INPS - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CON FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO - ASSEGNO PER IL NUCLEO     FAMILIARE -  ISTRUZIONI ISTITUTO

 

L'INPS con messaggio n. 365 dell'11 aprile 2000, ha fornito ulteriori indicazioni concernenti la spettanza del diritto all'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari con familiari residenti all'estero

In particolare, l'Istituto, a conferma dell'orientamento già espresso in precedenti occasioni, ha chiarito che, per i lavoratori extracomunitari con familiari residenti all'estero, trova piena applicazione, ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, il principio di reciprocità, di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge 13 maggio 1998, n. 153.

La norma da ultimo citata prevede che non fanno parte del nucleo familiare, ai fini della spettanza del diritto all'assegno per il nucleo familiare, il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del Lavoro.

L'INPS con il citato messaggio conferma, anche sulla scorta del parere al riguardo espresso dai competenti Ministeri, che l'applicazione del principio di reciprocità, al fine dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare a favore degli extracomunitari con familiari residenti all'estero, continua a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione.

Ciò in quanto le nuove norme, contenute nel citato D.P.R. n. 394/1999 in materia di accertamento della condizione di reciprocità, si riferiscono al godimento dei diritti civili, e non riguardano le prestazioni di natura previdenziale, che rientrano tra le norme di diritto pubblico, non interessate queste ultime dalle modifiche normative intervenute.

Pertanto, i familiari di cittadino straniero possono far parte del nucleo familiare solo se hanno la residenza nel territorio dello Stato, ovvero se con lo Stato di cui lo straniero è cittadino sia stata stipulata apposita convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Agli effetti operativi si rammenta che, ove il lavoratore intenda includere nel proprio nucleo familiari residenti all'estero, la corresponsione da parte del datore di lavoro dell'assegno per il nucleo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione dell'INPS, cui spetta quindi il compito di accertare, in conformità alle disposizioni dettate in materia, se quei familiari abbiano diritto ai trattamenti di famiglia. Il datore di lavoro dovrà quindi procedere all'eventuale erogazione della prestazione solo a seguito della predetta autorizzazione, e limitatamente al periodo di tempo in essa indicato.