PREVINDAI
- LIVELLO MINIMO CONTRIBUZIONE - ANNO 2013
Si ricorda che il Previndai, con
le circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte
dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per
i dirigenti sottoscritto il 25 novembre 2009 sul versante
contributivo (cfr. Not. n.
3/2010).
In particolare si segnala che a
decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di
contribuzione a carico dell’azienda.
Questa disposizione opera a favore
dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale
presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.
Il livello minimo è stabilito in
euro 4.800 per il 2013.
Pertanto entro il mese di dicembre
le aziende sono tenute a verificare - per i dirigenti con anzianità presso l’impresa superiore a 6 anni e che versino anche la quota a proprio
carico - che il contributo a proprio carico - livello minimo annuo di
contribuzione a carico dell’azienda - sia almeno pari al minimo
contrattualmente stabilito, fissato per il 2013 in euro
4.800,00.
Il versamento dell’eventuale
conguaglio deve essere effettuato unitamente ai contributi del 4° trimestre
dell’anno.
Nel caso di cessazione dei
dirigenti in corso d’anno, la verifica va operata all’atto della risoluzione
del rapporto di lavoro e quanto eventualmente dovuto a
titolo di livello minimo va versato unitamente ai contributi del trimestre nel
quale ricade la cessazione.
Con riferimento alla dichiarazione
trimestrale (mod.
050) si evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, deve essere cumulato alla quota azienda.
Ai fini fiscali i contributi
versati al Previndai
(quota impresa più quota dirigente più quota di contribuzione aggiuntiva più
versamenti volontari) sono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. La parte
eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.