DURC
- INAIL - RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ IN
PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI NEI CONFRONTI DELLE P.A. - IMPORTO ALMENO PARI
AGLI ONERI CONTRIBUTIVI ACCERTATI E NON ANCORA VERSATI - CIRCOLARE
INAIL N. 53/13
L’Inail con circolare n. 53 del 11
novembre 2013 ha fornito le istruzioni di propria competenza in merito al
rilascio del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza
e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5,
del Decreto-Legge n. 52/2012.
In proposito, l’Istituto rimarca
che:
- gli Enti tenuti al rilascio del
DURC devono emettere tale documento con l’indicazione che il rilascio è
avvenuto ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del
Decreto-Legge n. 52/2012;
- nel documento devono essere
indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della
certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo;
- il DURC rilasciato con le suindicate modalità può essere utilizzato per le finalità previste dalle
vigenti disposizioni di legge;
- laddove il DURC venga utilizzato
per ottenere il pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli
stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni
relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente l’intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore, introdotto dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’intervento sostitutivo della
stazione appaltante è stato esteso, dall’art. 3, comma 2, del Decreto
Interministeriale 13 marzo 2013, alle ipotesi delle erogazioni, a carico delle
Pubbliche Amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Secondo l’art. 31, comma
8-bis, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98, l’intervento sostitutivo trova applicazione, non solo nell’ambito
dei contratti pubblici, ma - in quanto compatibile - anche ai fini
della effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di
Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC;
- il credito indicato nella
certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere validamente ceduto,
ovvero, costituire oggetto di anticipazione:
- soltanto previa estinzione del
debito contributivo indicato sul DURC (comprovata da DURC
aggiornato, da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario);
- ovvero, se il debito contributivo
non risulta estinto (cioè, in caso di persistente irregolarità contributiva), a
condizione che l’impresa o il datore di lavoro sottoscrivano – contestualmente alla cessione o alla anticipazione – apposita delegazione di
pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, a norma dell’art. 1269
del Codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito
contributivo, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di
quest’ultimo, qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario
finanziario risulti inferiore al debito contributivo.
L’Inail
inoltre rammenta che il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del
Decreto-Legge n. 52/2012, può essere richiesto:
- dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto
interessato, nei casi in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei
rapporti tra soggetti privati;
- da una Pubblica Amministrazione tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC in base alla normativa vigente. A quest’ultimo
riguardo, l’Inail sottolinea che l’interessato dovrà pertanto dichiarare
all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare
dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la
cosiddetta “Piattaforma informatica”.
La “Piattaforma informatica” all’indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
consente, fra l’altro, ai creditori della Pubblica Amministrazione di
chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare
le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e
pagamento, a valere sui crediti certificati.
Il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n.
52/2012, sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la
certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza
contributiva.
Inoltre il soggetto titolare dei crediti
certificati, o l’amministrazione procedente, deve comunicare agli Istituti
previdenziali e alle Casse edili gli estremi delle certificazioni dei crediti,
e cioè:
- il numero di protocollo della certificazione del credito, l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, la data di rilascio della
stessa, l’importo del credito oggetto di certificazione e l’eventuale data in
cui sarà pagato il credito;
- il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito
per accedere alla “Piattaforma Informatica”,
attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili, non appena
disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione, devono
verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e, comunque, alla
conclusione della istruttoria per il suo rilascio.
Nelle more dell’avvio della predetta funzione, gli interessati devono
trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sede Inail, le certificazioni notificate dall’account “notifiche piattaforma
certificazione crediti”, già ricevute via PEC con il messaggio “PCC -
Informativa rilascio certificazione”. La stessa Sede provvederà a richiedere,
sempre tramite PEC, la conferma della esistenza e della
validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno
rilasciate.
Infine, la circolare in esame invita le Sedi Inail a prestare la massima cura nella gestione dei DURC di cui trattasi,
sottolineando fra l’altro che, nei confronti degli stessi,
non trova applicazione il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno.
Come peraltro precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n.
40/2013, anche tali certificati hanno una validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.