INPS
- INAIL -TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E
MISURA SANZIONI CIVILI DAL 13 NOVEMBRE 2013
La Banca Centrale Europea ha
fissato, nella misura dell’0,25% a decorrere dal 13 novembre
2013, il Tasso Ufficiale di Riferimento da prendere a base per la
determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento
rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps e L’Inail,rispettivamente con
circolare n. 158 del 13 novembre 2013 e con circolare n. 54 del 13 novembre
scorso, hanno reso noto che, con decorrenza 13 novembre 2013, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al
differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse
di differimento è fissato nella nuova misura del 6,25% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di novembre 2013.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è fissato nella misura del 6,25% a decorrere dalle rateazioni
concesse dal 13 novembre 2013 sia dall’Inps che dall’Inail.
Sanzioni civili
La misura delle sanzioni civili, ai
sensi dell’art. 116, comma 8 della Legge n. 388/2000 a decorrere dal 13 novembre 2013 è così determinata:
- nel caso di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 5,75 % in ragione d’anno (la
sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto);
- nel caso di evasione connessa a
denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è
pari al 30% annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo
dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
assicurativo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
purché il versamento sia effettuato nei termini fissati dagli enti
impositori, l’aliquota è pari al 5,75 % in ragione d’anno (la sanzione non può
comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto).
Sanzioni ridotte in caso di
procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali,
tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è pari alla misura
dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la misura della sanzione
ridotta:
- nell’ipotesi prevista dal comma
8, lett. a)
dell’art. 116 della L. n. 388/00 , è pari al’2,50%;
-
nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. b)
dell’art. 116 della L. n. 388/00, è pari allo 0,25% maggiorato di due punti
percentuali, ossia pari al 2,25%.