DURC
- CERTIFICAZIONE DI CREDITI E RILASCIO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA -
COMUNICAZIONE CNCE N.528/2013
Si informa che la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili -
CNCE - con comunicazione n 528 del 24 ottobre 2013 ha fornito precisazioni in
merito alla circolare n. 40/2013 del Ministero del lavoro in tema di
certificazione di crediti e rilascio del Durc.( cfr. Not. n. 11/2013).
La CNCE precisa inoltre che il Decreto del 13 marzo 2013 ha
disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del Decreto
Legge n. 52/2012. tale Decreto Legge prevede il rilascio di un DURC positivo
nei casi in cui l’impresa, pur in presenza di un debito contributivo nei
confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, possa vantare un credito certificato,
nei confronti di pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari al debito
contributivo stesso.
Il DURC in questione può essere utilizzato per
tutte le finalità attualmente previste, comprese quelle relative alla verifica
dell’autodichiarazione, ma non per il pagamento dei SAL o delle prestazioni
relative a servizi e forniture poiché, in tali casi, “si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all’art.
4, comma 2, del DPR n.207/2010”.
La CNCE, facendo riferimento alla circolare 40/2013 del Ministero,
precisa che anche tale fatti specie di DURC ha una validità di 120 giorni dalla
data del rilascio.
In relazione alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale,
il sistema delle Casse Edili dovrà gestire, secondo le indicazioni della stessa
CNCE, tale tipologia di DURC secondo la seguente procedura:
1. verificare che il DURC debba essere rilasciato ai sensi del citato
decreto-legge a seguito di un’esplicita richiesta dell’impresa interessata (a
breve sarà possibile inserire tale motivazione all’interno della fase di
richiesta del DURC);
2. acquisire dall’impresa gli estremi della certificazione del credito ed il codice per l’accesso alla piattaforma
informatica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o,
nell’immediato, copia della
certificazione ottenuta dall’impresa tramite la citata piattaforma;
3. in attesa dell’avvio della procedura per l’accesso alla
piattaforma che gli Istituti e la CNCE concorderanno con l’Ispettorato generale
per l’informatizzazione della Contabilità di Stato, richiedere conferma via
PEC da parte dell’Amministrazione certificatrice dell’esistenza e della validità della certificazione esibita dall’impresa;
4. consultare la BNI per verificare l’esistenza di posizioni di
irregolarità contributiva dell’impresa con altre Casse Edili e, in tal caso,
richiedere alle stesse un’attestazione che specifichi l’importo
del debito
contributivo al momento dell’istruttoria del DURC;
5. riportare sul DURC l’importo complessivo del debito dell’impresa nei
confronti del sistema delle Casse Edili (compreso, ovviamente, quello eventuale
con la Cassa Edile emittente);
6. verificare che la somma dei debiti
contributivi dell’impresa con INPS, INAIL e sistema delle Casse Edili non sia
superiore all’importo del credito certificato;
7. emettere il DURC, in caso di esito positivo della verifica
richiamata al punto precedente, con la seguente annotazione nel
campo note:
“ Regolarità rilasciata ai sensi del comma 5 dell’art.13 bis del DL
7.5.2012 n.52, conv. con modificazioni dalla L.6.7.2012 n.94. Importo debito con sistema
Casse Edili al : euro __ Certificazione no del rilasciata
da _ _____ , Importo dei crediti certificati: euro data di pagamento “
La data di pagamento sarà indicata nel DURC solo ove sia presente nella
certificazione del credito.
In relazione alla complessità delle procedure descritte e alla
necessità di monitorare i DURC emessi ai sensi del
citato DL 52/2012, si invitano le Casse Edili a segnalare eventuali casi
particolari agli uffici della CNCE che forniranno la necessaria assistenza
operati va, soprattutto nella fase di prima applicazione della norma ti va in esame.