INPS
- LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CON FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO - ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE - ISTRUZIONI ISTITUTO
L'INPS
con messaggio n. 365 dell'11 aprile 2000, ha fornito ulteriori indicazioni
concernenti la spettanza del diritto all'assegno per il nucleo familiare ai
lavoratori extracomunitari con familiari residenti all'estero
In
particolare, l'Istituto, a conferma dell'orientamento già espresso in
precedenti occasioni, ha chiarito che, per i lavoratori extracomunitari con
familiari residenti all'estero, trova piena applicazione, ai fini
dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, il principio di reciprocità,
di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge 13 maggio 1998, n. 153.
La
norma da ultimo citata prevede che non fanno parte del nucleo familiare, ai
fini della spettanza del diritto all'assegno per il nucleo familiare, il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la
residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo
straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti
dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale
in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali
vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del Lavoro.
L'INPS
con il citato messaggio conferma, anche sulla scorta del parere al riguardo
espresso dai competenti Ministeri, che l'applicazione del principio di
reciprocità, al fine dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare a
favore degli extracomunitari con familiari residenti all'estero, continua a
trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394, recante il regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione.
Ciò
in quanto le nuove norme, contenute nel citato D.P.R. n. 394/1999 in materia di
accertamento della condizione di reciprocità, si riferiscono al godimento dei
diritti civili, e non riguardano le prestazioni di natura previdenziale, che
rientrano tra le norme di diritto pubblico, non interessate queste ultime dalle
modifiche normative intervenute.
Pertanto,
i familiari di cittadino straniero possono far parte del nucleo familiare solo
se hanno la residenza nel territorio dello Stato, ovvero se con lo Stato di cui
lo straniero è cittadino sia stata stipulata apposita convenzione
internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Agli
effetti operativi si rammenta che, ove il lavoratore intenda includere nel
proprio nucleo familiari residenti all'estero, la corresponsione da parte del
datore di lavoro dell'assegno per il nucleo familiare è subordinata ad apposita
autorizzazione dell'INPS, cui spetta quindi il compito di accertare, in
conformità alle disposizioni dettate in materia, se quei familiari abbiano
diritto ai trattamenti di famiglia. Il datore di lavoro dovrà quindi procedere
all'eventuale erogazione della prestazione solo a seguito della predetta
autorizzazione, e limitatamente al periodo di tempo in essa indicato.