MINISTERO
DEL LAVORO - ART. 37 EX D.LGS.
81/08 INTERPELLO N. 11/2013 - ART. 37, D.LGS. N. 81/2008 - FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI - ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011 -
INTERPELLO N. 11/2013
Si informa che Il Ministero del lavoro con interpello n. 11 del 24
ottobre 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, ha fornito
chiarimenti in merito all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo
alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Il Dicastero ha precisato che la formazione da erogare al lavoratore,
nonché ai dirigenti e ai preposti, costituisce, come esplicitato nell’accordo
citato, un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle
risultanze della valutazione dei rischi.
Stante le vigenti disposizioni di legge e le previsioni dell’Accordo
Stato-Regioni citato, nonché delle relative linee guida applicative ed
integrative di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, la formazione
che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, deve essere “sufficiente ed adeguata”
- va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede
di valutazione dei rischi e, pertanto, la durata del
corso formativo può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.
Ministero del Lavoro
Roma, 24 ottobre 2013
Interpello n. 11
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito relativo all’accordo formazione lavoro.
La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di conoscere se la
durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si
rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.
L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché
l’aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa
dell’accordo in parola, da erogare al lavoratore e,
per quanto facoltativa nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti,
costituisce un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle
risultanze della valutazione dei rischi.
L’accordo Stato Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell’ accordo Stato Regioni del
21/12/2011, chiarisce che la classificazione dei lavoratori, “può essere fatta
anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi,
avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’ articolo 3 7, comma 1, del D .Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto
di appartenenza dell’azienda.
Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla
base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la
formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata’’ - va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di
valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice
Ateco di appartenenza dell’azienda.