IVA
- ALIQUOTA RIDOTTA PER INTERVENTI DI RECUPERO - PRESTAZIONI DI SUBAPPALTO
Si
fa seguito a quanto pubblicato in merito alla circolare del Ministero delle
finanze 7 aprile 2000, n.71/E, per fornire alcuni orientamenti diretti a
risolvere i più ricorrenti problemi operativi conseguenti all'applicazione
dell'art.7, 1 comma, lett. b, della legge 23 dicembre 1999, n.488 che prevede,
per il 2000, la riduzione al 10% dell'aliquota IVA per gli interventi di
recupero su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
In
particolare, a seguito dell'emanazione della circolare del Ministero delle
finanze sono da più parte pervenute richieste di chiarimento sulla necessità di
adeguarsi a quanto espresso dal Ministero in materia di subappalti.
Infatti,
suscita perplessità sotto il profilo dell'aderenza al dettato normativo,
l'interpretazione sostenuta nella circolare ministeriale secondo cui l'aliquota
IVA del 10% per le prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero
sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata non trova
applicazione nel rapporto tra l'impresa appaltatrice ed il subappaltatore
(paragrafo 3.2 della circolare ministeriale n.71/E).
Ciò
sembra dovuto alle evidenti difficoltà connesse alla determinazione della base imponibile
agevolabile nei subappalti con presenza dei beni significativi (ascensore e
montacarichi; infissi interni ed esterni; caldaie; videocitofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetteria
da bagno; impianti di sicurezza) rispetto ai quali la riduzione di aliquota si
applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera, anche se
l'amministrazione finanziaria giustifica tale conclusione in relazione al fatto
che l'agevolazione è "diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di
recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della
prestazione". In tal caso i predetti beni e servizi verrebbero
assoggettati all'aliquota ridotta del 10% nella successiva fase di riaddebito
al committente confluendo nel corrispettivo dell'intervento di recupero
agevolato.
Alla
luce dell'interpretazione ministeriale, si ritiene utile fornire alcune
indicazioni da tener presente per garantire la correttezza del comportamento
adottato dalle imprese associate.
L'impresa
che tra il 1 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della norma) e il 7 aprile
2000 (data di emanazione della circolare ministeriale) ha applicato l'IVA con
l'aliquota del 10% anche alle operazioni di subappalto si trova di fronte a due
alternative:
-
la prima è quella di adeguarsi all'orientamento ministeriale emettendo, ai
sensi dell'art.26, 1 comma del DPR 633/72, una fattura integrativa della
maggiore IVA dovuta (differenza tra il 10% e il 20%). In tal caso, poiché nel
comportamento adottato non sembra ravvisarsi alcuna volontà evasiva o elusiva
si ritiene, anche ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n.472, che non siano dovuti sanzioni e interessi e che l'impresa
debba versare unicamente l'imposta.
A
tal proposito, si richiama l'attenzione sul fatto che ai sensi dell'art.60,
ultimo comma, del DPR 633/72 il contribuente (subappaltatori) non ha diritto a
rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza
dell'accertamento o della rettifica, nei confronti dei cessionari di beni o dei
committenti dei servizi (subappaltanti) e che, al contrario, il diritto di
rivalsa opera qualora la fattura integrativa (con l'IVA in aumento) sia emessa
nei confronti del committente prima dell'emissione dell'avviso di rettifica o
di accertamento.
Allo
stesso modo, ciò consente al committente di eseguire la detrazione della
maggiore IVA corrisposta a seguito dell'emissione da parte del subappaltatore
della fattura integrativa;
-
la seconda è quella di adeguarsi alle istruzioni ministeriali solo per le
operazioni liquidate o fatturate a partire dal 7 aprile 2000. In caso di
contestazione del mancato adeguamento alla circolare ministeriale, nel corso di
eventuali verifiche future, le imprese potranno, in sede di contenzioso tributario,
invocare, per il passato, la non applicabilità delle sanzioni tenuto conto che
l'interpretazione ministeriale appare non del tutto in linea con il dettato
normativo (art.7, legge 488/99).
Al
riguardo, comunque, l'ANCE ha già intrapreso, nelle competenti sedi, iniziative
affinché il comportamento adottato dalle imprese che, sino al 7 aprile 2000,
hanno provveduto ad applicare l'aliquota IVA del 10% in relazione ai rapporti
di subappalto, sia riconosciuto come privo di un qualsiasi intento di evasione
o elusione della norma i cui contenuti sono stati chiariti dal Ministero delle
finanze con la circolare 71/E del 7 aprile 2000.
Per
quanto riguarda le fatture emesse a partire dal 7 aprile 2000 e sino al 31
dicembre 2000, è opportuno adeguarsi all'orientamento dato dal Ministero delle
finanze ai propri uffici periferici applicando l'aliquota IVA del 20% in
relazione ai subappalti relativi ad interventi di recupero sui fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata.
Sulla
questione si ritiene altresì utile sottolineare come le indicazioni fornite dal
Ministero delle finanze devono essere considerate, come riconosciuto dallo
stesso Ministero delle finanze nella circolare n.71/E, in deroga al regime
applicabile ordinariamente alle prestazioni di subappalto alle quali, come già
detto, si applica, ordinariamente, la stessa aliquota IVA prevista per il
contratto di appalto.