DICHIARAZIONE DI PRESTA- ZIONE E MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA
COSTRUZIONE - PROCEDURE DI PRIMA AUTORIZZAZIONE, ULTERIORE AUTORIZZA- ZIONE ED
ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE
Dal 1° luglio 2013 è pienamente in vigore il Regolamento
UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE.
A partire da quella data, per essere immessi sul
mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di
una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, dovranno
essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le
nuove regole.
L’elenco delle norme armonizzate è consultabile sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla
presente nota) e sul sistema NANDO.
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al
Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE
prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.
Il Regolamento introduce diverse novità rispetto alla
Direttiva, principalmente riguardanti le modalità con cui le caratteristiche
essenziali dei prodotti vengono dichiarate.
L’attestato di conformità previsto dalla Direttiva - che
poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una
dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un certificato di
conformità rilasciato da un organismo riconosciuto - è sostituito dalla
dichiarazione di prestazione, che, per qualsiasi tipologia di prodotto, è
il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di
prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per
ciascun elemento commercializzato.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione
dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali,
conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti
della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al
Regolamento e comprendono, tra l’altro:
- il riferimento del prodotto-tipo;
- il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+,
2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
- l’uso previsto del prodotto;
- l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno
una deve essere dichiarata;
- le lettere NPD laddove la prestazione non sia
determinata.
La dichiarazione di prestazione è accompagnata
dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione
alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò
fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto,
sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da:
- ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la
prima volta;
- nome e indirizzo del fabbricante;
- riferimento del prodotto-tipo;
- numero di riferimento della dichiarazione di
prestazione;
- livello o classe della prestazione dichiarata;
- riferimento alla specifica tecnica armonizzata
applicata;
- numero di identificazione dell’organismo notificato, se
del caso;
-uso previsto del prodotto.
Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione
di prestazione.
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando
un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di
serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera
singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere
dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con
metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio
storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro
di opere di rilevanza storica o architettonica.
Per i prodotti da costruzione per i quali era stato
emanato un decreto di attuazione della Direttiva, ovvero:
- Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
- Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007
- Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
- Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16
novembre 2009)
-
Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
-
Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)
Si deve intendere che rimane valido l’elenco delle
caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente, specificato per
ciascun prodotto nel corrispondente decreto (per le caratteristiche essenziali
non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD).
Ora sono state pubblicate le procedure di prima
autorizzazione, ulteriore autorizzazione ed estensione di autorizzazione degli
organismi di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti
da costruzione, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011.
A definirle è la Circolare dei Ministeri delle
Infrastrutture e Trasporti, dell’Interno e dello Sviluppo economico prot. DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013, di cui tratta il
Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013.
In particolare, si è provveduto a stabilire tali procedure
dal momento che si è ormai concluso il processo di rinotifica, ai sensi del
nuovo Regolamento europeo, degli Organismi già notificati ai sensi della
Direttiva 89/106/CEE, e che nel corso del medesimo processo sono pervenute
richieste di estensione di notifica o di nuove o ulteriori autorizzazioni da
parte di altri organismi.
Si evidenzia che le procedure di cui alla Circolare si
applicano nelle more del conferimento della specifica delega in materia di
prodotti da costruzione all’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
Si definiscono:
- prima autorizzazione: prima richiesta di
autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo che
intenda essere notificato ai sensi del Regolamento UE 305/2011;
- ulteriore autorizzazione: richiesta di
autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo, già
autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, che intenda essere
notificato per specifiche tecniche, attività o requisiti base delle opere per
le quali siano necessarie competenze tecniche o attrezzature differenti da
quelle per cui esso è stato già autorizzato
- estensione di autorizzazione: richiesta di
autorizzazione presentata alle Amministrazioni competenti da un organismo, già
autorizzato ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, che intenda essere
notificato per specifiche tecniche per le quali siano necessarie competenze
tecniche o attrezzature analoghe o affini a quelle per cui esso è stato già
autorizzato.
Per richiedere tali autorizzazioni, l’organismo deve presentare alla
DGMCCVNT del Ministero dello sviluppo economico, in formato elettronico non
modificabile (*.PDF/A), apposita istanza in bollo, redatta secondo il modello
riportato in Allegato A alla Circolare, debitamente sottoscritta e corredata
dalla documentazione indicata nell’Allegato B alla stessa Circolare.
Qualora l’istanza riguardi prodotti per i quali risultino
rilevanti i requisiti di base per le opere n. 1 (resistenza meccanica e
stabilità), ovvero 2 (sicurezza in caso di incendio), la medesima istanza ed i
relativi allegati devono essere presentati rispettivamente al STC del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti ovvero alla DCPST del Ministero dell’Interno.
L’istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude
con un decreto di autorizzazione, con validità pari a 4 anni, propedeutico alla
successiva notifica. Nel caso di estensioni o di ulteriori autorizzazioni,
queste mantengono la scadenza dell’originario decreto cui si riferiscono.