MINISTERO DEL LAVORO - ATTIVITÀ ISPETTIVA - DIRITTO DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI
LAVORATORI - CIRCOLARE N. 43/2013
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2013 del
31.7.2013, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 43/2013 dell’8.11.2013, fornisce alle proprie strutture territoriali istruzioni
operative in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai
lavoratori in sede ispettiva
Con l’allegata circolare n. 43/2013 dell’8 novembre 2013, il Ministero
del Lavoro – in considerazione della sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4035/2013 del 31 luglio 2013, in materia di
diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede
ispettiva – impartisce alle proprie strutture territoriali le istruzioni operative di seguito sintetizzate.
In via preliminare, il Ministero rimarca che la citata sentenza, che si
allega, si inserisce in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da
orientamenti contrastanti.
Nel recente passato, diverse pronunce hanno ritenuto
ammissibile l’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della
verifica ispettiva sul presupposto che l’esigenza di riservatezza e di
protezione dei lavoratori intervistati fosse secondaria di fronte al diritto
esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse
giuridico, nei limiti in cui esso risultasse necessario alla difesa di
quell’interesse.
Tali sentenze, in alcuni casi, fondavano le decisioni di accoglimento
anche sulla possibilità, da parte dell’Amministrazione, di intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature ovvero “omissis”,
attraverso i quali ottenere l’espunzione dei nominativi dei lavoratori
interessati), in modo da consentire il giusto contemperamento tra gli opposti
interessi in gioco.
Altre pronunce hanno, invece, ritenuto legittimo il
diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso, a motivo della
salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione
nei confronti dei lavoratori e collaboratori della società sottoposta a visita ispettiva, nonché dell’esigenza di riservatezza di chi
abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o altri soggetti, senza
autorizzarne la divulgazione.
Dopo un biennio di giurisprudenza favorevole all’accesso, il Consiglio
di Stato, con la menzionata sentenza n. 4035/2013, ha
riaffermato – seppure entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per
caso – la legittimità, per le Direzioni territoriali del lavoro, di sottrarre
all’accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese durante la verifica ispettiva.
Nello specifico – evidenzia il Ministero del Lavoro – la suddetta
sentenza chiarisce che, ferma restando la possibilità di una valutazione caso
per caso, che potrebbe consentire di ritenere predominanti le esigenze
difensive, non può tuttavia affermarsi, in modo
aprioristico, una generalizzata prevalenza del diritto di difesa delle imprese
sottoposte ad ispezione rispetto all’interesse pubblico all’acquisizione di
ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (cui sono connessi valori, a loro volta,
costituzionalmente garantiti).
Ad avviso del Ministero, la sentenza in oggetto risolve anche la
questione concernente la posizione dei lavoratori in ordine alle richieste di
accesso alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate in
sede ispettiva, chiarendo come vada loro attribuita la qualifica di
“controinteressati”, con il conseguente riconoscimento (anche sotto l’aspetto
del procedimento amministrativo) di tutti i diritti inerenti a tale qualificazione, spettanti anche nei confronti di eventuali obbligati
solidali diversi dal datore di lavoro.