MINISTERO DEL LAVORO - CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVO - INTERPELLO N. 28/2013
Si informa che con l’interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, il Ministero
del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello in merito alla corretta
interpretazione della disciplina dei contratti di solidarietà espansivi, di cui
all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 726/1984.
In particolare il Dicastero, con riferimento alla possibilità di
usufruire del contributo relativo ai contratti di solidarietà espansivi anche
nel caso in cui si sia proceduto, contestualmente alla riduzione stabile
dell’orario di lavoro, all’assunzione di personale “in eccedenza” tale da
comportare un incremento complessivo degli occupati, ha chiarito quanto segue.
Essendo l’agevolazione in parola connessa al “bilanciamento” tra
riduzione dell’orario di lavoro e assunzione di nuovo personale, la stessa non
potrà riguardare le assunzioni in eccedenza, ma spetterà limitatamente alle
assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
Tale interpretazione risulta
essere, tra l’altro, sostenuta anche dall’Inps il quale, con il Messaggio n.
7787/1984 e con la Circolare n. 1/1987, oltre ad aver sostenuto che il
beneficio deve essere subordinato al verificarsi contestuale della riduzione dell’orario di lavoro e all’assunzione di nuovi lavoratori, ha
altresì chiarito che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga
progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà
stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione
complessiva dell’orario”.Pertanto, l’assunzione in eccedenza non rileva ai fini della fruizione
dell’agevolazione che costituisce un vero e proprio credito riconosciuto al
datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti
legali.