INPS
- CONGEDO STRAORDINARIO - EX ART. 42, CO 5 D.LGS. 151/2001 - CONVIVENTE
DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE - ESTENSIONE DEL DIRITTO ENTRO
IL TERZO GRADO DI PARENTELA - LEGITTIMITÀ - CIRCOLARE
N. 159/2013
Si informa che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti
idonei a prendersi cura della persona disabile in
situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire
del congedo straordinario, disciplinato dalla stessa norma, il parente o
l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.
Dopo questa sentenza risulta che il
diritto al congedo straordinario, di cui all’art. 42, c. 5, del D.Lgs. n.
151/2013, può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado
convivente del disabile in situazione di gravità in presenza dei requisiti
soggettivi.
Tutto ciò premesso si comunica che
l’Inps,tenendo
conto della sentenza in commento, con circolare n. 159 del 15 novembre 2013, ha
reso noto che il predetto congedo straordinario, può essere riconosciuto al
familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in
situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti degli altri soggetti individuati dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.
151/2001, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente della
persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche
adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della
persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge
convivente, entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti
da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso
in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del
disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo
grado convivente della persona disabile in
situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i
genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario (cioè
i requisiti di “mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di
“convivenza”), l’Istituto conferma le istruzioni contenute nei paragrafi 3 e 6
della circolare n. 32 del 6 marzo 2012 (Cfr. Not. n.
4/2012)
Da ultimo, l’Inps invita le proprie
strutture territoriali a riesaminare le richieste già pervenute relativamente
ai rapporti non esauriti, ricordando che il diritto alla indennità economica
connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un
anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a
titolo di congedo.