutti i
settori assicurati. Pertanto nel prospetto inviato dall’Inail tali eventi non devono essere indicati.
Il provvedimento dell’Istituto deve essere motivato con l’indicazione
delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità
temporanea, di inabilità permanente e di morte, dei relativi oneri, compresa la
riserva sinistri, del numero degli operai-anno e del tasso specifico aziendale
di ciascun anno o del minore periodo interessato.
Ove ne ricorrano i presupposti, il datore di
lavoro può impugnare il provvedimento dell’Inail e proporre ricorso.
Il ricorso, redatto in singola copia su carta intestata dell’impresa e
adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inoltrato alla locale sede
Inail, mediante presentazione diretta o spedito a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla piena conoscenza
dell’atto impugnato, cioè dalla comunicazione con la quale l’Ente indica il
tasso da applicare per l’anno 2013.
Tale termine è considerato ordinatorio. Dunque
l’Istituto dovrà considerare tempestivamente proposti anche i ricorsi
presentati oltre tale termine di 30 giorni.
Peraltro, il mancato rispetto del termine in parola comporta l’obbligo
per l’impresa di effettuare i versamenti, qualora non intervenga la decisione del ricorso entro tempi utili per le operazioni di
autoliquidazione, sulla base del tasso comunicato nel provvedimento impugnato,
salva la possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato in eccesso
nel caso in cui il ricorso venga accolto. Al contrario, qualora il
ricorso sia presentato entro 30 giorni, l’impresa ha la facoltà di effettuare i
pagamenti applicando il tasso in vigore alla data del provvedimento impugnato,
salvo, in caso di decisione sfavorevole all’impresa, l’obbligo di versare la differenza maggiorata dell’interesse di dilazione e
differimento.
Il ricorso deve essere deciso, dandone comunicazione all’impresa, entro
120 giorni dalla data di presentazione.
In caso di mancata risposta il ricorso si intende respinto. Non essendo ammessa ulteriore impugnazione in via gerarchico-amministrativa,
contro il provvedimento di reiezione e/o contro il silenzio-diniego è possibile
esclusivamente adire al giudice.
In ordine all’applicazione degli interessi di dilazione e differimento, l’Inail con circolare 28 ottobre 2002, n. 61, ha fornito le relative
istruzioni.
Nel caso in cui il ricorso venga deciso dall’Inail (in senso sfavorevole per l’impresa), entro i termini fissati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 314/2001, e cioè entro 120 giorni dalla data di presentazione, la maggiorazione, a titolo di interessi,
sulla differenza di premio dovuto, deve essere calcolata in base al tasso di
interesse in vigore alla data di scadenza del titolo originario contestato.
Invece, nel caso di ricorso deciso (in senso sfavorevole per
l’impresa), oltre i termini di legge, trova applicazione il tasso, o, in caso
di variazione, le diverse misure del tasso di dilazione e differimento, in
vigore nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del titolo originario contestato e la data di scadenza del pagamento della differenza di
premio dovuta fissata dall’Ente in seguito alla reiezione del ricorso.